§ 93.4.151 - Legge 2 maggio 1969, n. 280.
Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/05/1969
Numero:280


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza [...]
Art. 2.      Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da [...]
Art. 3.      Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa [...]
Art. 4.      In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere [...]
Art. 5.      Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di [...]


§ 93.4.151 - Legge 2 maggio 1969, n. 280. [1]

Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 14 giugno 1969, n. 148)

 

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.

 

          Art. 2.

     Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

 

          Art. 3.

     Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

     Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

     Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

 

          Art. 4.

     In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

 

          Art. 5.

     Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

     L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.