§ 51.5.20 – D.L. 26 novembre 1993, n. 477.
Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:26/11/1993
Numero:477


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con [...]
Art. 2.      1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per [...]
Art. 3.      1. All'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 51.5.20 – D.L. 26 novembre 1993, n. 477. [1]

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 27 novembre 1993, n. 279).

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

          Art. 2.

     1. Relativamente alle controversie che alla data del 15 gennaio 1993 erano pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale o per le quali pendeva il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, il ricorrente e qualsiasi altra parte, ai fini della prosecuzione del procedimento, possono presentare, entro il 28 febbraio 1994, istanza di trattazione dinanzi alla Commissione tributaria centrale a norma dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, qualora non abbiano presentato l'anzidetta istanza entro il 15 luglio 1993. La presentazione dell'istanza di trattazione produce l'inefficacia del decreto, di cui al predetto art. 75, comma 2, dichiarativo dell'estinzione del giudizio.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 2 le parole: "entro il giorno 20" sono sostituite dalle seguenti: (omissis) ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis);

     b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis);

     c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 26 gennaio 1994, n. 55.