§ 22.1.14 - Legge 12 marzo 1968, n. 316.
Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.1 agenti e rappresentanti di commercio
Data:12/03/1968
Numero:316


Sommario
Art. 1.      Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Art. 2.      Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.
Art. 3.      Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e [...]
Art. 4.      Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.
Art. 5.      Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 6.      Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle [...]
Art. 7.      La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione [...]
Art. 8.      Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
Art. 9.      E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.
Art. 10.      Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla commissione di cui all'art. 4, tutti gli agenti o [...]
Art. 11.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di [...]


§ 22.1.14 - Legge 12 marzo 1968, n. 316. [1]

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)

 

     Art. 1.

     Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

     Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

     L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

 

          Art. 2.

     Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

     Il ruolo è costituito da due elenchi:

     a) elenco transitorio;

     b) elenco effettivo.

     All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

     All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrino di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o rappresentante.

     Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti è obbligatorio, pena la decadenza, ed è disposto dalla commissione di cui al successivo art. 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

     1) lettera di incarico di conferma (durata) di una o più case mandanti;

     2) uno o più conti provvigioni.

 

          Art. 3.

     Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

     Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

 

          Art. 4.

     Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

     La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

     Essa è composta:

     a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

     b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

     Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

     Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 5.

     Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

     b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

     c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, d'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo [2] .

     L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

     In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

     L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

     Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

 

          Art. 6.

     Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

     Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

 

          Art. 7.

     La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

     Nel caso di diniego di iscrizione la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

     Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo art. 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

     La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

     1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5;

     2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

     3) su richiesta dell'interessato.

     Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo art. 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

     Nel caso previsto dal n. 3) del precedente comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

 

          Art. 8.

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

     La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e dura in carica quattro anni.

     Essa è composta:

     a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

     b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;

     d) da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

     Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

     Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 9.

     E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

     Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

Norme transitorie

 

          Art. 10.

     Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla commissione di cui all'art. 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui al precedente art. 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera d) dell'art. 5.

 

          Art. 11.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 12 della L. 3 maggio 1985, n. 204.

[2] Lettera così sostituita dall'art. unico della L. 28 luglio 1971, n. 559.