§ 27.4.29 - D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:25/02/1995
Numero:77


Sommario
Art. 114.  Approvazione di modelli.
Art. 115.  Tempi di applicazione.
Art. 116.  Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale.
Art. 117.  Gradualità di ammortamento dei beni
Art. 118.  Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati.
Art. 119.  Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche.
Art. 120.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.
Art. 121.  Procedure di risanamento finanziario in corso.
Art. 122.  Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107.
Art. 123.  Abrogazione di norme.
Art. 124.  Entrata in vigore.


§ 27.4.29 - D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

(G.U. 18 marzo 1995, n. 65 - S.O.).

Capo I

Princìpi generali

 

     Artt. 1. - 3. [1]

Capo II

Bilanci e programmazione

 

     Artt. 4. - 19. [1]

Capo III

La gestione del bilancio

 

     Artt. 20. - 41. [1]

Capo IV

Investimenti

 

     Artt. 42. - 49. [1]

Capo V

Il servizio di tesoreria

 

 

     Artt. 50. - 68. [1]

Capo VI

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

 

     Artt. 69. - 75. [1]

Capo VII

Risanamento finanziario

 

     Artt. 76. - 107. [1]

Capo IX

Disposizioni finali e transitorie

Sezione I

Norme di carattere generale

 

     Artt. 108. - 113. [1]

Sezione II

Norme di contabilità

 

Art. 114. Approvazione di modelli. [1]

 

     Art. 115. Tempi di applicazione.

     1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di prevenzione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:

     a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);

     c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;

     d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     3. Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.

     3 bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti [2].

 

     Art. 116. Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale.

     1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine è fissato al 31 dicembre 1996 [3].

 

     Art. 117. Gradualità di ammortamento dei beni [4].

     1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

     a) per il 2000 il 6 per cento del valore;

     b) per il 2001 il 12 per cento del valore;

     c) per il 2002 il 18 per cento del valore;

     d) per il 2003 il 24 per cento del valore [5].

     2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

Sezione III

Norme sul servizio di tesoreria

 

     Art. 118. Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati.

     1. I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilità di rinnovo.

Sezione IV

Norme sul risanamento finanziario degli enti locali

 

     Art. 119. Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche. [6]

     1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

     2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

     3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:

 

 

Fascia demografica               Rapporto medio

                                  dipendenti/popolazione

fino a 999 abitanti              1/95

da 1.000 a 2.999 abitanti        1/100

da 3.000 a 9.999 abitanti        1/105

da 10.000 a 59.999 abitanti      1/95

da 60.000 a 249.999 abitanti     1/80

oltre 249.999 abitanti           1/60

PROVINCE

Fascia demografica               Rapporto medio

                                  dipendenti/popolazione

fino a 299.999 abitanti          1/520

da 300.000 a 499.999 abitanti    1/650

da 500.000 a 999.999 abitanti    1/830

da 1.000.000 a 2.000.000         1/770

abitanti

oltre 2.000.000 abitanti         1/1000

 

 

     4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

     5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

 

     Art. 120. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.

     1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.

     2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge.

     3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche [7]:

     a) il comma 2 dell'art. 2 è abrogato;

     b) [8];

     c) [9];

     d) [10];

     e) [11];

     f) [12];

 

     g) [13];

     h) [14];

     i) il comma 6 dell'art. 6 è abrogato;

     l) [15];

     m) [16];

     n) [17];

     o) [18];

     p) [19];

     q) [20];

     r) la lettera d) del comma 5 dell'art. 14 è abrogata;

     s) [21].

 

     Art. 121. Procedure di risanamento finanziario in corso. [22]

     1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.

     2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

     3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

     4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.

     5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.

     6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.

Sezione V

Norme sulla revisione economico-contabile

 

     Art. 122. Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107.

     1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991.

Sezione VI

Norme finali

 

     Art. 123. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti norme:

     a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

     b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

     d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

     e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 [23];

     f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;

     g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;

     h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 [24];

     i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;

     l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

     m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

     n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

     o) l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

     p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

     q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunità montane, e l'art. 21 del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 [23].

     2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i princìpi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.

 

     Art. 124. Entrata in vigore.

     1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[1] Gli articoli da 1 a 114 del presente decreto sono stati abrogati dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[2] Comma aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 42 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[5] Comma così da ultimo sostituito dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 43 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[7] Comma così modificato dall'art. 44 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[8] Sostituisce il comma 2, art. 4 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[9] Modifica il comma 7, art. 4 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[10] Sostituisce con i commi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater, art. 4 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[11] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[12] Sostituisce la lettera g), comma 2, art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[13] Aggiunge la lettera e bis) al comma 3, art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[14] Sostituisce la lettera e), comma 5, art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[15] Modifica il comma 7, art. 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[16] Modifica il comma 2, art. 10 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[17] Modifica il comma 1, art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[18] Modifica il comma 2, art. 12 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[19] Sostituisce la lettera e), comma 4, art. 14 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[20] Modifica la lettera e), comma 4, art. 14 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378.

[21] Sostituisce l'art. 15 del D.P.R. 24 agosto 1993.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 46 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

[24] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 8 aprile 1995, n. 83.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 46 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.