§ 52.1.60 – L. 23 dicembre 1977, n. 933.
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:23/12/1977
Numero:933


Sommario
Art. 1.      In deroga all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo [...]
Art. 2.      E' autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori [...]
Art. 3.      All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente art. 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 52.1.60 – L. 23 dicembre 1977, n. 933.

Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.

(G.U. 29 dicembre 1977, n. 354).

 

     Art. 1.

     In deroga all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

 

          Art. 2.

     E' autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:

     a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;

     b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

     c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

     d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;

     e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente art. 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualità statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 12 agosto 1993, n. 317.