§ 58.14.8 - L. 1 giugno 1977, n. 285.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:01/06/1977
Numero:285


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di:
Art. 2.  Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per [...]
Art. 3.  Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, [...]
Art. 3 bis.  La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di [...]
Art. 4.  Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione [...]
Art. 5.  La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista [...]
Art. 6.  Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere [...]
Art. 6 bis.  I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al [...]
Art. 7.  Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori [...]
Art. 8.  Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
Art. 9.  I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di [...]
Art. 10.  In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei [...]
Art. 11.  Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.
Art. 12.  L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.
Art. 13.  I datori di lavoro, all'atto della richiesta devono dimostrare di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo [...]
Art. 13 bis.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unita produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni [...]
Art. 14.  Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano [...]
Art. 15.  Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura [...]
Art. 16.  Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.
Art. 16 bis.  Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei [...]
Art. 16 ter.  I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16- bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente [...]
Art. 16 quater.  La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di [...]
Art. 17.  Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 29 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed [...]
Art. 18.  Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e lo incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:
Art. 19.  Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla [...]
Art. 20.  Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque [...]
Art. 21.  Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea [...]
Art. 22.  Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio [...]
Art. 23.  Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal [...]
Art. 24.  Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 24 bis.  Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
Art. 25.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle [...]
Art. 26.  Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, [...]
Art. 26 bis.  I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.
Art. 27.  L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani [...]
Art. 28.  Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.
Art. 29.  L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]
Art. 29 bis.  Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di [...]
Art. 30.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 58.14.8 - L. 1 giugno 1977, n. 285.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(G.U. 11 giugno 1977, n. 158).

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1. Allo scopo di:

     1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

     2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

     3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

     4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 [1];

     5) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo [2];

     per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

 

     Art. 2. Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori, predispongono, entro e non oltre il 30 settembre, i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo [3].

     I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

     Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

     I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

 

     Art. 3. Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali  maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati.

     La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

     Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

 

     Art. 3 bis. La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.

     La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

     La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

     La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) è composta:

     a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

     b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

     c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo.

     In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

     In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

     Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

     Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

     Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

     Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

     Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

     Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.

     Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.

     Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

     Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [4].

 

     Art. 4. Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria [5].

     La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa [5].

     I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza.

     In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

     E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

     I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i termini massimi indicati negli articoli 7, 26 [6].

 

     Art. 5. La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.

     In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.

     La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione.

     Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 1978.

     Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31 marzo 1979.

     Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l'avviamento, ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge, ad un'attività corrispondente ai requisiti professionali d'iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d'avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane è cancellato dalla lista.

     Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente.

     Il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.

     Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titoli di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

     Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa [7].

 

     Art. 6. Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.

 

     Art. 6 bis. I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti [8].

 

     Art. 7. Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonché da enti pubblici economici.

     Il contratto di formazione:

     1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati;

     2) non può avere durata superiore a ventiquattro mesi e non è rinnovabile.

     I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti [9].

 

     Art. 8. Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.

     I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

     La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

     Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.

     Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

     Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

     Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età [10].

 

     Art. 9. I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

     Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

     a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

     b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.

     I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

     In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.

     Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

     Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-quater.

     Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell'articolo 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 2, e successive modificazioni.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all'articolo 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.

     Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli articoli 29 e 29-bis della presente legge [11].

 

     Art. 10. In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

     Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese [12].

     Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile [12].

 

     Art. 11. Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

 

     Art. 12. L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

     Fatta eccezione per le ipotesi previste dallo articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.

 

     Art. 13. I datori di lavoro, all'atto della richiesta devono dimostrare di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

     I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

 

     Art. 13 bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unita produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13, primo comma, della presente legge [13].

 

     Art. 14. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

 

     Art. 15. Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione, analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

 

     Art. 16. Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

 

     Art. 16 bis. Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi.

     Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater.

     I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.

     L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.

     I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.

     Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.

     Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.

     Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.

     I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.

     I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista [14].

 

     Art. 16 ter. I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16- bis o i cicli formativi di cui all'articolo 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

     L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Il presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.

     La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.

     L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale [15].

 

     Art. 16 quater. La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

     Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     La commissione ha, altresì, il compito:

     di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

     di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

     Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze [16].

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 17. Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 29 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo i del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettera a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia agraria

 

     Art. 18. Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e lo incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

     a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;

     b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni;

     c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [17];

     d) per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura;

     e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura [18].

     Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

     La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 19. Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l'indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

     I giovani di cui all'articolo 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative [19].

     La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

     Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

     La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

     Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente.

 

     Art. 20. Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

     Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame.

     Il contributo è condizionato all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa l'effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

     Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.

     L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 [20].

 

     Art. 21. Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi articoli 29 e 29-bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di L.

     100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi [21].

     In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

 

     Art. 22. Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l'esercizio l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello Stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempreché posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

 

     Art. 23. Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4, del contributo di cui al precedente articolo 9, lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

     Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

 

     Art. 24. Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

     Art. 24 bis. Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

     Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.

     I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all'articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis.

     Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-bis [22].

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di servizi socialmente utili

 

     Art. 25. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali è fissata nella misura del settanta per cento.

     In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

 

     Art. 26. Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

     I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

     beni culturali ed ambientali;

     patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

     prevenzione degli incendi nei boschi;

     servizi antincendi;

     aggiornamento del catasto;

     turismo e ricettività;

     ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

     servizi in materia di motorizzazione civile;

     servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

     carte geologiche, sismiche e delle acque;

     assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

     sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

     attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale [23].

     Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalità e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [23].

     I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri [23].

     I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

     I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

     Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione di progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.

     Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

     La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

     I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione [24].

     I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali [24].

 

     Art. 26 bis. I programmi di cui all'articolo precedente si attuano mediante contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 7.

     I giovani destinati all'attuazione dei progetti specifici devono frequentare qualificati cicli formativi promossi o autorizzati dalla regione anche presso aziende o loro consorzi per consentire l'acquisizione di determinati livelli di professionalità in relazione agli orientamenti del mercato del lavoro oltre alle attività formative proprie del progetto.

     Il numero delle ore destinate ai suddetti cicli formativi, che non sono retribuite, non può essere inferiore al trenta per cento delle ore di attività lavorativa prevista dal contratto.

     Per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, nei territori indicati all'articolo 1 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le regioni possono avvalersi dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (FORMEZ).

     La quota dei finanziamenti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori spettante alle regioni deve essere destinata in via primaria alle iniziative connesse a contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'articolo 16-bis della presente legge [25].

 

     Art. 27. L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4.

     La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili, comporta:

     a) la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

     b) l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L. 50.000 per la durata di mesi 12;

     c) l'acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

     d) il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

     e) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

     Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

TITOLO V

Disposizioni comuni e finali

 

     Art. 28. Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9.

     Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L. 500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

 

     Art. 29. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi e l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

     All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto- legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

     Le amministrazioni interessate sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti [26].

     Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il CIPE è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

 

     Art. 29 bis. Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.

     All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilità e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.

     E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al precedente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti [27].

 

     Art. 30. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[2] L'originario n. 4 è diventato n. 5 per effetto dell'art. 1, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[5] I commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 4, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[5] I commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 4, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[6] Così modificato dall'art. 4, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[12] I commi secondo e terzo sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 1-bis, D.L. 30 settembre 1977, n. 706; successivamente, il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[12] I commi secondo e terzo sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 1-bis, D.L. 30 settembre 1977, n. 706; successivamente, il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 11, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 13, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 14, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 15, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 15, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[19] Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[21] Comma così sostituito dall'art. 18, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 19, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[23] I commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 20, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[23] I commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 20, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[23] I commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 20, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[24] I commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 20, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[24] I commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 20, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 21, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[26] Comma aggiunto dall'art. 22, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 23, D.L. 6 luglio 1978, n. 351.