§ 98.1.27529 - D.L. 30 settembre 1977, n. 706 .
Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1977
Numero:706


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1. bis  [3]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27529 - D.L. 30 settembre 1977, n. 706 [1] .

Modificazioni alla legge 1° giugno 1977, n. 285

(G.U. 3 ottobre 1977, n. 269)

 

     Art. 1. [2]

     I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'art. 11, terzo comma, punto 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

     A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta.

 

          Art. 1. bis [3]

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.Ai fini del rimborso annuo da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS l'INPS tiene apposita evidenza contabile".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 novembre 1977, n. 864.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.