§ 58.14.G - Legge 29 novembre 1977, n. 864.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n 706, concernente modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:29/11/1977
Numero:864


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:


§ 58.14.G - Legge 29 novembre 1977, n. 864.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n 706, concernente modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285.

(G.U. 2 dicembre 1977, n. 329)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'art. 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.

     A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1 bis.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

     “Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.

     Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".