§ 46.8.379 - Legge 27 dicembre 1973, n. 838.
Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:27/12/1973
Numero:838


Sommario
Art. 1.      Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane [...]
Art. 2.      L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni [...]
Art. 3.      Gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per [...]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      Il personale accreditato per più forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 4, all'indennità [...]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      Il Ministero della difesa può prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale [...]
Art. 8.  [7]
Art. 9.      Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni [...]
Art. 10.      Per le esigenze eccezionali degli uffici dell'addetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quali la mancanza di personale idoneo da inviare dall'Italia, il [...]
Art. 11.      I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del [...]
Art. 12.      Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa
Art. 13.  [8]
Art. 14.      Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento [...]
Art. 15.      Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio [...]
Art. 16.      Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'Arma dei [...]
Art. 17.      Della commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, limitatamente [...]
Art. 19.      Al maggiore onere di complessive L. 1.068 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede: quanto a L. 356 milioni a [...]


§ 46.8.379 - Legge 27 dicembre 1973, n. 838. [1]

Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato.

(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.)

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

Capo unico

 

     Art. 1.

     Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché addetti aggiunti ed assistenti. [2]

     Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più forze armate.

 

          Art. 2.

     L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso. [3]

     I posti d'organico dell'ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.

     La gestione del denaro comprende:

     a) spese per il personale;

     b) spese per il funzionamento.

     La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

 

Titolo II

SPESE PER IL PERSONALE

 

Capo I

PERSONALE INVIATO DALL'ITALIA - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 4. [4]

     1. Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

     a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia [5];

     b) indennità di sistemazione;

     c) indennità di richiamo dal servizio all'estero;

     d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;

     e) contributo spese per abitazione;

     f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

     g) provvidenze scolastiche;

     h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

     i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;

     l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

     m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.

     2. In caso di decesso del personale di cui all'articolo 2, spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 5.

     Il personale accreditato per più forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 4, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 annessa alla presente legge.

     A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennità di servizio all'estero.

 

          Art. 6. [6]

     1. Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

     2. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.

     3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

 

          Art. 7.

     Il Ministero della difesa può prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alle condizioni e nei limiti da esso previsti.

     Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo suddetto.

 

          Art. 8. [7]

     1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano.

     2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

     3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di assenza per infermità l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;

     b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.

     5. Il predetto limite massimo di assenza è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).

     6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

     a) in caso di astensione obbligatoria l'indennità personale è corrisposta per intero;

     b) in caso di astensione facoltativa l'indennità personale è sospesa.

     7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

     8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, inoltre le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

 

          Art. 9.

     Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

     Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

 

Capo II

PERSONALE LOCALE

 

          Art. 10.

     Per le esigenze eccezionali degli uffici dell'addetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quali la mancanza di personale idoneo da inviare dall'Italia, il Ministero della difesa può autorizzare l'assunzione a contratto di personale da adibire a mansioni esecutive (archivista) o ausiliarie (fattorino-usciere).

     L'assunzione del personale ausiliario è consentita solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare il personale ausiliario della rappresentanza diplomatica.

     Il personale di cui ai commi precedenti è assunto tra i cittadini italiani residenti nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui deve prestare servizio oppure, limitatamente al personale ausiliario, tra stranieri.

 

          Art. 11.

     I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'Amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente.

     I predetti contratti non conferiscono stabilità d'impiego né diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato.

 

Titolo III

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

 

Capo unico

 

          Art. 12.

     Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa:

     1) le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica.

     Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il fitto dei locali adibiti ad abitazione, nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il capo della rappresentanza diplomatica secondo i criteri fissati nell'art. 84 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     2) le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e le pulizie, sempreché non vi provveda la rappresentanza diplomatica;

     3) le spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio;

     4) le spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero;

     5) le spese per riproduzione di documenti;

     6) le spese per lavori straordinari di traduzione;

     7) le spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di informazione, previa autorizzazione del Ministero;

     8) le spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilità e per riproduzione;

     9) le spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

Capo unico

 

          Art. 13. [8]

     1. Al personale militare e civile inviato all'estero in base alla presente legge si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 14.

     Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     La medesima indennità può essere concessa, con le modalità di cui al precedente comma, al personale civile del Ministero della difesa destinato a prestare servizio presso organismi internazionali.

 

          Art. 15.

     Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

 

          Art. 16.

     Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza.

     Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonché sottufficiali della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, con mansioni speciali; la relativa spesa è a carico del bilancio del predetto Ministero. [9]

     Il contingente del personale militare da inviare all'estero per le esigenze di cui ai precedenti commi è determinato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, per quanto riguarda il personale da destinare presso gli uffici degli addetti, e con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro, per quanto concerne il personale destinato presso le rappresentanze diplomatiche italiane.

     Al personale di cui ai commi precedenti si applicano le norme degli articoli 4, 6 -primo comma - 7, 8, 12 - n. 1 - 13, 15 della presente legge.

 

          Art. 17.

     Della commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso.

     Il rappresentante del Ministero della difesa nella commissione per l'indennizzo dei danni deve rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione o grado non inferiore a colonnello.

 

          Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, limitatamente alle norme sul trattamento economico, dal 1° gennaio 1971, ad eccezione di quanto contemplato nell'art. 13, le cui norme si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

     Sono abrogate la legge 26 marzo 1958, n. 361, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 19.

     Al maggiore onere di complessive L. 1.068 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede: quanto a L. 356 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 356 milioni a carico del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1972; quanto a L. 288 milioni mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1973 e quanto a L. 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli numeri 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

     All'onere di L. 356 milioni per l'esercizio 1974 si provvede per L. 288 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a L. 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti numeri 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella 1 - INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI - Misure mensili lorde dell'indennità per accreditamenti multipli per più forze armate nello Stato di residenza [10].

 

Personale avente diritto

Forza armata

 

Seconda

Terza

Addetto

135.000

67.000

Addetto aggiunto

122.000

61.000

Assistente

122.000

61.000

 

     Tabella 2 - Tabella degli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa ed il personale del Ministero degli affari esteri [11].

 

Personale del Ministero della difesa

Personale del Ministero degli affari esteri

 

 

Posti-funzione

Indennità base mensile lorda

Addetto

 

Primo Consigliere (1)

2.445.000

 

 

Consigliere

2.252.000

Addetto aggiunto

 

Primo segretario

1.865.000

Assistente

 

Secondo segretario

1.800.000

Archivisti:

 

 

 

Aiutante (s.u.p.s.)

 

Coadiutore superiore

1.269.000

Maresciallo ordinario

 

 

 

Maresciallo

 

 

 

Personale civile della V qualifica funzionale

 

 

 

Sergente Maggiore Capo/Brig. Capo

 

Coadiutore principale

1.179.000

Sergente Maggiore/Brig.

 

 

 

Sergente/Vice Brig.

 

 

 

Personale civile della IV qualifica funzionale

 

 

 

Personale di vigilanza:

 

 

 

Appuntato scelto

 

Commesso capo

1.093.000

Appuntato

 

 

 

Carabiniere scelto

 

Commesso

1.016.000

Carabiniere

 

 

 

(1) Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di finanziamento.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 40 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[5] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 42 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 43 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62

[9] Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[10] Tabella così modificata dall'art. 46 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[11] Tabella così sostituita dall'art. 46 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.