§ 46.3.129 - D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:05/10/2000
Numero:297


Sommario
Art. 1.  Finalità del decreto.
Art. 2.  Dipendenze.
Art. 3.  Compiti.
Art. 4.  Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale.
Art. 5.  Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero.
Art. 6.  Funzioni di polizia militare.
Art. 7.  Assolvimento dei compiti militari.
Art. 8.  Funzioni di sicurezza militare.
Art. 9.  Funzioni di polizia giudiziaria militare.
Art. 10.  Concorso alla mobilitazione.
Art. 11.  Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero.
Art. 12.  Articolazione.
Art. 13.  Comando generale.
Art. 14.  Organizzazione addestrativi.
Art. 15.  Organizzazione territoriale.
Art. 16.  Speciali compiti d'istituto.
Art. 17.  Reparti e unità per esigenze specifiche.
Art. 18.  Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti.
Art. 19.  Ruoli e gradi del personale.
Art. 20.  Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 21.  Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico.
Art. 22.  Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego.
Art. 23.  Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo.
Art. 24.  Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale.
Art. 25.  Vice comandante generale.
Art. 26.  Generali di corpo d'armata.
Art. 27.  Altri ufficiali.
Art. 28.  Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo.
Art. 29.  Corso d'istituto.
Art. 30.  Modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze.
Art. 31.  Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.
Art. 32.  Medaglia al merito di lungo comando.
Art. 33.  Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore.
Art. 34.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 46.3.129 - D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297. [1]

Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

(G.U. 23 ottobre 2000, n. 248, S.O.)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Finalità del decreto.

     1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.

     2. lI riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è attuato attraverso:

     a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;

     b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;

     c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;

     d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;

     e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.

 

          Art. 2. Dipendenze.

     1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.

     2. L'Arma dei carabinieri dipende:

     a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

     b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

     a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

     b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

     4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

 

          Art. 3. Compiti.

     1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonché da altre leggi e regolamenti vigenti.

     2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.

     3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.

     4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.

     5. Alle attività di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

Capo II

Compiti militari

 

          Art. 4. Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale.

     1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità secondo quanto previsto dalla legge.

 

          Art. 5. Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero.

     1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

     a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso è definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;

     b) partecipa alle operazioni militari all'estero.

     2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresì, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.

     3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

 

          Art. 6. Funzioni di polizia militare.

     1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.

     2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.

     3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l'attività di polizia militare. Per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

     4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.

 

          Art. 7. Assolvimento dei compiti militari.

     1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. E' responsabile del relativo addestramento e approntamento.

 

          Art. 8. Funzioni di sicurezza militare.

     1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti la sicurezza militare dello stato.

 

          Art. 9. Funzioni di polizia giudiziaria militare.

     1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.

 

          Art. 10. Concorso alla mobilitazione.

     1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

 

          Art. 11. Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero.

     1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.

     2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.

     3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

 

Capo III

Ordinamento

 

          Art. 12. Articolazione.

     1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri si articola in:

     a) Comando generale;

     b) organizzazione addestrativa;

     c) organizzazione territoriale;

     d) organizzazione mobile e speciale;

     e) reparti per esigenze specifiche.

 

          Art. 13. Comando generale.

     1. Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.

     2. Il Comando generale è costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.

 

          Art. 14. Organizzazione addestrativi.

     1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri.

     Essa comprende:

     a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;

     b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attività istituzionale;

     c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;

     d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.

     2. E' istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 15. Organizzazione territoriale.

     1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

     a) comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

     b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;

     c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

     d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

     e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo. [2]

     2. L'organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

 

     Art. 16. Speciali compiti d'istituto. [3]

     L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:

     a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;

     b) la tutela dell'ambiente;

     c) la tutela del patrimonio culturale;

     d) la tutela del lavoro;

     e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;

     f) la repressione del falso nummario;

     g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;

     h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;

     i) la tutela della salute;

     l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.

 

          Art. 17. Reparti e unità per esigenze specifiche.

     1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:

     a) il reggimento corazzieri;

     b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;

     c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;

     d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;

     e) le unità paracadutiste ed eliportate;

     f) il gruppo di intervento speciale;

     g) la banda dell'Arma;

     h) le unità presso Dicasteri vari.

     2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.

 

          Art. 18. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti.

     1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

 

Capo IV

Personale e attribuzioni

 

          Art. 19. Ruoli e gradi del personale.

     1. Il personale dell'Arma dei carabinieri è articolato nei seguenti ruoli:

     a) ufficiali;

     b) ispettori;

     c) sovrintendenti;

     d) appuntati e carabinieri.

     2. Il ruolo degli ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     a) ufficiali generali:

     1) generale di corpo d'armata;

     2) generale di divisione

     3) generale di brigata;

     b) ufficiali superiori:

     1) colonnello;

     2) tenente colonnello;

     3) maggiore;

     c) ufficiali inferiori:

     1) capitano;

     2) tenente;

     3) sottotenente.

     3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     a) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

     b) maresciallo capo;

     c) maresciallo ordinario;

     d) maresciallo.

     4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     a) brigadiere capo;

     b) brigadiere;

     c) vicebrigadiere.

     5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

     a) appuntato scelto;

     b) appuntato;

     c) carabiniere scelto;

     d) carabiniere.

 

          Art. 20. Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

     a) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;

     b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

     c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;

     d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate, nonché degli altri organismi di cui è componente ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 21. Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico.

     1. Il Comandante generale:

     a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:

     1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;

     2) è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;

     3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;

     4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;

     5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;

     6) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

     7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;

     8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;

     b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico operativa;

     c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;

     d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;

     e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;

     f) nel settore tecnico-logistico, determina:

     1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;

     2) le dotazioni e le scorte;

     3) la regolamentazione tecnica;

     g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:

     1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;

     2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;

     3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.

 

          Art. 22. Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego.

     1. Il Comandante generale:

     a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa:

     1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;

     2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;

     b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata;

     c) è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri;

     d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;

     e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;

     f) è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;

     g) può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente;

     h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g).

     2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 23. Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo.

     1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente:

     a) svolge le funzioni di capo ente programmatore, di Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale;

     b) propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo;

     c) provvede, quale Direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri:

     1) esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile;

     2) definendo i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare;

     3) si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.

 

          Art. 24. Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale.

     1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione ed alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 25. Vice comandante generale.

     1. Il Vice comandante generale:

     a) è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;

     b) rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge;

     c) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.

     2. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità.

     3. Il vice comandante generale:

     a) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;

     b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma;

     c) è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate;

     d) presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.

 

          Art. 26. Generali di corpo d'armata.

     1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:

     a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente e dall'ordinamento militare, nonché quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

     b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attività istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia efficienza ed economicità;

     c) vigilano mediante attività ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

     d) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;

     e) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d).

 

          Art. 27. Altri ufficiali.

     1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonché quelle stabilite dal Comandante generale:

     a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da Ufficiali;

     b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

     c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

     2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

     a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;

     b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

     c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;

     d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

     e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico. [4]

 

Capo V

Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo

 

          Art. 28. Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

 

Capo VI

Corso d'istituto e modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

 

          Art. 29. Corso d'istituto.

     1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilità per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.

     2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa [5].

     3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

 

          Art. 30. Modalità di ammissione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze.

     1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto.

     2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.

 

Capo VII

Ricompense e onorificenze

 

          Art. 31. Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

     1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:

     a) ricompense al valore:

     1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;

     2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;

     3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;

     b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

     1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;

     2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;

     3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.

     2. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa.

     3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

          Art. 32. Medaglia al merito di lungo comando.

     1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.

     2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa.

     3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

 

          Art. 33. Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore.

     1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: "dell'Aeronautica" sono inserite le seguenti (Omissis).

     4. L'articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole: "dal comandante di Legione" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all'Arma dei carabinieri:

     a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;

     b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;

     c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:

     a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;

     b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

     c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;

     d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

     8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911.

     9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonché dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.

 

          Art. 34. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Il Ministro della difesa, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento è adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

     2. La carica di cui all'articolo 25 non può essere conferita al generale di corpo d'armata che abbia già ricoperto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429.

     3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri.

     4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalità concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.

     5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalità di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30, si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di comando.

     6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarità professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. E' compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.

 

          Art. 35. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. , ad eccezione degli articoli 3, commi 1, 3 e 5; 16.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 e così sostituito dall'art. 2125 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.