§ 46.8.474 - D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.
Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h) , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/11/1997
Numero:464


Sommario
Art. 1.      1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza [...]
Art. 1 bis.  [2]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto
Art. 3.      1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni [...]
Art. 4.      1. E' istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in [...]
Art. 5 bis.  [25]
Art. 5.      1. L'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di [...]


§ 46.8.474 - D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464. [1]

Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h) , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(G.U. 5 gennaio 1998, n. 3)

 

     Art. 1.

     1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonché finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unità in vita.

     2. Per una più efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano:

     a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione;

     b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze;

     c) la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale.

     3. Ai fini del presente decreto si intende:

     a) per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;

     b) per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonchè la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalità di cui all'articolo 1, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

     2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

     3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, nè ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.

     4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.

     5. Con uno o più decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonchè le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

     6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto:

     a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est;

     b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonchè, dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto; [3]

     c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia [4];

     d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna [5];

     e) è soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia;

     f) sono soppressi il comando della 2ª regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

     g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto;

     h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto [6];

     i) è soppressa l'accademia di sanità militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalità attuative da determinarsi con uno o più regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una università di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione;

     l) è soppresso il collegio "Francesco Morosini" in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare "Francesco Morosini" che è istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonché i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare;

     l-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonchè le funzioni già espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito [7];

     l-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali [8];

     l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: «tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea» sono sostituite dalle seguenti: «due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali» [9].

     2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente articolo.

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle università, degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2,3e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le università, in conformità ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le università, cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilità didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attività didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalità e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, è consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre università che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalità di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalità di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio [10].

     3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, è istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonchè i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica [11].

     4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la denominazione di "scuola militare Teuliè” con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484. [12]

     4 bis Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente (Omissis) [13].

     4 ter Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472. [14]

     4 quater Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n. 726. [15]

     4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonchè le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511 [16].

     5. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi.

     5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza [17].

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

     2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. [18]

     2 bis I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate. [19]

     2 ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. [20]

     3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1. [21]

 

          Art. 4.

     1. E' istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.

     2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 è svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonché ufficiali delle Forze armate estere.

     3. Il superamento del corso di cui al comma 2 è valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali.

     4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

     a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;

     b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;

     c) la scuola di guerra aerea, di cui all'articolo 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

     5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

     6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2. [22]

     7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976.

     8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa allalegge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7.

     9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalità ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito." sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

     11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonché i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994.

     12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati:

     a) il primo comma dell'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

     b) l'articolo 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;

     c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n.1431.

     13. Al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente (Omissis).

     13 bis Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:

     a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;

     b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;

     c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;

     d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;

     e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;

     f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. [23]

     13 ter Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:

     a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

     b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611. [24]

 

     Art. 5 bis. [25]

     1. Il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     1. L'Amministrazione della difesa, fermo restando i compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'intervento prestato dalle Forze armate in occasione di calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornisce, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

     2. L'intervento, a richiesta, è fornito per le seguenti attività:

     a) campagna antincendi boschivi ed interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna;

     b) emissioni di dati meteorologici;

     c) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;

     d) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;

     e) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione ed intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;

     f) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;

     g) ripristino della viabilità principale e secondaria;

     h) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;

     i) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;

     l) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;

     m) interventi in camera iperbarica per baro-traumatizzati e ossigenoterapia;

     n) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia climatologica;

     o) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;

     p) trasporti con mezzi militari.

     3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2.

     4. L'Amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.

     5. Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di "protocolli d'intesa" tra l'Amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.

 

     Allegato A - PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE [26]

 

N.

Ente/comando interessato

Data

 

1. D'INTERESSE DELL'ESERCITO

 

1

Comando del Corpo di sanità dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

2

Comando del Corpo veterinario dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

3

Comando del Corpo di commissariato dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

4

Comando del Corpo di amministrazione dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

5

Comando dei servizi trasporti e materiali dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

6

Comando materiali dell'AVES

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, nell'instituendo ispettorato logistico dell'Esercito

7

Comando del Corpo tecnico dell'Esercito

1997

Nota: Confluisce, riconfigurato, parte nelle Direzioni generali tecniche e parte nell'istituendo ispettorato logistico dell'Esercito

8

Ispettorato delle Armi di fanteria e cavalleria

1997

Nota: I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo Ispettorato delle Armi e parte dalle rispettive scuole d'Arma/specialità opportunamente riconfigurate in termini di attribuzioni e personale

9

Ispettorato dell'Arma di artiglieria e per la difesa nucleare - batteriologica - chimica

1997

Nota: I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola di artiglieria opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale

10

Ispettorato dell'Arma del genio

1997

Nota: I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola del genio opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale

11

Ispettorato delle trasmissioni

1997

Nota: I relativi compiti vengono assorbiti parte dall'istituendo ispettorato delle Armi e parte dalla Scuola delle trarmissioni e informatica opportunamente riconfigurata in termini di attribuzioni e personale

12

Ispettorato dell'aviazione dell'Esercito

1997

Nota: Il personale ed i compiti vengono assorbiti dall'istituendo comando dell'aviazione dell'Esercito

 

2. D'INTERESSE DELLA MARINA

 

1

Comando Marina di Livorno

1997-1998

2

Ufficio idrografico di Venezia

1997-1998

3

Direzione sanità militare marittima di Napoli

1998

Nota: Le funzioni saranno ripartite tra le Direzioni di sanità della Marina di TA-SP-ME

4

Comando Marina di Venezia

1999

5

Base navale di appoggio operativo di Napoli

1999

6

Officina mista lavori navali di Napoli

1999

7

Deposito combustibili per le Forze operative aeronavali di Cappuccini-Gaeta (Latina)

2000

8

Officina mista lavori navali di Venezia

2000

 

2. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

 

1

Serv. manut. mat. armamento di F. Acquasanta (Roma)

1998

 

     Allegato B - PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE [27]

 

N.

Ente/comando interessato

Data

 

1. D'INTERESSE INTERFORZE

 

1

Comando operativo di vertice Interforze

1997

Nota: Assorbe parte delle funzioni dello SM della difesa e degli SM di forza armata per la pianificazione e la direzione delle operazioni Interforze e/o multinazionali. E' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa

 

2. D'INTERESSE DELL'ESERCITO

 

1

Comando delle forze operative terrestri in Verona

1997

Nota: Si integra con il Comando FTASE

2

Ispettorato logistico in Roma

1997

Nota: Utilizza risorse di personale, mezzi e infrastrutture dei soppressi comandi dei corpi (TRAMAT, Amm., Comm., Sa. e Vet.), del comando materiali dell'AVES e di parte del comando del Corpo tecnico dell'Esercito

3

Comando logistico di area Nord

1997

Nota: Assorbe le funzioni già devolute, nell'ambito delle preesistenti regioni militari, ai comandi dei servizi TRAMAT e di commissariato. L'attività del comandante logistico d'Area è disciplinata dal R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106 e dall'art. 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436

4

Comando logistico di area Sud

1997

Nota: Assorbe le funzioni già devolute, nell'ambito delle preesistenti regioni militari, ai comandi dei servizi TRAMAT e di commissariato. L'attività del comandante logistico d'Area è disciplinata dal R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106 e dall'art. 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436

5

Comando dell'aviazione dell'Esercito

1997

Nota: Utilizza risorse di personale e mezzi del soppresso ispettorato dell'aviazione dell'Esercito

6

Ispettorato delle Armi in Roma

1997

Nota: Assorbe parte delle funzioni, del personale, mezzi e infrastrutture dei soppressi ispettorati d'Arma

7

2° Comando delle forze di difesa in Napoli

1998

Nota: Assorbe parte delle funzioni dei preesistenti comando della Regione militare meridionale, comando della Regione militare della Sicilia e comando della Regione militare della Sardegna

8

Comando delle forze di proiezione in Milano

1998

Nota: Per riconfigurazione del comando del 3° Corpo d'armata di Milano

9

Comando delle truppe alpine in Bolzano

1998

Nota: Per riconfigurazione del comando del 4° Corpo d'armata alpino di Bolzano

10

1° Comando delle forze di difesa in Vittorio Veneto (Treviso)

1998

Nota: Per riconfigurazione del 5° Corpo d'armata di Vittorio Veneto (Treviso)

11

Scuola di sanità in Firenze

1998

Nota: Si riconfigura in termini di funzioni e personale nella sede di Roma alle dipendenze dell'istituendo ispettorato logistico

12

Scuola di guerra

1998

Nota: Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficili anche alla luce della soppressione del Corso superiore di Stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze

 

2. D'INTERESSE DELLA MARINA

 

1

Direzione del Genio militare per la Marina di Augusta

1997

Nota: Declassata a sezione staccata del Genio militare per la Marina di Augusta

2

Direzione del Genio militare per la Marina di Napoli

1997

Nota: Declassata a sezione staccata del Genio militare per la Marina di Napoli

3

Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Brindisi

1997

Nota: Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Brindisi

4

Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Cagliari

1997

Nota: Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Cagliari

5

Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Livorno

1997

Nota: Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Livorno

6

Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Venezia

1997

Nota: Declassata a nucleo tecnico del Genio militare per la Marina di Venezia

7

Deposito per munizionamento navale di Isola delle Femmine (Palermo)

1998

Nota: Posto in conservazione (deposito vuoto con vigilanza tecnica delle infrastrutture)

8

Istituto di guerra marittima

1998

Nota: Riarticolato in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali anche alla luce della soppressione del Corso superiore di stato maggiore e dell'istituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze

9

Accademia navale

1998

Nota: Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo degli ufficiali

10

Scuola sottufficiali della Marina di Taranto

1998

Nota: Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. n. 196 del 1995

11

Scuola sottufficiali della Marina di La Maddalena

1998

Nota: Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo iter formativo dei sottufficiali conseguente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al D.Lgs. n. 196 del 1995

12

Deposito per munizionamento navale di Malcontenta (Venezia)

1998

Nota: Posto in conservazione (deposito vuoto con vigilanza tecnica delle infrastrutture)

13

Sezione di commissariato della Marina di Augusta

1998

Nota: Riarticolata in direzione per consentire il mantenimento dell'attuale livello di spesa in relazione alla soppressione di alcuni organismi amministrativi della sede

14

Direzione di commissariato della Marina di Napoli

1999

Nota: Declassata a sezione di commissariato della Marina di Napoli

15

Base navale secondaria di La Maddalena

2000

Nota: Declassata a base navale d'appoggio operativo

 

2. D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA

 

1

Ispettorato per la sicurezza del volo

1997

Nota: Riorganizzazione della funzione di coordinamento nella investigazione, al fine di prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'art. 748 del codice della navigazione, già espletata dai comandi di Regione aerea nonché dell'attività della Commissione permanente in materia e dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo

2

Scuola di guerra aerea

1997

Nota: E' riorganizzata ordinativamente ed organicamente. Transita alle dipendenze del Comando generale delle scuole, comando di vertice della Forza armata

3

Accademia aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole

4

Scuola d'applicazione aeronautica militare

1997

Nota: E' riorganizzata ordinativamente ed organicamente, alle dipendenze del Comando generale delle scuole

5

Scuola addestramento reclute dell'Aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole

6

Scuola addestramento reclute vigilanza dell'Aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole

7

Centro selezione dell'Aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole

8

Scuola militare sanità Aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole

9

Scuola sottufficiali dell'Aeronautica

1997

Nota: E' riorganizzata, ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole, conseguentemente al riordino dei ruoli ed alla modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale sottufficiale delle Forze armate di cui al D.Lgs. n. 196 del 1995

10

Scuola perfezionamento sottufficiali dell'Aeronautica e direzione corsi ferma leva prolungata

1997

Nota: Sono riorganizzate ordinativamente ed organicamente, nell'ambito del Comando generale delle scuole, conseguentemente al riordinamento dei ruoli ed alla modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale sottufficiale delle Forze armate di cui al D.Lgs. n. 196 del 1995

11

Comando aeroporto Ciampino

1998

Nota: Riorganizzazione ordinativo-organica correlata al riordino della componente operativa e logistica della Forza armata

12

Comando aeroporto Pratica di Mare

1998

Nota: Riorganizzazione ordinativo-organica correlata al riordino della componente operativa e logistica della Forza armata

13

Comando operativo delle Forze aeree

1998

Nota: Unificazione della funzione di direzione delle operazioni aeree, già esercitate dai comandi di Regione aerea, e dai correlati comandi operativi, quale comando dell'organizzazione di vertice della Forza armata, ed esercitata tramite centri di comando e controllo di settore e centri di sorveglianza e di controllo (detto comando si integra con il paritetico comando interalleato; il relativo comandante espleta la duplice e paritetica funzione di comandante operativo delle Forze aeree e comandante delle Forze aeree interalleate)

14

Comandi 1 e 3 Regione aerea (R.A.)

1999

Nota: Assorbimento delle funzioni del comando 2 R.A., relative Direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali, ad esclusione delle funzioni in materia del comando della squadra aerea e del comando operativo delle Forze aeree, nonché riordino degli alti comandi territoriali mediante riorganizzazione o soppressione delle relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e connesse articolazioni funzionali. Transito di detti Alti comandi alle dipendenze del comando logistico

15

Comando della squadra aerea

1999

Nota: Comando dell'organizzazione di vertice della F.A. che, attraverso organismi demoltiplicatori, svolge funzioni precedentemente di competenza dei comandi di R.A. e degli ispettorati logistico e T.A.V., di approntamento, di addestramento e di supporto tecnico-logistico operativo dei reparti dipendenti

16

Comando logistico

1999

Nota: Nota: Riorganizzazione ordinativo-organica degli ispettorati logistico e T.A.V. in comando dell'organizzazione di vertice di F.A. Assorbe parte delle funzioni degli ex ispettorati logistico e T.A.V., dei comandi di R.A., relative direzioni territoriali, e connesse articolazioni funzionali, fatte salve le funzioni assorbite dal comando della Squadra aerea.

 

     Allegato C [28]

     Provvedimenti di soppressione d'interesse dell'esercito

 

N.

Ente/Comando interessato

Data

Note

1

Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di amministrazione

2001

Già costituito per riorganizzazione del comando regione militare tosco-emiliana a seguito della soppressione della regione militare centrale, confluisce, riconfigurato, nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento

2

Direzione di amministrazione del comando regione militare nord

2001

E' riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenze della direzione di amministrazione

3

Direzione di amministrazione del comando regione militare sud

2001

E' riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenwe della direzione di amministrazione

4

Comando della capitale

2002

Confluisce, riconfigurato, nel costituendo comando militare della capitale assumendo le funzioni, sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale centro, sia di comando reclutamento e forze di completamento "Lazio"

5

Comando logistico d'area nord

2002

I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare nord

6

Comando logistico d'area sud

2002

I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare sud

7

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Genova [29]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

8

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Udine

2000

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

9

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Verona [30]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

10

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Trento

2000

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

11

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Como [31]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

12

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Brescia [32]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

13

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Perugia [33]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

14

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Ancona [34]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

15

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Salerno [35]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

16

Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Lecce [36]

2001

I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza

17

Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare Nord

2002

I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi relcutamento e forze di completamento interregionali e regionali

18

Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare centro

2002

I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali

19

Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare sud

2002

I relativi compiti sono assorbiti dagli isituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali

 

     Provvedimenti di soppressione d'interesse della marina

 

N.

Ente/Comando interessato

Data

Note

1

Ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi

2000

Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari

2

Ispettorato di supporto navale

2000

Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari

3

Nucleo logistico della Marina di La Maddalena (Sassari) e relativi magazzini

2002

Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottoufficiali di La Maddalena

4

Centro telecomunicazioni secondarie della Marina di Livorno

2000

Le funzioni residue sono assorbite dall'Accademia navale di Livorno

5

Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Palombara

2000

Le funzioni residue sono assorbite dal centro telecomunicazioni secondario di Augusta

6

Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Venezia

2000

Le funzioni residue sono assorbite dall'istituto di studi militari marittimi di Venezia

7

Stazione segnali di Ancona (M. Pulito)

2000

Cessano definitivamente le funzioni

8

Stazione segnali di Brindisi

2000

Cessano definitivamente le funzioni

9

Base navale di appoggio operativo di Messina

2000

Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina

10

Base navale di appoggio operativo di La Maddalena

2002

Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottoufficiali di La Maddalena

11

Sezione di commissariato della Marina di Napoli e relativi magazzini

2001

I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Napoli

12

Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Napoli

2000

Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Napoli

13

Sezione di commissariato della Marina di Messina e relativi magazzini

2002

I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Messina

14

Centro telecomunicazioni secondario della Marina di La Maddalena

2002

Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottoufficiali di La Maddalena

15

Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Messina

2001

Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina

16

Comando Marina di Roma

2000

Le rleative funzioni sono attribuite al comando militare marittimo autonomo della capitale, costituito per riorganizzare del comando Marina di Roma

17

Comando Marina di Augusta

2001

Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sicilia che, dalla sede di Messina, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Augusta

18

Comando Marina di Cagliari

2002

Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sardegna che, dalla sede di La Maddalena, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Cagliari

19

Direzione di sanità militare marittima di Ancona

2000

Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia

20

Direzione di sanità militare marittima di Messina

2003

Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di Taranto

21

Direzione di sanità militare marittima di La Maddalena

2003

Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia

22

Scuola di sanità militare marittima di Livorno

2000

Le relative funzioni sono attribuite all'Accademia navale di Livorno

23

Centro studi di medicina navale di La Spezia

2000

Le relative funzioni sono attribuite all'Accademia navale di Livorno

 

     Provvedimenti di soppressione d'interesse dell'aeronautica

 

N.

Ente/Comando interessato

Data

Note

1

Comando nazionale della difesa aerea

2000

Le funzioni/attribuzioni sono ripartite tra gli organismi previsti dalla legislazione nazionale, in particolare Stato maggiore dell'aeronautica e comando operativo delle forze aeree

2

Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli

2000

Cessano definitivamente le funzioni

3

Sezione fotocartogrfica, dello Stato maggiore dell'Aeronautica

2000

Le relative competenze di organo cartografico dello Stato per gli aspetti di carattere aeronautico sono attribuite al centro informazioni geotopografiche aeronautiche (CIGA) di Pratica di Mare.

 

 

 

 

 

     Allegato D [37]

     Provvedimenti di riorganizzazione d'interesse dell'esercito

 

N.

Ente/Comando interessato

Data

Note

1

Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento

2001

Si costituisce sulla base del soppresso comando regione militare centro ed assolve le funzioni nel settore del reclutamento e del completamento su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze i comandi di reclutamento e Forze di completamento:

 

 

 

interregionali (nord, centro e sud), costituiti per riorganizzazione del comando militare regionale "Piemonte", del comando militare della capitale e del comando militare autonomo della Sicilia;

 

 

 

regionali, costituiti per riorganizzazione del comando militare autonomo della Sardegna e dei comandi militari regionali

2

Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito

2001

Si costituisce a seguito della riorganizzazione del comando Genio del comando capitale ed assolve funzioni nel settore demaniale ed infrastrutturale su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze:

 

 

 

comandi infrastrutture, costituiti per riorganizzazione dei comandi Genio di regione militare;

 

 

 

reparti infrastrutture, costituiti per riorganizzazione delle direzioni Genio militare e delle sezioni/uffici staccati.

 

 

 

Le funzioni attribuite dal R.D. 17 marzo 1932, n. 365, ai comandi Genio e alle direzioni Genio militare in materia di infrastrutture e demanio, ferme restando le competenze tecnico amministrative di GENIODIFE, sono assolte dall'ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, dai comandi infrastrutture e dai reparti infrastrutture

3

Direzione di amministrazione

2001

Si costituisce a seguito delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'E.I. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'E.I. Le soppresse direzioni di amministrazione delle regioni militari nord e sud sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione.

4

Ispettore logistico dell'Esercito

2001

Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di amministrazione.

Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega [38].

5

Regione militare Nord

2002

Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area nord, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 sono attribuite ai Comandanti reclutamento e Forze di completamento regionali.

6

Regione militare Sud

2002

Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area sud, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono attribuite ai comandanti reclutamento e forze di completamento regionali.

7

Comando militare autonomo della Sicilia

2002

Assume le funzioni sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale sud, sia di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sicilia.

8

Comando militare autonomo della Sardegna

2002

Assume le funzioni di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sardegna.

9

Ispettorato delle Armi

2001

Confluiscono, riconfigurati, nell'istituendo "ispettorato

10

Ispettorato delle Scuole

2001

per la formazione e la specializzazione", la cui autorità di vertice assume la denominazione di "ispettore delle scuole e ispettore delle armi".

11

Comando dell'aviazione dell'Esercito

2000

Assume, inizialmente, la nuova determinazione di comando cavalleria dell'aria e, successivamente, confluisce riconfigurato e ridenominato nell'istituendo "ispettorato per la formazione e la specializzazione".

 

     Provvedimenti di riorganizzazione d'interesse della marina

 

N.

Ente/Comando interessato

Data

Note

1

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari

2000

Si costituisce sulla base dei soppressi ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi e ispettorato di supporto navale

2

Direzione del Genio militare per la Marina di Messina

2001

Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di Messina

3

Direzione del Genio militare per la Marina di La Maddalena

2000

Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di La Maddalena

4

Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Cagliari

2000

Riarticolata in direzione del Genio militare per la Marina di Cagliari

5

Infermeria autonoma militare Marittima di Roma

2000

Declassata ad infermeria di corpo del distaccamento Marina di Roma

6

Infermiera autonoma militare Marittima di Brindisi

2000

Declassata ad infermeria di corpo del comando servizi di base di Brindisi

7

Infermeria autonoma militare marittima di La Maddalena

2000

Declassata ad infermeria di corpo della scuola sottufficiale di La Maddalena

8

Direzione del Genio militare per la marina di Augusta

 

Conserva l'attuale configurazione ordinativa, contrariamente a quanto disposto dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, allegato B

9

Nucleo logistico della Marina di Brindisi

2001

Riarticolato in sezione di commissariato della Marina di Brindisi

10

Comando zona fari di Napoli

2000

Declassato a sezione staccata di Napoli di Marifari di Taranto

11

Centro controllo standardizzazione scorte della Marina

2000

Assume la nuova denominazione di centro gestione scorte navali, è riorganizzato ordinativamente ed organicamente nell'ambito dell'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari

12

Direzione magazzini di Taranto

2001

Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato delle Maricommi Taranto ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scrote navali

13

Direzione magazzini di La Spezia

2001

Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi La Spezia ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali

14

Direzione magazzini di Augusta

2001

Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi Augusta ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali

15

Istituto di guerra marittima

2000

Trasferimento delle attribuzioni all'istituto di studi militari marittimi quale evoluzione in terminid i compiti e struttura dell'istituto di guerra marittima che tiene conto del nuovo iter formativo degli ufficiali, dell'istituzione dell'istituto superiore di Stato maggiore interforze e della contemporanea soppressione del corso superiore di Stato maggiore. L'istituto, con sede a Venezia quale polo culturale della Marina militare, è istituito con decreto del Ministro della difesa che ne disciplina l'organico e l'ordinamento e la dipendenza dall'ispettore delle scuole

16

Gruppo navi uso locale La Spezia

2001

Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di La Spezia alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di La Spezia

17

Gruppo navi uso locale Taranto

2001

Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di Taranto alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. d Taranto

18

Comando distaccamento Marina militare di Ancona

2001

Si riconfigura in comando servizi base di Ancona

19

Comando distaccamento Marina militare di Brindisi

2001

Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi

20

Gruppo navi uso locale Brindisi

2001

Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi

21

Comando distaccamento Marina militare di Cagliari

2001

Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari

22

Gruppo navi uso locale Cagliari

2001

Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari

23

Comando distaccamento Marina militare di Augusta

2001

Si riconfigura in comando servizi base di Augusta

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[3] Lettera già modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[11] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[13] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[14] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[15] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[16] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[18] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[19] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[20] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214 e così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[22] Comma così sostituito dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[23] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[24] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[26] Il presente allegato è sostituito dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[27] Il presente allegato è sostituito dalla Tabella B allegata al D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[28] Allegato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214. Il presente allegato è sostituito dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[29] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[30] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[31] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[32] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[33] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[34] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[35] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[36] Il presente ufficio è stato soppresso dall'art. 1 del D.M. 15 ottobre 2001, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

[37] Allegato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214. Il presente allegato è sostituito dalla Tabella B allegata al D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253.

[38] Numero così modificato dall'art. 28 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.