§ 46.1.32 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484.
Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:18/11/1965
Numero:1484


Sommario
Art. 1.      Le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i [...]
Art. 2.      All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito elencati nel primo comma dell'art. 1 si può provvedere mediante [...]
Art. 3.      Nulla è innovato per quanto concerne l'insegnamento nella Scuola militare "Nunziatella"


§ 46.1.32 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484. [1]

Scuole, istituti ed enti dell'Esercito nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

     Scuola di guerra;

     Istituto geografico militare;

     Scuole di applicazione d'arma e dei servizi;

     Scuola di applicazione dei Carabinieri;

     Accademia militare;

     Scuola militare "Nunziatella";

     Scuole d'arma, di specialità e dei servizi;

     Scuole allievi ufficiali di complemento;

     Scuola sottufficiali dei Carabinieri;

     Scuole allievi sottufficiali;

     Scuole di specializzazione;

     Legioni allievi Carabinieri;

     Centri e campi di addestramento;

     Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

     Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti dell'Esercito di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti dell'Esercito elencati nel primo comma dell'art. 1 si può provvedere mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti civili del Ministero della pubblica istruzione previo nulla osta del suddetto Ministero, nonchè dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'Amministrazione dello Stato.

     Con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi d'insegnamento.

 

          Art. 3.

     Nulla è innovato per quanto concerne l'insegnamento nella Scuola militare "Nunziatella".

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto o, comunque, con esse incompatibili.

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.