§ 46.2.8 - Legge 8 giugno 1961, n. 509.
Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:08/06/1961
Numero:509


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961


§ 46.2.8 - Legge 8 giugno 1961, n. 509. [1]

Modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare.

(G.U. 27 giugno 1961, n. 157)

 

     Art. 1.

     Sono istituiti, in luogo dei Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica, previsti dal regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni, due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali [2].

 

          Art. 2. [3]

     [La circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa:

     una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;

     una direzione del demanio aeronautico;

     una direzione di commissariato aeronautico;

     una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;

     una direzione delle armi e munizioni;

     una direzione di sanità;

     un centro lega e reclutamento.

     Con le stesse modalità, il territorio di circoscrizione di ciascun Comando di Regione aerea può essere ripartito in Comandi di settore aereo, retti da generali di divisione aerea o di brigata aerea.

     La circoscrizione dei Comandi di aeroporto militare è stabilita con determinazione ministeriale.]

 

          Art. 3. [4]

     [Gli ufficiali generali comandanti di Regione e di Settore sono compresi negli organici dei rispettivi gradi.

     Nulla è innovato quanto al numero dei funzionari destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, e surrogati nel ruolo organico ai sensi del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

 

          Art. 4. [5]

     [Fino a quando non sarà provveduto a determinare la circoscrizione territoriale dei Comandi di Regione aerea ai sensi del primo comma dell'art. 2, la circoscrizione dei predetti Comandi sarà rispettivamente costituita dai territori dei soppressi Comandi della I e II Zona aerea territoriale, della III Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sardegna, della IV Zona aerea territoriale e di aeronautica della Sicilia.]

 

          Art. 5.

     La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1961.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 bis del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464.