§ 46.1.12 - R.D. 25 marzo 1941, n. 472 .
Ordinamento della regia accademia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:25/03/1941
Numero:472


Sommario
Art. 1.      La regia accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella regia [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Presso la regia accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi
Art. 4.      Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici
Art. 5.  [3]
Art. 6.      L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalità italiana o che si trovino in [...]
Art. 7.      E' in facoltà del ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilità di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del [...]
Art. 8.      Per conseguire l'ammissione alla regia accademia aeronautica, gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti prescritti dovranno superare un esame che verterà sulle [...]
Art. 9.      Il complesso delle istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella regia accademia aeronautica per la preparazione morale, culturale, disciplinare e fisica [...]
Art. 10.      Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza [...]
Art. 11.      Le sessioni di esami sono due
Art. 12.      Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare è concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non più [...]
Art. 13.      L'attitudine militare del singolo allievo in ogni anno di corso è giudicata dal comandante della regia accademia aeronautica, su proposta del consiglio permanente di [...]
Art. 14.      Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del [...]
Art. 15.      Gli allievi possono essere dimessi dalla regia accademia
Art. 16. a
Art. 17.      Presso l'accademia aeronautica sono costituiti
Art. 18.      Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella regia accademia aeronautica come convittori
Art. 19.      I capi di vestiario che costituiscono il primo corredo sono indicati sulla tabella allegata alla notificazione di concorso
Art. 20.      A giudizio insindacabile del comando della regia accademia gli allievi dovranno rinnovare a loro spese quei capi di corredo che, per lo stato di uso, non siano più [...]
Art. 21.      Nel regolamento interno sono stabilite speciali norme circa le spese di corredo nei riguardi degli allievi appartenenti al 1°, al 2° od al 3° anno, che lasciano per [...]
Art. 22. a
Art. 23.      Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'accademia per un periodo superiore a 30 giorni, non sono [...]
Art. 24.      Tutti gli allievi dei tre anni sono obbligati al pagamento delle spese generali in rate trimestrali anticipate di lire 250 ognuna
Art. 25.      Le spese straordinarie concernono
Art. 26.      Il rimborso all'amministrazione della regia accademia aeronautica per le spese già anticipate dall'istituto deve essere effettuato dalle famiglie degli allievi entro [...]
Art. 27.      Gli allievi maggiorenni, ovvero i genitori o i tutori dell'allievo, debbono vincolarsi, con regolare obbligazione, al pagamento delle spese stabilite dal bando di [...]
Art. 28.      Nei casi di rinvio o di dimissioni (volontarie o di autorità) di un allievo dell'istituto, i sottoscrittori dell'atto di sottomissione dovranno soddisfare agli obblighi [...]
Art. 29.      Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e che verranno fissati nel bando di concorso, potranno essere concessi agli allievi della regia accademia aeronautica i [...]
Art. 30.      Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le [...]
Art. 31.      Gli allievi della terza classe, reclutati con bandi di concorso di data antecedente a quella del presente decreto, sono tenuti al pagamento della retta annua stabilita [...]
Art. 32.      Con regolamento interno da approvare dal ministro per la aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della regia accademia aeronautica, [...]
Art. 33.      E' abrogato il regio decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della regia accademia aeronautica


§ 46.1.12 - R.D. 25 marzo 1941, n. 472 [1] .

Ordinamento della regia accademia aeronautica.

(G.U. 11 giugno 1941, n. 136)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     La regia accademia aeronautica provvede al reclutamento ed alla preparazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo nella regia aeronautica.

 

          Art. 2. [2]

     Alla regia accademia aeronautica è assegnato il seguente personale permanente:

     a) un generale dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di comandante in prima;

     b) un colonnello o un generale di brigata aerea in qualità di comandante in seconda e direttore degli studi;

     c) un ufficiale superiore dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di comandante la scuola di pilotaggio;

     d) insegnanti militari;

     e) insegnanti civili e preparatori di gabinetto;

     f) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'arma e dei corpi aeronautici nella misura richiesta per l'inquadramento disciplinare degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche e per il funzionamento dei vari uffici e servizi (tecnici, amministrativi, sanitari, ecc.);

     g) personale inserviente (famigli);

     h) personale operaio.

 

          Art. 3.

     Presso la regia accademia aeronautica si svolgono i seguenti corsi:

     1) corsi regolari per cittadini che aspirino a conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo naviganti dell'arma aeronautica;

     2) nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, corsi vari in relazione alle esigenze organiche della regia aeronautica e da svolgersi con le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal ministero dell'aeronautica.

 

 

Titolo II

 

CORSI REGOLARI PRESSO LA REGIA ACCADEMIA AERONAUTICA

 

Capo I

 

DURATA DEI CORSI. TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINARE DEGLI ALLIEVI

 

          Art. 4.

     Ogni corso regolare si compone, in via normale, di tre anni accademici.

 

          Art. 5. [3]

     Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere; all'inizio del terzo anno gli allievi è conferita la qualifica di "aspirante ufficiale" nel ruolo naviganti o nel ruolo servizi e con tale qualifica essi sono equiparati solo nei riguardi del trattamento economico al grado di maresciallo di 1ª classe.

 

Capo II

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI

 

          Art. 6.

     L'ammissione degli allievi al corso regolare dell'accademia aeronautica ha luogo per pubblico concorso fra i giovani di nazionalità italiana o che si trovino in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e che posseggano i seguenti requisiti:

     1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui venne bandito il concorso;

     2) siano iscritti al P.N.F. o ai gruppi universitari fascisti o alla gioventù italiana del littorio;

     3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti d'aeroplano o di idrovolante o di navigatore militare d'aeroplano [4] ;

     4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella regia aeronautica;

     5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

     6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del ministero dell'aeronautica.

     7) siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di altri titoli equipollenti fissati dai bandi di concorso;

     8) siano celibi o vedovi senza prole.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     Il ministero dell'aeronautica potrà escludere dal concorso, senza indicare i motivi, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della regia aeronautica.

 

          Art. 7.

     E' in facoltà del ministero dell'aeronautica di disporre eccezionalmente, ove vi sia disponibilità di posti, straordinarie ammissioni di giovani al secondo anno del corso regolare, prescrivendo all'uopo i titoli di cultura necessari per partecipare ai concorsi relativi ed elevando in corrispondenza il limite superiore di età di cui al n. 1 del precedente articolo fino ad un massimo di 23 anni.

 

          Art. 8.

     Per conseguire l'ammissione alla regia accademia aeronautica, gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti prescritti dovranno superare un esame che verterà sulle seguenti materie e servirà inoltre per stabilire la graduatoria dei vincitori del concorso:

     1) prova scritta di composizione italiana;

     2) prova orale di matematica;

     3) prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente però a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola.

     I programmi di esame sono resi pubblici con apposite notificazioni.

 

Capo III

 

SVOLGIMENTO DEI CORSI - CONDIZIONI PER IL PASSAGGIO DA UNA CLASSE ALL'ALTRA

 

          Art. 9.

     Il complesso delle istruzioni teoriche e pratiche che si impartiscono nella regia accademia aeronautica per la preparazione morale, culturale, disciplinare e fisica presso la corrispondente scuola di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano costituisce il corso regolare di tre anni accademici [7] .     L'istruzione pratica tecnico-professionale viene impartita normalmente durante gli anni accademici e negli intervalli estivi.

     Il brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore militare d'aeroplano viene conseguito secondo le norme vigenti per il personale navigante della regia aeronautica [8] .

 

          Art. 10.

     Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall'istituto.

     Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale.

     Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) di avere ottenuta negli appositi esami l'approvazione in tutte le materie secondo le norme contenute nel regolamento interno di cui all'art. 32 del presente decreto;

     b) di avere conseguito l'idoneità nell'attitudine militare e la sufficienza nella condotta;

     c) di possedere decisa attitudine al volo, riconosciuta da una apposita commissione nominata dal comandante della regia accademia aeronautica, della quale fa parte in ogni caso il comandante la scuola di pilotaggio o chi ne fa le veci.

     Il conseguimento, alla fine dell'apposito corso, del brevetto di pilota militare d'aeroplano o di idrovolante o del brevetto di navigatore militare d'aeroplano o del brevetto di osservatore dell'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti [9] .

 

          Art. 11.

     Le sessioni di esami sono due.

     Il ministero dell'aeronautica, su proposta del comando della regia accademia aeronautica, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni.

     Il ministero dell'aeronautica avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, può concedere, sempre che lo ritenga opportuno, una terza sessione di esami per quegli allievi che non abbiano potuto partecipare ad una delle sessioni precedenti per motivi di salute, purchè tale sessione abbia luogo non oltre la fine del primo mese del nuovo anno scolastico.

 

          Art. 12.

     Agli allievi della prima e seconda classe del corso regolare è concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non più di cinque materie; agli allievi della terza classe è concesso di ripetere gli esami nella seconda sessione quando nella prima siano stati riprovati in non più di quattro materie.

     Gli allievi che non superano gli esami ripetono l'anno.

     Gli allievi che durante l'anno accademico siano stati assenti dalle lezioni per più della metà di esse ripetono l'anno; continuano però fino all'inizio del nuovo anno accademico a frequentare le istruzioni di volo ed in qualità di uditori quelle del corso di appartenenza.

     Gli allievi che non intendono ripetere l'anno, a domanda, sono subito dimessi dall'accademia.

     Chi per la seconda volta si trovi nelle condizioni di dover ripetere lo stesso anno accademico, perchè riprovato agli esami, è dimesso dall'accademia. Analogamente si provvederà per l'allievo non ammesso agli esami per ragioni di assenza, quando all'atto in cui dovesse avvenire la nomina si trovi ad avere superato il 27° anno di età.

     Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami della 3a classe e conseguito alla fine dell'apposito corso il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o il brevetto di navigatore militare d'aeroplano o il brevetto di osservatore dell'aeroplano, gli allievi della 3a classe sono nominati sottotenenti dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in servizio permanente effettivo [10] .

     Gli allievi che ripetono l'anno entrano a far parte, a tutti gli effetti, del corso successivo a quello cui erano iscritti.

 

          Art. 13.

     L'attitudine militare del singolo allievo in ogni anno di corso è giudicata dal comandante della regia accademia aeronautica, su proposta del consiglio permanente di disciplina di cui all'art. 17 in base:

     a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili all'ufficiale;

     b) all'attitudine al volo;

     c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche tecnico-professionali ed in quelle inerenti all'impiego dei mezzi in genere.

 

          Art. 14.

     Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'arma aeronautica, purchè, su proposta del comando della regia accademia, il ministero dell'aeronautica li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso [11] .

     In tal caso sono esonerati dall'attività di pilota o di navigatore e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi [12] .

     Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'arma aeronautica, ruolo servizi.

 

          Art. 15.

     Gli allievi possono essere dimessi dalla regia accademia:

     a) su richiesta dell'allievo integrata dal consenso dei genitori o dei tutori se si tratta di allievo minorenne;

     b) di autorità dal ministero per motivi disciplinari, di salute, per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) e negli altri casi previsti dal presente decreto.

     Sulle dimissioni si pronuncia il consiglio permanente di disciplina che compila apposito verbale da sottoporre alla approvazione del ministero.

 

Capo IV

 

FERMA DA CONTRARSI DAGLI ALLIEVI

 

          Art. 16.

     Gli allievi, ammessi con concorso ordinario alla 1a classe o con concorso straordinario alla 2a classe, assumono l'obbligo di arruolarsi all'atto di ammissione nella regia aeronautica con ferma di anni sei.

     Coloro che, per una delle cause previste dal presente decreto vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma suddetta e sono collocati in congedo, a meno che non appartengano a classe che abbia già concorso alla leva e debbano ancora ultimare la ferma di leva; nel qual caso dovranno senz'altro regolare la loro posizione di fronte agli obblighi stessi in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

 

Titolo III

 

CONSIGLIO PERMANENTE DI DISCIPLINA. CONSIGLIO PERMANENTE DI ISTRUZIONE. - LORO COMPOSIZIONE

 

          Art. 17.

     Presso l'accademia aeronautica sono costituiti:

     a) un consiglio permanente di disciplina, che dà parere sulle questioni riguardanti la condotta, l'attitudine militare e professionale degli allievi e sulle altre questioni che possono essere sottoposte al suo esame;

     b) un consiglio permanente di istruzione, che dà parere sulle questioni riguardanti gli insegnamenti.

     Il consiglio permanente di disciplina è composto del comandante in seconda, presidente e di due ufficiali superiori arma aeronautica, ruolo naviganti, membri e un capitano arma aeronautica, ruolo naviganti, membro e segretario.

     Il consiglio permanente di istruzione è composto del comandante in seconda, presidente, del vice-direttore degli studi, di due insegnanti militari e due insegnanti civili, membri e di un capitano arma aeronautica ruolo naviganti membro e segretario.

     La nomina dei componenti i consigli suddetti è fatta ogni anno dal comandante dell'accademia.

     Il comandante dell'accademia ha facoltà di aggregare al consiglio permanente di istruzione, di volta in volta, e se del caso, altri membri da lui giudicati di speciale competenza nelle questioni da trattare.

 

 

Titolo IV

 

OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI E DELLE LORO FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE E PER ALTRE SPESE ED EVENTUALI DISPENSE

 

          Art. 18.

     Gli allievi dei corsi regolari sono tenuti nella regia accademia aeronautica come convittori.

     Essi, o le loro famiglie, sono tenuti a corrispondere direttamente alla amministrazione della regia accademia aeronautica quanto segue:

     a) spese per il primo corredo;

     b) rette annuali (per il solo 3° anno);

     c) spese generali;

     d) spese straordinarie.

     Per facilitare le famiglie degli allievi nei pagamenti dovuti, sempre quando i corsi abbiano la durata normale di nove mesi, le spese fisse sono frazionate nel modo seguente:

     a) spese primo corredo: prima rata all'atto dell'ammissione dell'allievo in accademia; seconda rata al 31 gennaio successivo;

     b) spese generali: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo;

     c) spese retta: prima rata al 1° ottobre; seconda rata al 1° gennaio successivo; terza rata al 1° aprile successivo.

     Se i corsi hanno la durata minore, i termini di pagamento saranno adeguatamente anticipati.

     Agli allievi del 3° corso, che a norma dell'art. 5 sono qualificati aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo sugli assegni dovuti, praticherà una ritenuta mensile di entità tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono all'amministrazione.

 

          Art. 19.

     I capi di vestiario che costituiscono il primo corredo sono indicati sulla tabella allegata alla notificazione di concorso.

     La famiglia di ciascun allievo deve versare lire 2500 a titolo di rimborso delle spese di primo corredo.

     Nel caso di ammissione straordinaria a corsi intermedi, la composizione del primo corredo ed il suo costo saranno indicati di volta in volta.

 

          Art. 20.

     A giudizio insindacabile del comando della regia accademia gli allievi dovranno rinnovare a loro spese quei capi di corredo che, per lo stato di uso, non siano più confacenti al decoro dell'istituto.

 

          Art. 21.

     Nel regolamento interno sono stabilite speciali norme circa le spese di corredo nei riguardi degli allievi appartenenti al 1°, al 2° od al 3° anno, che lasciano per qualsiasi ragione l'accademia.

     Detti allievi potranno, all'atto di lasciare l'istituto, portare con sè il corredo, purchè la famiglia versi al comando dell'accademia la differenza fra il costo effettivo in base alla tabella dei prezzi dell'epoca in cui il corredo venne fornito all'allievo e la somma già versata.

     Se la famiglia non desidera versare tale differenza, l'allievo potrà portare con sè una parte del corredo fino a coprire il valore complessivo della somma già pagata.

 

          Art. 22.

     Salvo quanto è disposto negli art. 23, 28 e 29 gli allievi della 3a classe sono obbligati al pagamento della retta annua di lire 3200.

     Durante il primo e secondo anno nulla è dovuto dagli allievi a titolo di retta.

 

          Art. 23.

     Gli allievi assenti per qualunque motivo (anche motivo di salute dipendente o non da cause di servizio) dall'accademia per un periodo superiore a 30 giorni, non sono tenuti al pagamento delle aliquote della retta a partire dal 31° giorno di assenza. Il pagamento sarà ripreso all'inizio del mese in cui ha luogo il rientro dell'allievo.

 

          Art. 24.

     Tutti gli allievi dei tre anni sono obbligati al pagamento delle spese generali in rate trimestrali anticipate di lire 250 ognuna.

     Con tale somma l'amministrazione dell'accademia provvede alla manutenzione del corredo e della biancheria e ad acquistare oggetti di cancelleria e disegno, nonchè a quanto occorre per la pulizia generale e servizio sanitario (escluse le specialità) ed a far fronte alle spese collettive.

     Gli allievi che per motivi di salute rimarranno assenti dall'istituto per un periodo superiore ai trenta giorni avranno bonificata metà della quota per spese generali in ragione del tempo trascorso fuori dell'istituto dopo il 30° giorno.

     Gli allievi inviati in licenza straordinaria, sol quando per ragioni eccezionali dovranno essere sospesi i corsi dell'istituto, non dovranno versare all'accademia l'aliquota delle spese generali per il tempo trascorso non in accademia.

     L'accredito è computato per un mese intero, considerandosi compiuto il mese iniziato.

 

          Art. 25.

     Le spese straordinarie concernono:

     a) acquisto di specialità medicinali, pagamenti di consulti e cure per le quali fosse eventualmente ritenuto necessario l'intervento di medici estranei all'istituto;

     b) rinnovazione dei capi di corredo;

     c) acquisto di eventuale materiale per uso sportivo di dotazione individuale;

     d) acquisto di libri in genere, nonchè di materiale vario per studi facoltativi, con eventuale pagamento delle relative lezioni;

     e) pagamento danni e perdite comunque causate al materiale;

     f) anticipazioni varie personali straordinarie autorizzate eccezionalmente dal comandante in prima.

 

          Art. 26.

     Il rimborso all'amministrazione della regia accademia aeronautica per le spese già anticipate dall'istituto deve essere effettuato dalle famiglie degli allievi entro giorni quindici dalla data di spedizione dell'estratto del conto personale.

 

          Art. 27.

     Gli allievi maggiorenni, ovvero i genitori o i tutori dell'allievo, debbono vincolarsi, con regolare obbligazione, al pagamento delle spese stabilite dal bando di concorso previste dal presente decreto, ed in generale di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione della regia accademia aeronautica.

     Nel caso che sia trascorso un mese dalla scadenza dei versamenti prescritti senza che essi siano stati effettuati, il comandante in prima della regia accademia aeronautica, potrà proporre al ministero dell'aeronautica che l'allievo sia dimesso dall'istituto.

     Questa disposizione non limita l'azione che l'amministrazione dell'accademia può promuovere per il recupero dei crediti a norma delle disposizioni di diritto comune.

 

          Art. 28.

     Nei casi di rinvio o di dimissioni (volontarie o di autorità) di un allievo dell'istituto, i sottoscrittori dell'atto di sottomissione dovranno soddisfare agli obblighi assunti verso l'amministrazione della regia accademia aeronautica. Per il computo della quota di retta e spese generali, il mese incominciato è considerato come compiuto.

     Sono tenuti a pagare sempre per intero l'ammontare delle spese straordinarie.

 

          Art. 29.

     Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio e che verranno fissati nel bando di concorso, potranno essere concessi agli allievi della regia accademia aeronautica i seguenti benefici:

     1) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli allievi del primo anno del corso regolare orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della regia aeronautica, dei militari del regio esercito, della regia marina, della regia guardia di finanza, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per causa di servizio;

     2) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del primo e secondo anno del corso regolare:

     a) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1;

     b) figli degli impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici o parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16, § 1, lettera a);

     c) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16, § 2, lettera a);

     3) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del primo anno e del secondo anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1;

     4) dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi del terzo anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

 

          Art. 30.

     Gli allievi della prima e della seconda classe che ripetono l'anno, per essere stati rimandati agli esami, sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità stabilite per gli allievi del terzo anno del corso regolare.

     Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 31.

     Gli allievi della terza classe, reclutati con bandi di concorso di data antecedente a quella del presente decreto, sono tenuti al pagamento della retta annua stabilita dalle disposizioni in vigore alla data di pubblicazione del bando di concorso.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 32.

     Con regolamento interno da approvare dal ministro per la aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della regia accademia aeronautica, nonchè il governo disciplinare e didattico degli allievi.

 

          Art. 33.

     E' abrogato il regio decreto 26 agosto 1927-V, n. 1633, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della regia accademia aeronautica.


[1] Il presente decreto è stato abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del R.D.L. 22 febbraio 1937, n. 220 per effetto dell’art. 2 del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 20 novembre 1941, n. 1523.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 20 novembre 1941, n. 1523.

[4]  Numero così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[5]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 19 marzo 1980, n. 79.

[6]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 19 marzo 1980, n. 79.

[7]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[9]  Comma già sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1945, n. 245 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[10]  Comma già sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 29 marzo 1945, n. 245 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[11]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.

[12]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1987, n. 98.