§ 21.1.41 - L. 13 giugno 1912, n. 555.
Sulla cittadinanza italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:13/06/1912
Numero:555


Sommario
Art. 1. È cittadino per nascita
Art. 2. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia [...]
Art. 3. Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino
Art. 4. La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato
Art. 5. Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le altre leggi dello Stato
Art. 6. La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all'italia servigi di eccezionale importanza
Art. 7. Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la [...]
Art. 8. Perde la cittadinanza
Art. 9. Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista
Art. 10. La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi
Art. 11. Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le [...]
Art. 12. I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la [...]
Art. 13. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite
Art. 14. Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi [...]
Art. 15. È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano
Art. 16. Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio [...]
Art. 17. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del codice civile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e [...]
Art. 18. Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio [...]
Art. 19. Lo Stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa
Art. 20. Il governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1 luglio 1912


§ 21.1.41 - L. 13 giugno 1912, n. 555. [1]

Sulla cittadinanza italiana.

(G.U. 30 giugno 1912, n. 153)

 

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1/a il figlio di padre cittadino;

2/a il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3/a chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

 

     Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio Stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del codice civile.

 

     Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino:

1/a se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2/a se compiuto il 21/a anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22/a anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3/a se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

 

     Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1/a allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2/a allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3/a allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4/a dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

 

     Art. 5.

Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le altre leggi dello Stato.

 

     Art. 6.

La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all'italia servigi di eccezionale importanza.

 

     Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

 

     Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1/a chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2/a chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

può il governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3/a chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve la facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

 

     Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1/a se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2/a se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3/a dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo.

 

     Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. la conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

 

     Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

 

     Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera.

Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o della conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.

Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

 

     Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

 

     Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

 

     Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

 

     Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal governo del re ad altri pubblici ufficiali.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

 

     Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del codice civile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

 

     Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

 

     Art. 19.

Lo Stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno Stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

 

     Art. 20.

Il governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1 luglio 1912.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 91.