§ 46.1.37 - Legge 14 marzo 1968, n. 273.
Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:14/03/1968
Numero:273


Sommario
Art. 1.      E' istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) [...]
Art. 2.      L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 [...]
Art. 3.      Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso è stabilito dal Ministro per la difesa a seconda delle esigenze delle singole forze armate
Art. 4.      I giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze frequentano presso una università di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della [...]
Art. 5.      I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi
Art. 6.      Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle accademie militari
Art. 7.      Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università sono a carico [...]
Art. 8.      Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate [...]
Art. 9.      Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi [...]
Art. 10.      Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, ha facoltà di allontanare di autorità quegli allievi che
Art. 11.      Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi
Art. 12.      I fondi devoluti all'accademia, istituto o scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento [...]
Art. 13.      Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'art. 9, [...]
Art. 14.      Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono [...]
Art. 15.      Il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'accademia dei giovani che abbiano [...]
Art. 16.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte [...]


§ 46.1.37 - Legge 14 marzo 1968, n. 273. [1]

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

(G.U. 3 aprile 1968, n. 87)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina.

     Fino a quando l'Accademia non sarà funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri istituti o scuole militari già esistenti.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, sono fissate le modalità dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.

 

          Art. 2.

     L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 22° anno di età e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle forze armate per le quali è indetto il concorso.

     Il limite massimo di età è elevato a 26 anni per i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma.

     Non si applicano gli aumenti dei limiti di età e le riserve dei posti previsti, dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

 

          Art. 3.

     Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso è stabilito dal Ministro per la difesa a seconda delle esigenze delle singole forze armate.

     Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parità di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso.

     Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     I giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze frequentano presso una università di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresì tenuti a conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale.

     Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 5.

     I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi.

     Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

     Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal successivo art. 8, secondo comma, nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo.

     I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

 

          Art. 6.

     Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle accademie militari.

     Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

     Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

     Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche.

     L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1:

     a) per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

     b) per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

     c) per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

     All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sarà corrisposta agli interessati.

 

          Art. 7.

     Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali, le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università sono a carico dell'amministrazione [2] .

     Agli allievi ed agli aspiranti ufficiali non si applicano le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

 

          Art. 8.

     Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'art. 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1.

     Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni [3] .

 

          Art. 9.

     Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dall'art. 5, terzo comma, della presente legge, contraggono una seconda ferma di anni uno.

     Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, di anni sette per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria.

     E' concesso agli allievi il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi; la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

     Prima della nomina a tenente in servizio permanente, gli aspiranti ufficiali debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente per un periodo di anni otto.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, ha facoltà di allontanare di autorità quegli allievi che:

     a) nel corso del primo anno dimostrino scarse attitudini militari in guisa da essere giudicati non meritevoli di poter aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

     b) nel corso del primo biennio di studi rivelino lesioni od infermità tali da pregiudicare l'efficienza psicofisica richiesta quale ufficiale in servizio permanente.

     In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, dovranno rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute a favore degli allievi medesimi per tasse, contributi universitari e libri di testo universitari che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare presso cui si svolgono i corsi, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

     Il Ministro per la difesa ha altresì facoltà, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze di allontanare di autorità quegli allievi che, per gravi ragioni disciplinari, non giudichi meritevoli di poter conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente. In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute sia per tasse, contributi e libri universitari, sia per il loro mantenimento, ed eccedenti il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituti o scuola militare, che resta in ogni caso devoluto all'ente stesso.

     Le disposizioni contenute nel precedente terzo comma si applicano anche agli allievi che sono dimessi dai corsi di applicazione del terzo comma del l'art. 5 o che, superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio di studi, non chiedano di contrarre la ferma quali aspiranti ufficiali.

     In tutti i casi sopra considerati gli allievi perdono la qualifica posseduta e la loro posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

 

          Art. 11.

     Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.

     In tali casi gli aspiranti ufficiali vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o che esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

     Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.

     Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.

     Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze.

 

          Art. 12.

     I fondi devoluti all'accademia, istituto o scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

     Le somme riscosse dall'accademia, istituto o scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

 

          Art. 13.

     Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'art. 9, terzo comma, dell'art. 10 o dell'art. 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare.

     Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente art. 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro per la difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.

 

          Art. 14.

     Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:

     a) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

     b) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'esercito o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

     c) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio veterinario dell'esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

     Gli ufficiali così nominati frequentano presso la forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'accademia dei giovani che abbiano superato tutti gli esami previsti, rispettivamente, per il primo anno o per il primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

     I limiti di età per l'ammissione indicati nell'art. 2, sono aumentati, rispettivamente, di uno o due anni.

     I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali.

     Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualità di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualità di aspiranti ufficiali.

     Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente art. 14.

     Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione all'accademia sono emanati con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari suddetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 24 settembre 1977, n. 717.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 aprile 1991, n. 131.