§ 46.3.3 - R.D. 14 giugno 1934, n. 1169.
Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:14/06/1934
Numero:1169


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'annesso regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, che sarà visto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente
Art. 2. 
Art. 1.  [4]
Art. 2.      I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei [...]
Art. 3.      Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite
Art. 4.      Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente [...]
Art. 5.      I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del re, il servizio affidato ai medesimi e ad essi è riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio [...]
Art. 6.      I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e [...]
Art. 7. 
Art. 8.      All'infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell'arma, nell'esercizio ordinario del loro [...]
Art. 9. 
Art. 10.  [7]
Art. 11.      I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti [...]
Artt. 12. – 21.  [9]
Artt. 22. – 23.  [11]
Art. 24.  [13]
Artt. 25. – 30.  [14]
Artt. 31. – 35.  [16]
Artt. 36. – 40.  [18]
Art. 41.  [20]
Art. 42.  [22]
Artt. 43. – 46.  [24]
Artt. 47. – 49.  [26]
Art. 50.      Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria
Art. 51. 
Artt. 52. – 53.  [28]
Art. 54.      (Omissis)
Artt. 55. – 61.  [30]
Art. 62.      I comandanti di legione trasmettono ai vari ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli [...]
Art. 63.      Il ministero dell'interno può ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione
Art. 64.      I comandanti di divisione, e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di compagnia, informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e [...]
Art. 65.      I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici staccati di pubblica sicurezza della stessa loro [...]
Art. 66. 
Art. 67.  [32]
Art. 68.      Oltre alle autorità menzionate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'arma i ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al [...]
Art. 69.      Dette autorità dovranno rivolgersi all'arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente [...]
Art. 70.      I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle
Art. 71.      Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi interregionali dell'arma, al ministero degli affari esteri
Art. 72. 
Art. 73.      I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di pubblica sicurezza o presso il sindaco, nei rispettivi uffici, tenendo [...]
Art. 74.      Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio
Art. 75. 
Art. 76.      Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati del quale [...]
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 


§ 46.3.3 - R.D. 14 giugno 1934, n. 1169. [1]

Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri [2].

(G.U. 27 luglio 1934, n. 175)

 

     Art. 1.

     E' approvato l'annesso regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali, che sarà visto e firmato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

          Art. 2. [3]

     Il regolamento organico per l'arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, è abrogato ed è abrogata, altresì, ogni altra disposizione che sia contraria a quelle contenute nell'annesso regolamento organico, o che sia con esse incompatibile.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

 

 

Capitolo I - ISTITUZIONE E PREROGATIVE

 

          Art. 1. [4]

 

          Art. 2.

     I carabinieri reali vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

     Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione.

     Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.

 

          Art. 3.

     Ai carabinieri reali sono applicabili le disposizioni generali delle leggi e dei regolamenti militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

 

          Art. 4.

     Ogni qualvolta i carabinieri reali devono disporsi con le altre truppe, prendono posto immediatamente dopo le scuole militari. La scuola centrale carabinieri reali prende posto immediatamente prima delle scuole allievi sottufficiali.

     Quando si tratti di operazioni o di esercitazioni militari, le quali richiedono, per la loro natura, l'impegno di un'arma o di un corpo a preferenza di altra arma o di altro corpo, ovvero che considerazioni di opportunità consigliassero diversamente all'autorità militare dalla quale le truppe dipendono, i carabinieri reali prenderanno il posto che sarà ad essi di volta in volta assegnato.

 

          Art. 5.

     I carabinieri reali compiono, in mancanza dei carabinieri guardie del re, il servizio affidato ai medesimi e ad essi è riservato quello delle scorte d'onore, secondo il regolamento sul servizio territoriale.

 

          Art. 6.

     I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere i carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio di ordinanza e per il mantenimento dell'ordine.

     Gli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa ed allievi della scuola centrale e della legione allievi carabinieri reali non possono, di norma, essere impiegati in servizio di ordine pubblico ed in quelli di presidio.

     Gli allievi carabinieri, però, concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

     I carabinieri, quando possono farlo senza danno del loro servizio, devono prendere parte, in corpo, alle riviste e parate di presidio.

 

          Art. 7. [5]

     I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorità militare.

 

          Art. 8.

     All'infuori di tali casi, i comandanti delle truppe o di presidio non potranno ingerirsi in modo veruno nelle operazioni giornaliere dei militari dell'arma, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

 

          Art. 9. [6]

     I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorità; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica.

     Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse perciò nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovrà riferire gerarchicamente al comando generale.

     Quando, però, le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'arma retti da ufficiale sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorità ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.

 

          Art. 10. [7]

 

          Art. 11.

     I carabinieri reali provvedono infine alle traduzioni, ai servizi presso le preture, i tribunali e le corti giudiziarie. Non possono però essere impiegati dalle autorità per tradurre i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorchè sono già depositati nelle carceri, meno che in quelle località ove le carceri stesse manchino di apposita sala per gli esami.

 

 

Capitolo II [8] - ORDINAMENTO

 

          Artt. 12. – 21. [9]

 

 

Capitolo III [10] - FORZA E RECLUTAMENTO

 

          Artt. 22. – 23. [11]

 

 

Capitolo IV [12] - DIPENDENZE, FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE GENERALE

 

          Art. 24. [13]

     (Omissis)

     Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento e il casermaggio, dipende dal ministero dell'interno al quale dovrà previamente sottoporre - prima di riferirne al ministero della guerra - anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'arma, od il relativo scompartimento, onde ottenerne l'assenso.

     (Omissis)

 

          Artt. 25. – 30. [14]

 

 

Capitolo V [15] - ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI UFFICIALI GENERALI

 

 

          Artt. 31. – 35. [16]

 

 

Capitolo VI [17] - ATTRIBUZIONI DEI COMANDANTI DI LEGIONE

 

          Artt. 36. – 40. [18]

 

 

Capitolo VII [19] - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE LA SCUOLA CENTRALE CARABINIERI REALI

 

          Art. 41. [20]

 

 

Capitolo VIII [21] - ATTRIBUZIONE DEI RELATORI

 

          Art. 42. [22]

 

 

Capitolo IX [23] - ATTRIBUZIONE DEGLI ALTRI UFFICIALI

 

          Artt. 43. – 46. [24]

 

 

Capitolo X [25] - ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI

 

          Artt. 47. – 49. [26]

 

 

Capitolo XI - SPECIALI QUALIFICHE E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

 

          Art. 50.

     Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria.

     In tale qualità adempiono verso le autorità giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.

     Forniscono altresì alle autorità stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.

 

          Art. 51. [27]

     Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa.

     Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di pubblica sicurezza concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di pubblica sicurezza, la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.

     I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di pubblica sicurezza.

 

 

Capitolo XII - DIPENDENZE E RELAZIONI CON LE AUTORITÀ MILITARI E CIVILI

 

 

          Artt. 52. – 53. [28]

 

          Art. 54.

     (Omissis) [29]

     Il ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

 

          Artt. 55. – 61. [30]

 

          Art. 62.

     I comandanti di legione trasmettono ai vari ministeri i lavori periodici che venissero richiesti e li informano dei fatti di particolare importanza che possano interessarli, sempre che per gli stessi non siano già state fatte le prescritte segnalazioni dai dipendenti comandi.

     Corrispondono anche direttamente con i ministeri stessi per quegli altri affari regolati da speciali disposizioni.

 

          Art. 63.

     Il ministero dell'interno può ogni qualvolta lo creda opportuno, interessare direttamente, per fatti speciali, i comandanti di legione.

 

          Art. 64.

     I comandanti di divisione, e dove, eventualmente non abbia sede un comando di divisione, i comandanti di compagnia, informano i prefetti di tutto ciò che può interessare l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblica nella rispettiva giurisdizione.

     Analogamente si regolano i comandanti di compagnia e, dove non ha sede un comando di compagnia, i comandi di tenenza, verso i questori ed i funzionari distaccati di pubblica sicurezza per il territorio delle rispettive giurisdizioni.

 

          Art. 65.

     I comandanti di stazione informano possibilmente a voce od altrimenti con cenno riassuntivo, per iscritto, i funzionari reggenti gli uffici staccati di pubblica sicurezza della stessa loro residenza, di ogni reato od avvenimento di speciale importanza che accada nei luoghi di loro giurisdizione. Non saranno però tenuti a fornire ai funzionari stessi, a seguito di tali riassunti, alcun'altra relazione.

 

          Art. 66. [31]

     I comandanti dell'arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di pubblica sicurezza isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia ufficio di pubblica sicurezza) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.

 

          Art. 67. [32]

 

          Art. 68.

     Oltre alle autorità menzionate negli articoli precedenti possono chiedere informazioni o notizie ai comandanti dell'arma i ministeri, le autorità e gli enti indicati nella tabella allegata al presente regolamento, con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate.

     Detta tabella, a cura del comando generale dell'arma, verrà sempre mantenuta al corrente di tutte le necessarie modificazioni.

 

          Art. 69.

     Dette autorità dovranno rivolgersi all'arma per informazioni solo per quelle località in cui non abbiano altro modo di assumerle, evitando cioè di chiederle quando possono averle direttamente con mezzi proprii.

 

          Art. 70.

     I comandi dei carabinieri hanno facoltà di chiedere le informazioni, di cui abbisognassero, alle stesse autorità ed uffici ai quali sono tenuti a fornirle.

 

          Art. 71.

     Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi interregionali dell'arma, al ministero degli affari esteri [33].

 

          Art. 72. [34]

     I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorità di pubblica sicurezza, quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorità militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli.

     In tali conferenze le predette autorità ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno però resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto.

     A tal uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia, o di tenenza, ed ove non esista comando di compagnia, presso il questore [35] .

     I comandanti di tenenza tengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di pubblica sicurezza delle rispettive residenze.

 

          Art. 73.

     I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di pubblica sicurezza o presso il sindaco, nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza [36].

 

          Art. 74.

     Le conferenze di cui agli articoli precedenti devono essere regolate in guisa da non incagliare l'azione degli ufficiali e sottufficiali comandanti nell'esecuzione del loro servizio.

 

          Art. 75. [37]

     L'azione dei prefetti e delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto ciò che concerne il loro impiego non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

     Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, così che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sarà pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto al più presto possibile.

     Per quanto riguarda però le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entità del rinforzo stesso dovrà essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.

 

          Art. 76.

     Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite ed, in caso di rifiuto, all'ufficiale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che non avrà potuto aderirvi.

     Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, l'oggetto della richiesta, la data e la firma, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come ad esempio: mandiamo... ordiniamo e simili.

 

          Art. 77. [38]

     Le richieste non vanno emesse nè eseguite se non nella giurisdizione dell'autorità che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non dà facoltà ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno però il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.

 

          Art. 78. [39]

     Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza del personale, si trovasse nell'impossibilità di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta, dovrà prontamente riferirne all'autorità o all'ufficio da cui la richiesta è partita.

     Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo, prenderà accordi colle autorità richiedenti per stabilire quelle cui dovrà dare la precedenza.

 

          Art. 79. [40]

     Quando le autorità avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di pubblica sicurezza avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno più, quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adottare quelle disposizioni che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento.

     Le autorità potranno soltanto domandare la relazione di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste.

     Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obbiettivo da raggiungere senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi.

     Qualora, per imprescindibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

     Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'arma.

 

          Art. 80. [41]

     Le autorità non possono richiedere l'arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.

 

          Art. 81. [42]

     In ogni occasione, i carabinieri presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilità con l'autorità richiedente.

     Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorità, un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

 

          Art. 82. [43]

     I carabinieri avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorchè si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od un'operazione.

 

     Allegati.

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ad eccezione degli articoli 2, 7, 9, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82.

[2] Titolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[3] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[5] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[6] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[8] Il Capitolo II (artt. 12 - 21) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[9] Il Capitolo II (artt. 12 - 21) è stato abrogato dall’art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[10] Il Capitolo III (artt. 22 - 23) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[11] Il Capitolo III (artt. 22 - 23) è stato abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, che ha abrogato l'intero capitolo III, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[12] Il Capitolo IV (artt. 24 - 30), a eccezione del secondo comma dell’art. 24, è stato abrogato dall’art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[13] Il Capitolo IV (artt. 24 - 30), a eccezione del secondo comma dell’art. 24, è stato abrogato dall’art. 33 del D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[14] Il Capitolo IV (artt. 24 - 30), a eccezione del secondo comma dell’art. 24, è stato abrogato dall’art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[15] Il Capitolo V (artt. 31 - 35) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[16] Il Capitolo V (artt. 31 - 35) è stato abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[17] Il Capitolo VI (artt. 36 - 40) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[18] Il Capitolo VI (artt. 36 - 40) è stato abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[19] Il Capitolo VII (art. 41) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[20] Il Capitolo VII (art. 41) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[21] Il Capitolo VIII (art. 42) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[22] Articolo modificato dal R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145. Il Capitolo VIII (art. 42) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[23] Il Capitolo IX (artt. 43 - 46) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[24] Il Capitolo IX (artt. 43 - 46) è stato abrogato dall’art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[25] Il Capitolo X (artt. 47 - 49) è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[26] Il Capitolo X (artt. 47 - 49) è stato abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[27] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[28] Articoli abrogati dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[29] Comma abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[30] Articoli abrogati dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[31] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[32] Articolo abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[33] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[34] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[35] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D. 1° ottobre 1936, n. 2145.

[36] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[37] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[38] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[39] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[40] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[41] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[42] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[43] Articolo così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.