§ 70.1.52 - Legge 8 novembre 1956, n. 1327.
Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:08/11/1956
Numero:1327


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  [2]
Art. 3.      All'onere annuo presunto di lire 800.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitali n. 237 (lire 500.000), n. 242 (lire 150.000) e n. 246 (lire [...]
Art. 4.  [3]


§ 70.1.52 - Legge 8 novembre 1956, n. 1327. [1]

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 30 novembre 1956, n. 303)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.

     La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge.

     La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di concerto, rispettivamente, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'interno".

 

          Art. 2. [2]

     La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo presunto di lire 800.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitali n. 237 (lire 500.000), n. 242 (lire 150.000) e n. 246 (lire 150.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

     L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà, rispettivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze e dell'interno.

 

          Art. 4. [3]

     Per il computo degli anni di servizio sono validi:

     a) il servizio militare comunque prestato;

     b) le campagne di guerra;

     c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;

     d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

     e) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);

     f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;

     g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

     Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

     Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 ottobre 1984, n. 693.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 8 ottobre 1984, n. 693.