§ 41.9.151 - Legge 17 febbraio 1968, n. 107.
Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:17/02/1968
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Promozione a segretario capo di 2ª classe
Art. 2.  Nomina a segretario capo di 1ª classe
Art. 3.  Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe
Art. 4.  Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª
Art. 5.  Trattamento economico
Art. 6.  Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604
Art. 7.  Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604
Art. 8.  Segreterie della classe 4ª
Art. 9.  Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe
Art. 10.  Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª
Art. 11.  Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª
Art. 12.  Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale
Art. 13.  Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe
Art. 14.  Facilitazioni di viaggio
Art. 15.  Disposizioni abrogate


§ 41.9.151 - Legge 17 febbraio 1968, n. 107. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

(G.U. 6 marzo 1968, n. 61)

 

     Art. 1. Promozione a segretario capo di 2ª classe

     Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".

     Gli articoli 18 e 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono abrogati.

 

          Art. 2. Nomina a segretario capo di 1ª classe [2]

 

          Art. 3. Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe [3]

 

          Art. 4. Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª

     Il secondo comma dell'art. 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

     "A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5ª, ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province".

 

          Art. 5. Trattamento economico [4]

 

          Art. 6. Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604

     Al secondo comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: "in sede di revisione del procedimento disciplinare" sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali".

 

          Art. 7. Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604

     Le tabelle A, C, F e G allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle A, C, F, G allegate alla presente legge.

 

          Art. 8. Segreterie della classe 4ª

     I segretari capi di 2ª classe titolari di sedi di classe 5ª sono assegnati a sedi della classe 4ª a seguito di concorso per trasferimento.

     I segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4 non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5ª.

 

          Art. 9. Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe

     I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

     Per i segretari capi di 2ª classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'art. 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 della presente legge.

     La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

 

          Art. 10. Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª

     I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4ª conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finchè non conseguano la promozione a segretario capo di 2ª classe.

     I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio provinciale di amministrazione.

     Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia.

     E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.

 

          Art. 11. Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª

     I segretari capi di 2ª classe in servizio presso comuni della classe quinta ai sensi dell'art. 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

 

          Art. 12. Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale [5]

 

          Art. 13. Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe

     Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'art. 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

 

          Art. 14. Facilitazioni di viaggio

     Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

     L'art. 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

 

          Art. 15. Disposizioni abrogate

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

 

 

     Tabella A [6]

     Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni

Classe del

comune

Abitanti

Qualifica del segretario

IV

 

fino a 3.000

Segretario comunale

 

 

 

Segretario capo

III

 

da 3.001 a 10.000

Segretario capo

II

 

da 10.001 a 65.000

Segretario generale di classe 2ª

I

B

da 65.001 a 250.000

Segretario generale di classe 1ª B

 

A

oltre 250.000

Segretario generale di classe 1ª A

 

     Tabella C

     Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

     (Omissis)

 

     Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione alla carriera dei segretari comunali

     1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

     2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

     3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

     4. Nozioni di diritto civile.

     5. Diritto penale (Codice penale: libro I libro II, titoli II e VII).

     6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

     7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).

     8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

     9. Legislazione sociale.

     10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

     11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

     Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

 

     Tabella G

     Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe

 

     L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

     Le prove scritte e orali sono le seguenti:

     Prove scritte:

     a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

     b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

     c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

     Prove orali:

     a) le materie delle prove scritte;

     b) diritto costituzionale ed amministrativo;

     c) nozioni di diritto civile;

     d) diritto penale (Codice penale: libro I libro II, titoli II e VII);

     e) legislazione sociale;

     f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

     g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

 


[1]  Abrogata dall'art. 35 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 25 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

[6]  Tabella sostituita dall'art. 17 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.