§ 41.9.147 - D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:04/12/1997
Numero:465


Sommario
Art. 1.  Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Art. 2.  Sezioni regionali dell'Agenzia
Art. 3.  Organi dell'Agenzia: composizione e durata
Art. 4.  Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.
Art. 5.  Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
Art. 6.  Competenze dei consigli di amministrazione
Art. 7.  Organizzazione e personale dell'Agenzia
Art. 8.  Misure per le pari opportunità
Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali 
Art. 9.  Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali
Art. 10.  Convenzioni di segreteria
Art. 11.  Articolazione dell'albo in fasce professionali
Art. 12.  Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria
Art. 13.  Accesso in carriera
Art. 14.  Idoneità a segretario generale
Art. 15.  Nomina e revoca
Art. 16.  Incompatibilità ed incarichi
Art. 17.  Procedimento disciplinare
Art. 18.  Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità
Art. 19.  Collocamento in disponibilità - Criteri di utilizzazione
Art. 20.  Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilità
Art. 21.  Diritti di segreteria
Art. 22.  Attività finanziaria e di programmazione
Art. 23.  Bilancio di previsione e relazione programmatica
Art. 24.  Gestione delle entrate
Art. 25.  Gestione delle spese
Art. 26.  Servizio di cassa
Art. 27.  Contabilità dell'Agenzia
Art. 28.  Servizio di economato
Art. 29.  Acquisizione di beni e servizi
Art. 30.  Sedi regionali
Art. 31.  Rendiconto generale di gestione
Art. 32.  Revisori dei conti
Art. 33.  Vigilanza
Art. 34.  Norme transitorie e finali
Art. 35.  Abrogazione di norme
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 41.9.147 - D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

(G.U. 5 gennaio 1998, n. 3).

 

Capo I

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

 

     Art. 1. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

     1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

     2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

     3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.

 

          Art. 2. Sezioni regionali dell'Agenzia

     1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.

 

          Art. 3. Organi dell'Agenzia: composizione e durata

     1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente.

     2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

     3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non più di due mandati.

     4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l).

 

          Art. 4. Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.

     1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli.

     2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato.

     3. Entro lo stesso termine la conferenza Stato-città e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.

     4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.

     5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli.

 

          Art. 5. Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione

     1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri:

     a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni;

     b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista;

     c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione;

     d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un minimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 6. Competenze dei consigli di amministrazione

     1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

     a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;

     b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

     c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;

     d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo;

     e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;

     f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;

     g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali;

     h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1;

     i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento;

     l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia;

     m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.

     2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.

 

          Art. 7. Organizzazione e personale dell'Agenzia

     1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

     2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il periodo massimo di sei mesi.

     3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.

     4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.

     5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purché vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

     6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta.

     7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". E' inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.

     8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 8. Misure per le pari opportunità

     1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonché da due esperti designati dalla conferenza Stato-città e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne.

     2. Al comitato spettano:

     a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione;

     b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi;

     c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni;

     d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;

     e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.

     3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.

     4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

 

Capo II

     Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali

 

          Art. 9. Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali

     1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.

     2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.

     3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.

     4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

 

          Art. 10. Convenzioni di segreteria

     1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

     2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

     3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

 

          Art. 11. Articolazione dell'albo in fasce professionali

     1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.

     3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.

     4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.

     5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.

     6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.

     7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.

     8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico [1].

     9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

     10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1/ A e classe 1/ B di cui all'articolo 12, comma 1.

 

          Art. 12. Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria

     1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate:

     a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;

     b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;

     c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;

     d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1/B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;

     e) i segretari generali di classe 1/B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1/A nella quinta fascia professionale.

     2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.

     3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.

     4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.

     5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.

     6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

     7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.

     8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni. A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.

 

          Art. 13. Accesso in carriera

     1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

     2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.

     3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge.

     4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.

     5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.

     6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.

     7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.

     8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

     9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.

     10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite.

 

          Art. 14. Idoneità a segretario generale

     1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

     3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

     4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

     5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.

     6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.

 

Capo III

Rapporto di lavoro

 

          Art. 15. Nomina e revoca

     1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.

     3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

     4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.

     5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.

     6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.

     7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilità presso l'Agenzia.

 

          Art. 16. Incompatibilità ed incarichi

     1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.

     3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, del comma 4, della legge è cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia è automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge.

     4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.

 

          Art. 17. Procedimento disciplinare

     1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali è istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.

     2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia.

     3. Fino a che la disciplina contrattuale non avrà regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia è altresì istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.

     4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 18. Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità [2]

     [1. I segretari comunali e provinciali in servizio possono chiedere all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. La domanda va immediatamente comunicata, a cura dell'Agenzia, al Ministero dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione pubblica provvede, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716.

     3. Gli iscritti alla lista speciale indicano, in ordine di preferenza, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 2, tre sedi di pubblica amministrazione presso le quali intendono trasferirsi.

     4. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisite le domande, entro i successivi trenta giorni, compila una graduatoria nazionale formata secondo i seguenti criteri:

     a) anzianità di servizio nella qualifica;

     b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza di figli di età inferiore agli anni otto.

     5. I criteri di cui al comma 4 sono applicati secondo i punteggi riportati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età anagrafica.

     6. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie il Dipartimento della funzione pubblica comunica a ciascun interessato, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.

     7. Il funzionario ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.

     8. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 7, ed il funzionario deve assumere servizio entro quindici giorni.

     9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze. [3]

     10. Ai fini della comunicazione agli interessati dei provvedimenti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

     11. Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

     12. Fino alla data dei provvedimenti di trasferimento i funzionari iscritti nella sezione speciale dell'albo continuano a prestare servizio nelle sedi di assegnazione, salvo che non siano stati revocati o siano cessati dal servizio per qualsiasi altra causa.

     13. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di trasferimento.

     14. Per gli adempimenti relativi alla gestione della mobilità, ci si avvale di un contingente di non più di venti segretari comunali, iscritti nella sezione speciale dell'albo ai sensi del presente articolo, da distaccare presso il Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.]

 

          Art. 19. Collocamento in disponibilità - Criteri di utilizzazione

     1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale dell'albo nel cui ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede di servizio.

     2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario supplente è indicato dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.

     4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione, può disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal senso formulate dai segretari in disponibilità.

     5. Il consiglio nazionale di amministrazione può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario, di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza e collaborazione.

     6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

     7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.

     8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

     9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14.

     10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica posseduta.

     11. [Il segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'articolo 18] [4].

     12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

     13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui è idoneo.

     14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.

     15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

 

Capo IV

Risorse finanziarie e fondo di mobilità

 

          Art. 20. Risorse per la gestione dell'Agenzia e fondo di mobilità

     1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì, i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34, comma 2.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.

     3. Il fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 17, comma 73, della legge, è attribuito all'Agenzia ed è determinato percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato in rapporto alla dimensione dell'ente.

     4. La percentuale di cui al comma 3 è fissata, in attesa della determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15% del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal predetto calcolo è rapportato al coefficiente stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della classe demografica di ciascun ente.

     5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico, retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

     6. La misura del 15% di cui al comma 5 può essere aumentata, con delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti.

 

          Art. 21. Diritti di segreteria

     1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40,41e42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26.

     2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attività programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1.

     3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

     4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Capo V

Ordinamento contabile dell'Agenzia

 

          Art. 22. Attività finanziaria e di programmazione

     1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una relazione programmatica triennale.

     2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

     3. E' vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella autorizzata col bilancio di previsione.

 

          Art. 23. Bilancio di previsione e relazione programmatica

     1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno successivo e la relazione programmatica triennale.

     2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed è redatto in termini di cassa, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio finanziario.

     3. Il bilancio di previsione è composto di due parti relative, rispettivamente, all'entrata e alla spesa.

     4. La parte entrata è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti:

     titolo I - Entrate correnti per le attività istituzionali;

     titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in conto capitale;

     titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.

     5. La parte spesa è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti:

     titolo I - Spese correnti;t

     itolo II - Spese in conto capitale;

     titolo III - Spese per servizi per conto terzi.

     6. Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo l'anno di provenienza.

     7. Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente è stanziato in bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e successivamente in base a provvedimento di variazione specifico, adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.

     8. Nel titolo II della spesa è stanziato un fondo di riserva, di importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per eventuali necessità impreviste. Il consiglio di amministrazione nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne avessero necessità, con riduzione dello stesso fondo.

     9. Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di amministrazione può approvare una variazione di bilancio, alla quale si applicano gli stessi principi del bilancio.

     10. Al bilancio è allegata una relazione programmatica nella quale sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilità di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate annualmente.

 

          Art. 24. Gestione delle entrate

     1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa.

     2. La gestione delle entrate è affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.

 

          Art. 25. Gestione delle spese

     1. La gestione delle spese è affidata al responsabile del servizio finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle direttive del consiglio nazionale di amministrazione.

     2. Ciascuna spesa autorizzata non può in alcun caso superare lo stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale di amministrazione.

     3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

     4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la disponibilità, il creditore con generalità, residenza e codice fiscale, la modalità di pagamento da lui prescelta e la data.

 

          Art. 26. Servizio di cassa

     1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara.

     2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato.

     3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia.

     4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità informatiche per le comunicazioni.

     5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.

 

          Art. 27. Contabilità dell'Agenzia

     1. Il responsabile del servizio finanziario centrale è responsabile della tenuta della contabilità analitica, secondo le norme vigenti.

     2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilità analitica.

     3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilità centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicità delle comunicazioni.

 

          Art. 28. Servizio di economato

     1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.

     2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto.

     3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.

 

          Art. 29. Acquisizione di beni e servizi

     1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.

     2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, è consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.

     3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni.

     4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.

     5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.

 

          Art. 30. Sedi regionali

     1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese è effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale.

     2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.

     3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.

     4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede regionale una contabilità coordinata con quella centrale e comunicano periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede centrale, per la tenuta della contabilità analitica generale.

 

          Art. 31. Rendiconto generale di gestione

     1. Il rendiconto generale della gestione è composto dai seguenti documenti:

     a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;

     b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;

     c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile;

     d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonché con l'indicazione della attività svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.

     2. Il rendiconto generale della gestione è deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.

 

          Art. 32. Revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili.

     2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono essere nominati solo per un altro triennio.

     3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

     4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.

     5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in tema di sindaci delle società per azioni.

 

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 33. Vigilanza

     1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

     2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:

     a) riceve relazioni semestrali sull'attività dell'Agenzia;

     b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia: bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;

     c) può richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonché notizie e documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza dell'Agenzia.

     3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di squilibrio del bilancio, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari straordinari.

 

          Art. 34. Norme transitorie e finali

     1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9, nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.

     2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

     3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.

 

          Art. 35. Abrogazione di norme

     1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

     a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

     b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

     c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;

     d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;

     e) la legge 9 agosto 1954, n. 748;

     f) gli articoli 8 e9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;

     g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40,41 e 42;

     h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107;

     i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b);

     l) la legge 11 novembre 1975, n. 587;

     m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

     n) gli articoli 23-bis e24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

 

          Art. 36. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Comma già modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186, ad eccezione del comma 11.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 16 gennaio 2003, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2004, n. 388 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la disposizione che ha modificato il presente articolo.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 ter del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186.