§ 46.3.73 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:23/12/1970
Numero:1054


Sommario
Art. 1.      Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe [...]
Art. 2.      Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi [...]
Art. 3.      L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio [...]
Art. 4.      Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante [...]


§ 46.3.73 - Legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

(G.U. 30 dicembre 1970, n. 328)

 

 

     Art. 1.

     Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità di servizio speciale e della indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.

     L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.

     Con effetto dal 1° luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.

     Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'art. 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.

     Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

 

          Art. 2.

     Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

 

          Art. 3.

     L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

     Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

 

          Art. 4.

     Il fondo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.

     All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.

     All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella 1 - Indennità mensile di istituto per le forze di polizia.

 

 

Misure in vigore

GRADI

dal 1° luglio 1970

dal 1° gennaio 1971

Ufficiali generali e superiori

39.000

63.000

Ufficiali inferiori e marescialli

28.000

45.000

Brigadieri e vicebrigadieri

23.000

32.000

Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti

19.000

23.000

 

     Note:

     a) le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

     b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali é consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva;

     c) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

 

     Tabella 2 - Indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza.

 

QUALIFICHE

Misure dal 1° gennaio 1971

Ispettore generale capo, questore, vice questore, commissario capo e commissario

63.000

Commissario aggiunto e vice commissario

45.000

 

     Note:

     a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari é corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi;

     b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

     c) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella;

     e) dal 1° gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, n. 749, in misure corrispondenti alle differenze esistenti al 30 giugno 1970 tra l'indennità mensile di istituto dei funzionari stessi e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

     L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qualifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le assistenti.

     Alle assistenti di polizia di 3ª classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

 

     Tabella 3 - Indennità di servizio penitenziario per gli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

 

Carriere

QUALIFICHE

Importo lordo mensile

Direttiva

Ispettore generale, direttore capo, direttore superiore e qualifiche corrispondenti

63.000

 

Direttori, vice direttori, vice direttori aggiunti e qualifiche corrispondenti .

45.000

Esecutiva

Aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti

45.000

 

Aiutante di 2ª classe, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti

30.000

Non di ruolo

1ª categoria

35.000

 

2ª categoria

30.000

 

3ª categoria

25.000

 

4ª categoria

20.000

 

     Note:

     a) le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;

     b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.