§ 67.1.22 - Legge 6 dicembre 1965, n. 1441.
Istituzione di una indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:06/12/1965
Numero:1441


Sommario
Art. 1.      Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attività negli [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del [...]


§ 67.1.22 - Legge 6 dicembre 1965, n. 1441.

Istituzione di una indennità per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare.

(G.U. 5 gennaio 1966, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attività negli aeroporti, è dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennità giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

     L'indennità predetta sarà corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.

     L'indennità stessa non è cumulabile con il trattamento di missione.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.