§ 46.8.257 - Legge 6 marzo 1958, n. 192.
Abolizione di talune indennità o compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di impiego operativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:06/03/1958
Numero:192


Sommario
Art. 1.      Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge
Art. 2.  [2]
Art. 3.      L'indennità di impiego operativo è stabilita nella seguente misura giornaliera
Art. 4.      Sono convalidati i pagamenti dell'indennità di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 luglio 1950, n. 739, a favore del [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 farà fatto fronte mediante riduzione degli [...]


§ 46.8.257 - Legge 6 marzo 1958, n. 192. [1]

Abolizione di talune indennità o compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di impiego operativo.

(G.U. 26 marzo 1958, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 2. [2]

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

     comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

     corpi d'armata;

     divisioni;

     brigate;

     unità di supporto;

     reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

     Enti addestrativi (col. 2):

     centri, campi e reparti di addestramento;

     scuole di reclutamento e di perfezionamento.

     Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente art. 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.

     L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

 

          Art. 3.

     L'indennità di impiego operativo è stabilita nella seguente misura giornaliera:

 

 

Personale fruente dell'aggiunta di famiglia

Personale non fruente dell'aggiunta di famiglia

Generale di divisione

800

600

Generale di brigata

700

500

Colonnello

600

400

Tenente colonnello

500

350

Maggiore

450

250

Capitano

380

180

Tenente e sottotenente

300

100

Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore

230

80

Maresciallo capo

200

70

Maresciallo ordinario e d'alloggio

160

60

Sergente maggiore e brigadiere

100

30

Sergente e vice brigadiere in ferma volontaria od in rafferma

80

---

Appuntati e carabinieri

50

---

 

          Art. 4.

     Sono convalidati i pagamenti dell'indennità di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 luglio 1950, n. 739, a favore del personale dell'Esercito di cui alla legge stessa nonchè del personale della Marina che si è trovato nelle stesse condizioni e ha avuto lo stesso impiego del predetto personale dell'Esercito.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 farà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa pel l'esercizio suddetto:

     capitolo 166, lire 400.000.000;

     capitolo 167, lire 300.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella - Indennità e compensi soppressi.

 

Denominazione

Estremi del provvedimento

1. Soprassoldi ai telemetristi non specializzati

Par. 95 Rep. spec. per gli operai (approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1925)

2. Premio per l'arresto dei renitenti, disertori, evasi e contumaci

D.M. 14-8-1925

3. Soprassoldo di pernottamento fuori sede "nei casi di aggregazione"

Idem

4. Soprassoldo per ascensioni frenate o libere su aerostati

Idem

5. Indennità manutenzione bicicli

Idem

6. Indennità prima vestizione ai vigilanti inquirenti e tecnici (nel 1° anno)

Idem

7. Indennità manutenzione e riparazione vestiario (categoria di cui sopra dopo il 1° anno

E

8. Soprassoldi ai capi meccanici non specializzati

Idem

9. Soprassoldi ai capi mugnai non specializzati

Idem

10. Soprassoldi ai macchinisti o fuochisti non specializzati

Idem

11. Soprassoldi ai meccanici non specializzati

Idem

12. Soprassoldi agli elettricisti non specializzati:

 

motori + 15 HP

Idem

motori - 15 HP

Idem

13. Soprassoldi lagunari

Idem

14. Soprassoldi ai fotoelettricisti non specializzati

Idem

15. Soprassoldi ai teleferisti

Idem

16. Soprassoldi ai componenti sezione disinfezione, onoranze salme

Idem

17. Soprassoldi ai puntatori, esploratori, minatori e zappatori scelti

Idem

18. Soprassoldo giornaliero nominati impiego civile fuori sede

Idem

19. Soprassoldi ai goniometristi di artiglieria non specializzati

D.M. 14-10-1925

20. Soprassoldo ai capi stazione radiotelegrafisti non specializzati in servizio presso le stazioni

Idem

21. Soprassoldo ai capi armaioli non specializzati

Idem

22. Sovrapaga al personale addetto alla manutenzione e riparazione materiale artiglieria, ecc.

Idem

23. Supplemento soldo giornaliero dovuto agli appartenenti al soppresso Corpo invalidi e veterani

Idem

24. Soprassoldo ai conduttori di autovetture

Idem

25. Soprassoldi ai radiotelegrafisti non specializzati

R.D. 21-10-1926, n. 1946

26. Soprassoldi ai telefonisti non specializzati

Idem

27. Soprassoldi ai radiogoniometristi non specializzati

Idem

28. Soprassoldi ai radiomontatori non specializzati

Idem

29. Soprassoldi per sottoufficiali destinati a sostituire presso stabilimenti ufficiali di sussistenza

R.D. 7-6-1928, n. 1558

30. Soprassoldi ai guardafili

Legge 15-12-1949, n. 1111

31. Soprassoldi agli artificieri non specializzati

Idem

32. Soprassoldi ai capi armaioli non specializzati

Idem

33. Soprassoldo alle guardiabatterie e guardiamunizioni

D.M. 10-5-1950

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 27 maggio 1970, n. 365.