§ 57.7.399 - D.P.R. 30 dicembre 1976, n. 962.
Disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria e artistica dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/12/1976
Numero:962


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato è corrisposta una somma di L. [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 18 dicembre 1976, n. 856.


§ 57.7.399 - D.P.R. 30 dicembre 1976, n. 962.

Disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria e artistica dello Stato.

(G.U. 3 febbraio 1977, n. 32)

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato è corrisposta una somma di L. 11.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, elevata a L. 23.000 mensili dal 1° luglio 1977, in attuazione degli accordi citati nelle premesse.

     La somma di cui al presente articolo si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. E' corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 18 dicembre 1976, n. 856.