§ 57.7.398 - Legge 18 dicembre 1976, n. 856.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recate disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/12/1976
Numero:856


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la complessiva spesa di lire 29.160 milioni per gli anni finanziari 1976 e 1977, ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione al [...]
Art. 2.      All'onere di lire 29.160 milioni derivante dal precedente articolo si provvede per lire 12.960 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione [...]


§ 57.7.398 - Legge 18 dicembre 1976, n. 856. [1]

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recate disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato.

(G.U. 29 dicembre 1976, n. 345)

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la complessiva spesa di lire 29.160 milioni per gli anni finanziari 1976 e 1977, ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica per la corresponsione al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato, dal 1° luglio 1976 di una somma di L. 11.000 mensili, elevata a L. 23.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1977, ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 29.160 milioni derivante dal precedente articolo si provvede per lire 12.960 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 16.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, coi propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.