§ 57.7.401 - Legge 4 aprile 1977, n. 121.
Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/04/1977
Numero:121


Sommario
Art. unico.      Al personale di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà [...]


§ 57.7.401 - Legge 4 aprile 1977, n. 121.

Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante delle Università.

(G.U. 18 aprile 1977, n. 104)

 

     Art. unico.

     Al personale di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sarà assoggettata unicamente alle ritenute erariali.

     L'assegno ad personam di cui allo stesso art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7 mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del citato art. 2.