§ 76.1.25 - Legge 23 gennaio 1974, n. 15.
Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:23/01/1974
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per [...]
Art. 2.      Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle [...]
Art. 3.      Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a [...]
Art. 4.      Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di [...]
Art. 5.      Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un [...]
Art. 6.      L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non più di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa [...]
Art. 7.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, mediante concessione ad una [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini della realizzazione del programma di costruzioni di cui all'art. 1, il [...]
Art. 10.      L'art. 40 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è abrogato
Art. 11.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun [...]
Art. 12.      Il Ministro per il tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 76.1.25 - Legge 23 gennaio 1974, n. 15.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali.

(G.U. 21 febbraio 1974, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

     Nelle località di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie all'idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.

 

          Art. 2.

     Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare della predetta somma di lire 150 miliardi.

     Tali anticipazioni saranno somministrate nelle seguenti misure:

     anno finanziario 1973: 15 miliardi;

     anno finanziario 1974: 30 miliardi;

     anno finanziario 1975: 45 miliardi;

     anno finanziario 1976: 30 miliardi;

     anno finanziario 1977: 30 miliardi.

 

          Art. 3.

     Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

          Art. 4.

     Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziate in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un conto corrente fruttifero, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in relazione alle occorrenze per l'esecuzione della costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non più di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonché quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

     Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno inscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento nonché per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per l'emissione e la gestione dei prestiti.

 

          Art. 7.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche [1] .

     La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.

     Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'art. 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 9.

     Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini della realizzazione del programma di costruzioni di cui all'art. 1, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ad assumere con contratto di diritto privato, per un periodo non superiore a tre anni, laureati in ingegneria civile - sezione edile, muniti del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisorio, entro il limite massimo di 25 unità.

     Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete uno stipendio annuo lordo di lire 3.600.000, la tredicesima mensilità, nonché, per ogni mese di servizio prestato, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio.

     Il premio di fine servizio viene corrisposto al momento della cessazione del servizio.

     Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale di cui al primo comma è mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un mese nell'anno; durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale.

     Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'INAM ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

     Il personale stesso può essere licenziato anche prima della scadenza del rapporto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa o per gravi motivi disciplinari.

     All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 22 milioni per l'anno 1973 e in lire 132 milioni per l'anno 1974, si fa fronte:

     nell'esercizio 1973, con le disponibilità del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     nell'esercizio 1974, per lire 50 milioni mediante l'utilizzazione dei fondi disponibili sul capitolo 116 e per lire 82 milioni mediante riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 101 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 10.

     L'art. 40 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è abrogato.

 

          Art. 11.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti corrispettivi.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1991, n. 43.

[2]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 11 febbraio 1991, n. 43.

[3]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 11 febbraio 1991, n. 43.

[4]  Comma abrogato dall'art. 4 della L. 11 febbraio 1991, n. 43.