§ 76.1.43 - Legge 11 febbraio 1991, n. 43.
Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:11/02/1991
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa autorizzazione di spesa - Modifica dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15
Art. 2.  Settori di intervento
Art. 3.  Procedure relative ai programmi
Art. 4.  Localizzazione degli interventi - Espropri
Art. 5.  Finanziamenti
Art. 6.  Norma di rinvio


§ 76.1.43 - Legge 11 febbraio 1991, n. 43.

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica.

(G.U. 16 febbraio 1991, n. 40)

 

 

     Art. 1. Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa autorizzazione di spesa - Modifica dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

     2. L'importo complessivo degli interventi è di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991.

     3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale delle modalità di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

     4. Il primo comma dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione degli interventi società controllate o collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche".

 

          Art. 2. Settori di intervento

     1. Lo stanziamento di cui al comma 2 dell'art. 1, già autorizzato dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), è destinato ai seguenti settori di intervento, secondo gli importi per ciascuno stabiliti:

     a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi, per lire 150 miliardi, di cui lire 70 miliardi per l'anno 1990;

     b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

     c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

     d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento e il completamento degli impianti di meccanizzazione, per lire 260 miliardi, di cui lire 120 miliardi per l'anno 1990;

     e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per lire 180 miliardi, di cui lire 80 miliardi per l'anno 1990;

     f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per lire 190 miliardi, di cui lire 90 miliardi per l'anno 1990;

     g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di uffici principali, locali e delle direzioni provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per lire 100 miliardi, di cui lire 40 miliardi per l'anno 1990;

     h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standards qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per lire 110 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1990;

     i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1990;

     l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi per l'anno 1990;

     m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per lire 40 miliardi, di cui lire 20 miliardi per l'anno 1990.

 

          Art. 3. Procedure relative ai programmi

     1. Al fine di accertare l'avvio del programma di interventi di cui alla presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, il programma di utilizzo delle somme di cui all'art. 2, corredato dal parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dalla pronuncia del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     2. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, approva il programma di utilizzo e provvede all'assunzione dei relativi impegni.

     3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dà comunicazione al Parlamento, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando anche le eventuali modifiche da apportare ai programmi per adeguarli alle esigenze accertate dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

 

          Art. 4. Localizzazione degli interventi - Espropri

     1. Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonché di tutte le opere edilizie di interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     2. Quanto previsto al comma 1 è applicabile anche alle procedure non definite al momento della data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi compresi nel programma di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

     3. Sono abrogati i commi primo, secondo e quarto dell'art. 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e l'art. 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

 

          Art. 5. Finanziamenti

     1. Al finanziamento delle opere e delle forniture di cui all'art. 2 della presente legge si provvede con lo stanziamento già autorizzato dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, fino all'ammontare di lire 1.105 miliardi, da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal medesimo art. 2.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Norma di rinvio

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 febbraio 1982, n. 39.