§ 27.8.14 - Legge 24 dicembre 1988, n. 541.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:24/12/1988
Numero:541


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di [...]
Art. 2.      1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.828,7 miliardi, ivi compresa la variazione [...]
Art. 4.      1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


§ 27.8.14 - Legge 24 dicembre 1988, n. 541.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).

(G.U. 29 dicembre 1988, n. 304, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI Dl CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1989 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.

 

          Art. 2.

     1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'art. 1.

     2. La percentuale di compensazione stabilita dall'art. 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12 per cento [1] .

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.

     4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

     5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

     6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

     7. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     8. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.

     9. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

     10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dell'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità - è integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.570 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

     11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

     12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.828,7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     3. Per l'anno 1989, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

     a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;

     b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48 T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'art. 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

     c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.

     4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

     5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.

     6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dell'art. 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così stabiliti:

     a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

     b) da lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;

     c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

     d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

     e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;

     f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

     g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

     h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori d'intervento restano confermati.

     7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardi di cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA Dl PREVIDENZA

 

          Art. 4.

     1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

     2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degli artigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95 miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire 1.993 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.403 miliardi.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabella A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE

ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

     (Omissis).

 

 

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

     (Omissis).

 

 

Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO

SPECIALE DI CONTO CAPITALE

     (Omissis).

 

 

Tabella D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI

DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA

ALLA LEGGE FINANZIARIA

     (Omissis).

 

 

Tabella E

STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO

DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (Omissis).

 

 

Tabella F

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE

VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI

LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.