§ 80.11.28 - D.P.R. 20 giugno 1977, n. 701.
Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:20/06/1977
Numero:701


Sommario
Art. 1.  Organizzazione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 2.  Compiti esercitati dalla Scuola
Art. 3.  Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive. Determinazione dei posti da mettere a concorso
Art. 4.  Bando di concorso per l'ammissione al corso
Art. 5.  Domanda di ammissione al concorso
Art. 6.  Documentazione da allegare alla domanda
Art. 7.  Modalità presentazione domanda
Art. 8.  Possesso requisiti di ammissione al concorso
Art. 9.  Esclusione dal concorso
Art. 10.  Data e sede dell'esame per l'ammissione al corso
Art. 11.  Commissione giudicatrice del concorso
Art. 12.  Titoli valutabili
Art. 13.  Materia dell'esame colloquio
Art. 14.  Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo
Art. 15.  Graduatorie partecipanti concorsi
Art. 16.  Corso di preparazione per il reclutamento
Art. 17.  Materie di insegnamento
Art. 18.  Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni
Art. 19.  Prove esame finale - Commissione giudicatrice
Art. 20.  Graduatoria esami fine corso - Nomina
Art. 21.  Valutazione esami allievi laureandi
Art. 22.  Norme di comportamento
Art. 23.  Sanzioni disciplinari
Art. 24.  Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione
Art. 25.  Assenze
Art. 26.  Ferie estive
Art. 27.  Borsa di studio
Art. 28.  Corsi di formazione dirigenziale
Art. 29.  Ammissione ai corsi di formazione dirigenziale
Art. 30.  Struttura corsi di formazione dirigenziale
Art. 31.  Prove di esame finale - Commissione giudicatrice
Art. 32.  Graduatoria di merito
Art. 33.  Trattamento economico
Art. 34.  Congedo ordinario
Art. 35.  Corsi di formazione
Art. 36.  Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi
Art. 37.  Esami di fine corso
Art. 38.  Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici
Art. 39.  Sovraintendenza ad istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato
Art. 40.  Corsi di integrazione
Art. 41.  Corsi di aggiornamento permanente
Art. 42.  Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive
Art. 43.  Corsi di istruzione per il personale del Ministero delle finanze
Art. 44.  Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle amministrazioni dello Stato
Art. 45.  Organizzazione interna ed attribuzioni uffici della Scuola
Art. 46.  Funzionario preposto alla segreteria amministrativa della Scuola
Art. 47.  Biblioteca
Art. 48.  Designazione docenti componenti del comitato didattico
Art. 49.  Attribuzioni comitato didattico
Art. 50.  Relazioni annuali del direttore della Scuola e dei direttori di sede
Art. 51.  Conferimento incarichi di studio e ricerca
Art. 52.  Collaborazione della Scuola con le pubbliche amministrazioni
Art. 53.  Consiglio degli allievi


§ 80.11.28 - D.P.R. 20 giugno 1977, n. 701.

Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. 1 ottobre 1977, n. 268)

 

 

     E' approvato il regolamento annesso al presente decreto, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

 

Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472

 

     Art. 1. Organizzazione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti che le sono attribuiti dalle norme vigenti nella sede di Caserta, nella sede decentrata di Roma e nelle altre sedi istituite ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

     Alle attività didattiche concernenti la formazione dirigenziale la Scuola attende esclusivamente nella sede decentrata di Roma, in applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2. Compiti esercitati dalla Scuola

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti previsti dall'art. 1, commi primo e quarto, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

     Alla Scuola stessa, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è altresì attribuito il compito di promuovere ed attuare i seguenti corsi che, quando lo richiedano esigenze di carattere organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo della Scuola, possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo:

     a) corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche, provenienti dai concorsi ordinari;

     b) corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto;

     c) corsi di aggiornamento per i funzionari delle carriere amministrative e tecniche.

     La Scuola superiore autorizza l'attuazione dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.

 

          Art. 3. Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive. Determinazione dei posti da mettere a concorso

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, viene annualmente determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, che, in applicazione dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di preparazione.

     A favore degli allievi nati e residenti da almeno un biennio nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , possono essere conferiti dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle condizioni economiche, assegni di studio complementari, previa deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuita dall'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. L'ammontare degli assegni di studio non può essere superiore al 25 per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale.

     Si prescinde dal requisito della residenza biennale per coloro che, già residenti nei territori di cui al secondo comma, siano emigrati per ragioni di lavoro.

     Il bando di concorso per l'ammissione al corso di cui al primo comma è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

          Art. 4. Bando di concorso per l'ammissione al corso

     Il bando deve indicare:

     a) il numero dei posti, distinti per amministrazione, che saranno conferiti a conclusione del corso;

     b) il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso;

     c) per i laureati:

     il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al corso;

     d) per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedenti all'ultimo:

     1) la facoltà presso la quale i predetti debbono essere iscritti;

     2) le materie che debbono risultare comprese nel piano di studi approvato;

     3) le materie di cui al precedente punto 2), i cui esami debbono essere stati già superati;

     e) le materie indicate al successivo art. 13, tra le quali il candidato ne sceglierà tre per l'esame colloquio;

     f) il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, per la presentazione della domanda, dei titoli e di ogni altro documento prescritto;

     g) la presumibile data, non posteriore, di regola, al 15 maggio, a partire dalla quale debbono avere inizio gli esami colloquio.

     Le materie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), sono determinate dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

 

          Art. 5. Domanda di ammissione al concorso

     Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

     1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio;

     2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

     3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

     5) la posizione relativa agli obblighi militari;

     6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio.

     I candidati debbono, inoltre, indicare una terna di materie scelte tra quelle elencate all'art. 13 del presente regolamento, sulle quali intendono sostenere l'esame colloquio.

 

          Art. 6. Documentazione da allegare alla domanda

     Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti.

     I laureati devono, inoltre, allegare un certificato rilasciato dalla competente Università, dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

     Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risulti:

     1) il corso di laurea cui sono iscritti;

     2) il piano di studi, con indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;

     3) gli esami superati, con l'indicazione del voto riportato.

     Nel predetto certificato deve essere espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal competente funzionario dell'Università ovvero dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

     Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

 

          Art. 7. Modalità presentazione domanda

     La domanda e la relativa documentazione debbono essere inviate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Roma, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso; possono essere presentate a mano ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

     Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della predetta sede; nel secondo la data di spedizione.

 

          Art. 8. Possesso requisiti di ammissione al concorso

     I requisiti di ammissione al concorso, stabiliti dall'art. 2, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

 

          Art. 9. Esclusione dal concorso

     L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.

 

          Art. 10. Data e sede dell'esame per l'ammissione al corso

     La data e la sede dell'esame colloquio sono rese note mediante affissione all'albo, in tutte le sedi della Scuola, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali.

     Entro lo stesso termine ne viene data notizia ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

          Art. 11. Commissione giudicatrice del concorso

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     E' composta dal presidente, non docente della Scuola, che può essere un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti o un sostituto avvocato generale dello Stato o un funzionario della carriera direttiva amministrativa, avente la qualifica di dirigente generale, e da quattro docenti della Scuola stessa, designati dal comitato direttivo, dei quali due funzionari della pubblica amministrazione.

     I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a duecento possono essere nominati, con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente comma, più sottocommissioni.

     In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

     Le funzioni di segretario della commissione e di ciascuna sottocommissione sono espletate da impiegati della carriera direttiva.

 

          Art. 12. Titoli valutabili

     Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonchè gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

     Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

     Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

 

          Art. 13. Materia dell'esame colloquio

     Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoelencate materie sulle quali verterà il colloquio:

     analisi algebrica e calcolo infinitesimale;

     diritto agrario;

     diritto amministrativo;

     diritto costituzionale;

     diritto del lavoro;

     diritto internazionale;

     diritto urbanistico;

     diritto processuale civile;

     diritto tributario;

     contabilità di Stato;

     economia politica;

     istituzioni di diritto privato;

     istituzioni di diritto pubblico;

     letteratura italiana;

     ragioneria generale ed applicata;

     scienza dell'amministrazione;

     scienza delle finanze e diritto finanziario;

     sociologia;

     statistica;

     storia contemporanea;

     storia delle dottrine politiche.

     L'esame colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonchè la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizza noi problemi fondamentali di attualità nella società italiana e l'idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

 

          Art. 14. Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo

     Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 90 punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli.

     L'esame colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti.

     Il giudizio complessivo risulta dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio.

     Per ciascun candidato la commissione redige un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

 

          Art. 15. Graduatorie partecipanti concorsi

     Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

     A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera d) del precedente art. 4.

 

          Art. 16. Corso di preparazione per il reclutamento

     Il corso di preparazione per il reclutamento si svolge in due periodi: il primo della durata di sei mesi ed il secondo di cinque.

     Nel primo periodo gli allievi partecipano, unitamente o distribuiti in sezioni, alle lezioni ed alle esercitazioni concernenti insegnamenti di base stabiliti dal comitato direttivo, su proposta del comitato didattico.

     Nel primo periodo gli allievi possono essere applicati, per uno o due periodi di addestramento, non inferiori a quindici giorni ciascuno, presso un organo centrale o periferico dell'amministrazione dello Stato.

     Il funzionario dirigente preposto a tale organo deve curare che gli allievi siano informati dettagliatamente in ordine all'organizzazione dei servizi, alle tecniche di lavoro e alle modalità di svolgimento dei servizi stessi e deve, alla fine del periodo di applicazione, inviare alla Scuola una relazione sul lavoro svolto dagli allievi.

     Alla fine del primo periodo ciascun allievo presenta una relazione sul lavoro, singolo o di gruppo, svolto presso la Scuola o altrove nel periodo di applicazione. La relazione forma oggetto di un colloquio insieme alle materie di insegnamento.

     Per i colloqui vengono formate una o più commissioni, nominate dal comitato direttivo e composte di tre docenti, di cui almeno uno stabile, indicati dal comitato didattico.

     Il colloquio tende a valutare, anche sulla base del giudizio previsto dall'articolo 14, oltre alla preparazione specifica, la maturità e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di impiegati della carriera direttiva amministrativa.

     Al termine del colloquio la commissione formula un giudizio collegiale su ciascun allievo e sulle specifiche attitudini ai vari tipi di funzioni amministrative.

     Nel secondo periodo l'insegnamento viene articolato secondo indirizzi specializzati, determinati, anche con riguardo alla distribuzione numerica degli allievi, dal comitato direttivo su proposta del comitato didattico, con la precisazione delle materie di insegnamento comuni e di quelle relative a ciascun indirizzo, nonchè con l'indicazione delle eventuali materie opzionali.

     L'assegnazione all'indirizzo specializzato avviene in base al giudizio della commissione previsto nell'ottavo comma del presente articolo, tenendo conto delle attitudini degli allievi, delle preferenze da essi espresse e del numero di posti disponibili presso l'indirizzo specializzato.

     Durante entrambi i periodi gli allievi sono tenuti a seguire il corso di almeno una lingua straniera.

     Gli insegnamenti debbono essere svolti con l'impiego di tecniche didattiche che assicurino la massima partecipazione degli allievi.

 

          Art. 17. Materie di insegnamento

     Gli insegnamenti vengono impartiti, individuando gli aspetti fondamentali dell'attività dell'amministrazione, con trattazione interdisciplinare riflettente gli aspetti giuridici, storici, sociologici, economici ed aziendalistici di ogni oggetto, e ricorrendo, ove necessario, a più di un docente per ogni insegnamento.

     Gli insegnamenti di base hanno per oggetto:

     1) bilancio e spesa pubblica:

     a) macroeconomia;

     b) programmazione;

     c) bilancio;

     2) organizzazione di pubblici poteri;

     3) ordinamenti comunitari ed internazionali;

     4) ordinamento del personale dello Stato e degli altri enti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità civile, amministrativa e penale;

     5) procedimenti amministrativi e contenziosi (compresi i procedimenti relativi ai contratti);

     6) organizzazione del lavoro amministrativo, analisi dei sistemi, teorie delle decisioni e ricerca operativa;

     7) sociologia dell'organizzazione;

     8) una lingua straniera.

     Il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, e tenendo conto di eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate ovvero dal consiglio degli allievi di cui al successivo art. 53, può introdurre modifiche nelle suindicate materie di base.

     Il comitato direttivo, valutate le proposte del comitato didattico, determina i piani di studio, i programmi ed i tempi delle materie di insegnamento, nonchè i tempi da riservare ad esercitazioni, seminari e conferenze.

     I docenti appartenenti allo stesso dipartimento concordano l'ordine secondo il quale i rispettivi programmi debbono essere trattati.

     Sempre a livello dipartimentale viene concordato l'oggetto delle esercitazioni e dei seminari.

 

          Art. 18. Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni

     Le lezioni vengono svolte dai docenti secondo i criteri di massima fissati dal comitato didattico e devono, in ogni caso, essere tenute con il metodo della diretta partecipazione degli allievi alla discussione e al lavoro di gruppo.

     Le esercitazioni teoriche e pratiche sono effettuate sotto la guida del docente o di uno o più assistenti e debbono tendere all'approfondimento dei problemi interessanti l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'espletamento delle funzioni di questa.

     Agli allievi, singolarmente o in gruppi, sono affidati incarichi di ricerche particolari. Essi riferiscono con relazione scritta, che può essere discussa collegialmente in sede di esercitazioni e viene allegata al fascicolo personale.

     Al termine del corso la Scuola cura la pubblicazione di quelle relazioni e lavori degli allievi che il comitato didattico ritenga meritevoli.

     La Scuola può destinare a tal fine apposite pubblicazioni.

 

          Art. 19. Prove esame finale - Commissione giudicatrice

     Al termine del corso gli allievi debbono sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consistono in due prove scritte e una prova orale.

     Le materie delle prove scritte sono scelte dal comitato direttivo fra quelle di cui al precedente art. 17; le prove scritte hanno carattere prevalentemente pratico e tendono ad accertare la capacità dell'allievo a risolvere problemi concreti.

     Sono ammessi alla prova orale gli allievi che abbiano riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

     La prova orale verte sulle materie oggetto di insegnamento, nonchè sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intende superata dagli allievi che abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

     Nella valutazione complessiva la commissione deve tenere conto, oltre che del risultato delle prove scritte e della prova orale, anche dell'attività e della capacità poste in evidenza dall'allievo durante la frequenza del corso.

     Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e da un coefficiente numerico, non superiore a dieci, da attribuire in base alla valutazione dell'attività, della capacità e della maturità di pensiero, poste in evidenza dall'allievo durante il corso.

     La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o da un vice avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Della commissione fanno parte quattro membri, docenti della Scuola designati dal comitato direttivo, di cui almeno uno stabile, un professore universitario ordinario di materie giuridiche ed economiche ed un professore aggregato di lingue estere. Possono essere nominati anche membri aggregati per particolari discipline.

     Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo della Scuola o altro impiegato di carriera direttiva in servizio presso la Scuola stessa.

 

          Art. 20. Graduatoria esami fine corso - Nomina

     La graduatoria degli allievi che hanno superato tutte le prove di esame previste nel precedente articolo è formata in base al punteggio finale conseguito da ciascuno; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono inclusi, a domanda, nella graduatoria, nel posto risultante dal punteggio con seguito, gli allievi del corso immediatamente precedente che, utilmente collocati nella graduatoria, non siano stati nominati in ruolo avendo conseguito il diploma di laurea successivamente alla formazione della graduatoria stessa.

     La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Gli interessati nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposito invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono dichiarare presso quale delle amministrazioni indicate nel bando di concorso desiderano essere assegnati, purchè siano allievi già in possesso del titolo di studio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesto per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa presso l'amministrazione da essi indicata.

     Per coloro che fanno pervenire l'indicazione di preferenza, la nomina in prova nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa avviene, nell'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili precisati nel bando di cui all'art. 3 presso l'amministrazione indicata in via preferenziale.

     In caso di mancata dichiarazione di preferenza o di indisponibilità dei posti richiesti la destinazione avviene d'ufficio.

     Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

 

          Art. 21. Valutazione esami allievi laureandi

     Ai fini della valutazione prevista dall'art. 2, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, da parte delle competenti autorità accademiche, degli esami sostenuti presso la Scuola superiore dagli allievi non ancora laureati, al termine del corso la Scuola rilascia agli interessati, ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:

     a) corsi seguiti;

     b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;

     c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.

     Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.

 

          Art. 22. Norme di comportamento

     E' fatto obbligo agli allievi di osservare l'orario stabilito dalla direzione della Scuola e di partecipare alle lezioni, ai seminari, alle esercitazioni e ad ogni altra iniziativa della direzione.

 

          Art. 23. Sanzioni disciplinari

     Per gli allievi frequentatori dei corsi di preparazione per il reclutamento sono previste le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dalla Scuola.

     Gli addebiti che, per la loro gravità, comportino una sanzione superiore al richiamo verbale, vengono contestati per iscritto dal direttore della Scuola, nelle forme previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'invito a produrre, entro il termine di 10 giorni, le relative giustificazioni scritte.

     Qualora il direttore ritenga che l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo all'espulsione dalla Scuola può disporre la sospensione cautelare.

     Nei confronti degli allievi sottoposti a procedimento penale il direttore della Scuola esercita i poteri previsti dall'art. 91, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     All'allievo sospeso cautelarmente è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio.

     La direzione della Scuola, acquisita la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso, la sottopone all'esame del comitato direttivo, per le deliberazioni di competenza, da adottare entro trenta giorni.

     L'allievo può chiedere di essere ascoltato di persona dal comitato direttivo.

 

          Art. 24. Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione

     Alle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato durante la frequenza dei corsi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il direttore della Scuola esercita le attribuzioni di cui al primo comma degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato che, durante la frequenza dei corsi, commettano infrazioni disciplinari punibili con la sanzione prevista dall'art. 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

     Del provvedimento adottato viene data comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'interessato.

     Qualora l'infrazione commessa comporti sanzioni più gravi di quella prevista dal citato art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore della Scuola invia all'amministrazione stessa, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, gli atti istruttori compiuti.

 

          Art. 25. Assenze

     L'assenza ingiustificata dell'allievo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento ovvero dell'art. 24, se l'allievo è dipendente della pubblica amministrazione.

     L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.

 

          Art. 26. Ferie estive

     Gli allievi del corso hanno diritto a trenta giorni di vacanza in un solo periodo continuativo stabilito dalla direzione della Scuola, di regola nel mese di agosto.

 

          Art. 27. Borsa di studio

     La borsa di studio prevista dall'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, viene corrisposta agli allievi in tredici rate mensili, a cura del competente ufficio della direzione della Scuola, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

     Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.

     Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

 

          Art. 28. Corsi di formazione dirigenziale

     I corsi di formazione dirigenziale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, durano quattordici mesi.

     Si svolgono presso la sede di Roma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 29. Ammissione ai corsi di formazione dirigenziale

     L'ammissione ai corsi è disciplinata dalle norme previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 30. Struttura corsi di formazione dirigenziale

     Il corso è articolato in tre periodi per una durata complessiva di quattordici mesi.

     Durante il primo periodo, della durata di non meno di cinque mesi, gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale si applicano allo studio delle discipline indicate nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Durante il secondo periodo, della durata di non meno di sette mesi, si applicano ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quelle di appartenenza, e sono inviati presso grandi aziende, pubbliche e private, per compiervi studi sull'organizzazione aziendale.

     Al termine gli allievi redigono una relazione illustrativa delle esperienze acquisite, in conformità di quanto dispone l'art. 23, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Nel terzo periodo, di durata non superiore a due mesi, gli allievi discutono in seminari le singole relazioni, sotto la direzione di tre docenti della Scuola, i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato su ciascuna delle relazioni stesse, accompagnandolo con un voto espresso in trentesimi.

     Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola può variare l'ordine di espletamento dei predetti tre periodi di studio.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli allievi dei corsi di formazione dirigenziale appartenenti alle carriere direttive tecniche.

     Qualora lo richiedano esigenze di carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione può disporre che gli allievi di cui al comma precedente compiano il primo o il terzo periodo di studio, o anche l'uno e l'altro, presso università ed istituti superiori, nonchè presso scuole di perfezionamento o di specializzazione, in conformità di quanto prevede l'art. 23, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 31. Prove di esame finale - Commissione giudicatrice

     Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito, nella relazione di cui all'art. 30 del presente regolamento, un punteggio non inferiore a 24 trentesimi, sostengono gli esami finali costituiti da due prove scritte e da un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento.

     Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24 trentesimi.

     La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

     La commissione giudicatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Scuola, appartenente alla carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

     La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 32. Graduatoria di merito

     Le graduatorie di merito, distinte per le singole amministrazioni di appartenenza degli allievi, vengono rese note, a cura della direzione della Scuola, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli ulteriori adempimenti.

 

          Art. 33. Trattamento economico

     Gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale non aventi sede di servizio in Roma hanno diritto, per tutta la durata del corso, all'indennità giornaliera dimissione, stabilita, per la rispettiva qualifica, dalla legge 18 dicembre 1973, numero 836, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione della spesa al bilancio delle amministrazioni di appartenenza.

     Si applica l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

     Gli allievi aventi sede di servizio a Roma hanno diritto all'indennità giornaliera di missione prevista dal comma primo qualora le amministrazioni pubbliche o private, presso le quali sono inviati durante il corso, si trovino in altre città.

     Tale indennità non compete nei casi previsti dalle leggi in vigore e durante le assenze per malattia con degenza fuori Roma e nei periodi di congedo.

 

          Art. 34. Congedo ordinario

     Gli allievi del corso hanno diritto al congedo ordinario, previsto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da fruire in un solo periodo stabilito dalla direzione della Scuola.

 

          Art. 35. Corsi di formazione

     Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono tenute ad inviare alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco nominativo dei dipendenti funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche che, nell'anno precedente, siano stati immessi nei rispettivi ruoli a seguito di concorso ordinario.

     La direzione della Scuola stabilisce, d'intesa con le amministrazioni interessate, l'epoca in cui tali funzionari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, dovranno frequentare il corso di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e, di volta in volta, il loro numero.

     Gli eventuali casi di in osservanza del presente articolo sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, a cura della direzione della Scuola.

 

          Art. 36. Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi

     I corsi di formazione per i funzionari delle carriere direttive amministrative, che provengono dai concorsi ordinari, hanno la durata di sei mesi e possono essere effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero, quando esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, presso gli istituti o scuole per il personale istituiti dalle singole amministrazioni ed autorizzati con provvedimento legislativo ad esercitare attività didattiche.

     I programmi dei corsi di formazione, oltre allo studio dei problemi comuni alle varie amministrazioni, debbono riguardare i problemi maggiormente interessanti le amministrazioni di appartenenza. Sono da prevedersi, altresì, eventuali indirizzi relativi ad integrazione teorica delle conoscenze ritenute necessarie nonchè lo studio di una lingua straniera.

     Il comitato direttivo su proposta del comitato didattico e tenuto conto delle eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, stabilisce le materie di insegnamento.

     Durante il corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione, singola o di gruppo, su di un argomento teorico-pratico approfondito sotto la guida di un docente.

     La relazione deve formare oggetto di discussione nel colloquio finale. Le relazioni possono essere pubblicate a cura della Scuola.

 

          Art. 37. Esami di fine corso

     I partecipanti ai corsi di formazione effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma del precedente articolo, sono chiamati a sostenere, al termine del corso, un colloquio sulla relazione e sull'attività svolta, nonchè sulle materie oggetto di insegnamento tra le quali è compresa una lingua straniera.

     La commissione di esame, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva amministrativa avente qualifica di dirigente generale, di regola docente della Scuola, ed è composta da quattro membri anche essi docenti della Scuola, di cui almeno uno stabile. Qualora si tratti di corsi istituiti presso istituti o scuole per il personale, la commissione è costituita dal presidente come sopra indicato, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti degli istituti o scuole di cui trattasi.

     I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

     La commissione è integrata da insegnanti di lingue straniere designati dai comitato didattico.

     Nella valutazione di ciascun partecipante al corso la commissione deve tener conto dell'attività svolta durante il corso, del risultato delle prove scritte e della preparazione dimostrata in sede di colloquio conclusivo.

     Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a duecento si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

 

          Art. 38. Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici

     I corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive tecniche, provenienti dai concorsi ordinari, vengono effettuati presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma dell'art. 36 del presente regolamento ovvero presso università, enti o istituti culturali.

     L'organizzazione dei suddetti corsi, di durata semestrale, i programmi di insegnamento, nonchè le prove di esame, sono stabiliti dal comitato direttivo della Scuola superiore in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

     Tali corsi debbono curare in particolare l'inserimento dei tecnici nei vari settori di amministrazione ai quali sono destinati ed hanno carattere prevalentemente pratico.

 

          Art. 39. Sovraintendenza ad istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione sovraintende, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, numero 472, agli istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, determinando, d'intesa con la direzione ditali istituti e scuole, l'istituzione dei corsi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 2 del presente regolamento e, a tal fine, dispone periodiche ispezioni.

 

          Art. 40. Corsi di integrazione

     I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto non provvisti del prescritto titolo di studio hanno la durata di sei mesi.

     Alla frequenza di tali corsi sono ammessi gli impiegati della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e con le modalità di cui all'art. 14, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

     I corsi di integrazione possono essere effettuati presso le sedi della Scuola ovvero, previa autorizzazione del comitato direttivo, presso le amministrazioni interessate; il programma degli insegnamenti è approvato dal comitato stesso in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

     I corsi hanno carattere di integrazione delle conoscenze teoriche dei frequentatori e di aggiornamento professionale e vengono svolti con il metodo attivo in modo da favorire, attraverso ricerche di gruppo o seminari, una loro effettiva partecipazione.

     Alla fine del corso i frequentatori sostengono un esame per il giudizio di idoneità.

     La commissione giudicatrice, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale, ed è composta da due docenti della Scuola superiore e da due funzionari, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, della stessa amministrazione alla quale appartengono i frequentatori del corso.

     I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Il risultato del corso costituisce elemento di valutazione ai soli fini previsti dall'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 41. Corsi di aggiornamento permanente

     Le amministrazioni sono tenute a far frequentare al dipendente personale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, corsi di aggiornamento teorico-professionale.

     Tali corsi sono promossi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero dalle singole amministrazioni e possono essere anche organizzati e svolti a cura delle amministrazioni stesse. I programmi di insegnamento, la nomina dei docenti, la durata e le modalità di esecuzione sono approvati dal comitato direttivo, sentito il comitato didattico, d'intesa con le amministrazioni interessate.

     La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dalle singole amministrazioni.

     Tali corsi debbono avere lo scopo di approfondire gli aspetti tecnici della problematica dell'amministrazione nonchè la conoscenza critica ed applicativa delle tecniche in evoluzione nei vari settori di competenza.

     Gli insegnamenti si svolgono prevalentemente mediante seminari.

     Alla fine del corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione scritta concernente le materie che sono state oggetto di studio.

     Sulla base di tale relazione i docenti del corso, in riunione collegiale cui partecipa un docente della Scuola superiore designato dal comitato direttivo qualora il corso stesso non sia stato effettuato presso una delle sedi della Scuola, esprimono un giudizio su ciascun partecipante; una copia della relazione e del giudizio vengono inserite nel fascicolo personale dell'allievo.

     Dell'esito favorevole del corso si tiene conto, in sede di compilazione del rapporto informativo, con riferimento alla cultura generale e capacità professionale.

 

          Art. 42. Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive

     Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ove intendano promuovere corsi di specializzazione scientifica, di qualificazione tecnica o di qualsiasi altra natura per il dipendente personale delle carriere di concetto ed esecutiva, debbono averne preventiva autorizzazione dal comitato direttivo della Scuola superiore.

     Il comitato stesso delibera in merito, sulla scorta delle indicazioni, di volta in volta fornite dalle amministrazioni interessate, relativamente al tipo di corsi, alla durata di ciascuno di essi, ai programmi di studio, alle sedi, nonchè ai docenti designati.

     Detti corsi si concludono con un giudizio, espresso collegialmente dai docenti, circa il profitto tratto dai singoli frequentatori dei corsi stessi.

     Di tale giudizio, valido soltanto ai fini della valutazione della cultura generale e della capacità professionale in sede di compilazione del rapporto informativo, si inserisce copia nel fascicolo personale degli interessati.

 

          Art. 43. Corsi di istruzione per il personale del Ministero delle finanze

     Per i corsi di istruzione teorico-pratica svolti dal Ministero delle finanze per i propri dipendenti presso la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" restano ferme le disposizioni dell'art. 254 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039.

 

          Art. 44. Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle amministrazioni dello Stato

     A richiesta delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, la Scuola superiore della pubblica amministrazione può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il rispettivo dipendente personale delle carriere direttive.

     La durata di ciascun corso e le modalità di svolgimento, i programmi di insegnamento, la scelta dei docenti, la prova di esame finale e la composizione delle commissioni esaminatrici vengono sottoposte all'approvazione del comitato direttivo su proposta della direzione della Scuola, d'intesa con il comitato didattico e le amministrazioni interessate.

     Qualora tali corsi siano effettuati presso le sedi della Scuola o con utilizzo dei docenti della Scuola, il relativo onere è a carico delle amministrazioni stesse.

     Ai dipendenti delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, che frequentano corsi svolti presso le sedi della Scuola, si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento.

     Gli importi dovuti dalle predette amministrazioni saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ai capitoli concernenti le spese della Scuola superiore della pubblica amministrazione a reintegro delle spese sostenute per conto delle amministrazioni stesse.

 

          Art. 45. Organizzazione interna ed attribuzioni uffici della Scuola

     L'organizzazione interna, le attribuzioni degli uffici della Scuola e delle sue sedi decentrate, nonchè la consistenza numerica, la carriera di appartenenza e la qualifica dei funzionari ed impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici, sono determinati dal comitato direttivo della Scuola su proposta del direttore.

 

          Art. 46. Funzionario preposto alla segreteria amministrativa della Scuola

     Alla segreteria amministrativa della Scuola è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica di dirigente superiore, al quale il direttore della Scuola stessa, all'inizio dell'anno, può delegare compiti che non siano di sua esclusiva competenza.

     Analogamente il direttore della Scuola può delegare, in ciascuna sede decentrata, ad un funzionario della carriera direttiva compiti che non siano di sua esclusiva competenza, per assicurare il regolare funzionamento della sede.

 

          Art. 47. Biblioteca

     Le biblioteche delle sedi della Scuola sono poste alle direttive dipendenze del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione cura l'acquisizione dei libri, delle riviste e di ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento ovvero attinente alle metodologie didattiche o ai problemi di miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 48. Designazione docenti componenti del comitato didattico

     La designazione dei docenti, appartenenti ai dipartimenti, che sono chiamati a far parte del comitato didattico, avviene mediante elezione da parte del corpo docente. A tal fine il direttore della Scuola convoca tutti i docenti della Scuola in un giorno ed ora prestabiliti e l'elezione avviene mediante scrutinio segreto.

     Ciascun docente può indicare non più di tre nomi.

     Risultano eletti i due docenti di ciascun dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di voti.

     A parità di voti la nomina è conferita al docente più anziano di nomina o, a parità di nomina, al più anziano di età.

 

          Art. 49. Attribuzioni comitato didattico

     Prima dell'inizio dell'anno accademico il comitato didattico predispone i piani di studio ed i programmi di insegnamento relativi a tutti i corsi da effettuarsi a cura della Scuola, ovvero a cura delle singole amministrazioni, previe intese, nella seconda ipotesi, con le amministrazioni interessate.

     Il comitato direttivo approva i piani di studio ed i programmi e determina la composizione dei dipartimenti previsti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

     Il comitato didattico conferisce ad uno dei docenti assegnati al dipartimento l'incarico di sovraintendere e coordinare lo svolgimento delle attività esplicate dal dipartimento medesimo.

     Il docente coordinatore indice periodicamente riunioni dei docenti assegnati al dipartimento per discutere problemi di organizzazione e di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni.

     Il comitato didattico esercita altresì i compiti indicati nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

 

          Art. 50. Relazioni annuali del direttore della Scuola e dei direttori di sede

     I direttori di sede inviano alla direzione della Scuola, entro il mese di agosto di ciascun anno, una relazione in ordine ai diversi cicli didattici svoltisi nell'anno accademico, corredandola con le proprie osservazioni e le eventuali proposte formulate dai partecipanti a detti cicli.

     Il direttore della Scuola riferisce, a sua volta, con relazione annuale, al comitato direttivo, illustrando l'andamento della Scuola sulla base degli elementi forniti dai direttori di sede e proponendo i provvedimenti ritenuti utili ad assicurare la maggiore efficienza della Scuola stessa.

 

          Art. 51. Conferimento incarichi di studio e ricerca

     Il comitato direttivo approva, ogni anno, il programma di studi e di ricerche da affidare a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati ordinari o amministrativi, a funzionari civili dello Stato nonchè ad esperti.

     Gli studi e ricerche debbono riguardare gli indirizzi oggetto di insegnamento nei corsi, le metodologie didattiche o, in generale, i problemi attinenti alla migliore organizzazione della pubblica amministrazione.

 

          Art. 52. Collaborazione della Scuola con le pubbliche amministrazioni

     La Scuola superiore della pubblica amministrazione collabora con le pubbliche amministrazioni allo svolgimento di studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi, per il perfezionamento professionale del personale e presta il proprio ausilio tecnico alle amministrazioni stesse, nonchè agli istituti e scuole eventualmente istituiti, per la migliore esecuzione delle attività didattiche svolte dalle amministrazioni predette.

     A tale scopo la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni si scambiano periodicamente informazioni sui corsi e le altre iniziative didattiche programmate, sull'esito di studi e ricerche, sull'acquisizione di materiale bibliografico.

 

          Art. 53. Consiglio degli allievi

     Presso ciascuna sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri, eletti dai partecipanti all'inizio di ogni corso.

     Il consiglio, in rappresentanza dei partecipanti ai corsi, può esporre al direttore di sede questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina, ai servizi sociali e può, in generale, formulare proposte tendenti a migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna sede.