§ 80.1.34 - L. 2 aprile 1979, n. 97.
Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:02/04/1979
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Nomina a magistrato di tribunale.     La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della [...]
Art. 2.  Parere del consiglio giudiziario.
Art. 3.  Comunicazione.
Art. 4.  Ulteriori informazioni.
Art. 5.  Nuove valutazioni.
Art. 6.  Aggiunti giudiziari.
Art. 7.  Riammissione nel posto di ruolo.
Art. 8.  Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.
Art. 8 bis.  (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).
Art. 9.  Trattamento economico.
Art. 10.  Conservazione di precedente trattamento economico.
Art. 13.  Indennità di missione.
Art. 14.  Incompatibilità di funzioni.     Il secondo comma dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 64 del decreto del Presidente [...]
Art. 15.  Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Onnicomprensività del trattamento economico.
Art. 18.  Abrogazione delle norme incompatibili.
Art. 19.  Onere finanziario.


§ 80.1.34 - L. 2 aprile 1979, n. 97.

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

(G.U. 6 aprile 1979, n. 97).

 

Titolo I

 

Art. 1. Nomina a magistrato di tribunale.
     La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

     In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

 

     Art. 2. Parere del consiglio giudiziario.

     Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

     Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

     Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

 

     Art. 3. Comunicazione.

     Il parere motivato di consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

     Entro lo stesso termine il Ministro può trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198.

 

     Art. 4. Ulteriori informazioni.

     Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

 

     Art. 5. Nuove valutazioni.

     Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

     L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

 

     Art. 6. Aggiunti giudiziari.

     Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'art. 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

     Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

     Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e ridotto a sette anni.

 

     Art. 7. Riammissione nel posto di ruolo.

     All'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.

     Il primo comma dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8 bis. (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). [1]

     Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.

 

Titolo II

 

     Art. 9. Trattamento economico.

     Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

     Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile [2].

 

     Art. 10. Conservazione di precedente trattamento economico.

     Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

 

     Artt. 11 - 12. [3]

     Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

     Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, provincie e comuni, ospedali, enti di previdenza.

     La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

     Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30% della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

     La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

     Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

     Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50% della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12%, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982.

 

     Art. 13. Indennità di missione. [4]

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

     L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno [5].

     In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dell'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

 

Titolo III

 

     Art. 14. Incompatibilità di funzioni.
     Il secondo comma dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati.

     Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'ottanta per cento [6].

     Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato [7].

     Per gli arbitrati di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

 

     Art. 17. Onnicomprensività del trattamento economico.

     E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

     Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

     Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

     Art. 18. Abrogazione delle norme incompatibili.

     Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

     Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 19. Onere finanziario.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

 

TABELLA 1

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

Qualifica

Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 1979

Primo presidente della Corte di cassazione

24.031.000

Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione,  presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

22.338.000

Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive  superiori

20.308.000

Magistrati di Corte di cassazione

17.283.000

Magistrati di corte di appello

15.363.000

Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)

13.443.000

Magistrati di tribunale

9.602.000

Uditori giudiziari (dopo sei mesi)

6.758.000

Uditori giudiziari

5.793.000

 

 

TABELLA 2

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

 

Qualifica

Stipendio annuo lordo

Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei  conti e avvocato generale dello Stato

22.338.000

Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei  conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale  militare, vice avvocato generale dello Stato

20.308.000

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori  generali della Corte dei conti, consiglieri dei tribunali amministrativi  regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore  del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello  Stato

17.283.000

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti,  primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori  militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina

15.363.000

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari  dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari,  sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato

13.443.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1a  classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina

11.830.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2a  classe, procuratori dello Stato

10.754.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3a  classe, sostituti procuratori dello Stato

9.602.000

Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato

6.758.000

 


[1] Articolo inserito dall'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 78.

[3] Il presente articolo così sostituisce gli originari artt. 11 e 12.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 209, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1985, n. 116 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1985, n. 116 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.