§ 71.3.89 - Legge 28 luglio 1961, n. 704.
Disposizioni relative al personale della magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:28/07/1961
Numero:704


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti [...]
Art. 2.      L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:


§ 71.3.89 - Legge 28 luglio 1961, n. 704.

Disposizioni relative al personale della magistratura.

(G.U. 8 agosto 1961, n. 196).

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre 1962, gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

     L'uditore non può fare le veci del presidente del tribunale o della sezione, mancante o impedito; nè può supplire il procuratore della Repubblica.

 

          Art. 2.

     L'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di sessanta giorni. Nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso.

     Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale; per i magistrati addetti alle preture è determinato invece entro il mese di maggio dal presidente della Corte di appello, che ne informa il Ministro".

 

          Art. 3.

     L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

     "I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

     Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

     I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".