§ 17.2.101 – D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.
Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:05/10/1993
Numero:398


Sommario
Art. 1.  Programmi di investimento 1993-1995.
Art. 2.  Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice.
Art. 3.  Imputazione delle spese di programmazione e progettazione.
Art. 4.  Procedure per il rilascio della concessione edilizia.
Art. 5.  Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.
Art. 6.  Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale.
Art. 7.  Edilizia sovvenzionata e agevolata.
Art. 7 bis.  Pareri regionali su progetti di opera pubbliche.
Art. 8.  Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.
Art. 9.  Nuovi contributi in materia edilizia.
Art. 10.  Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.
Art. 11.  Programmi di recupero urbano.
Art. 12.  Procedure per i piani di difesa del suolo.
Art. 13.  Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.
Art. 14.  A.N.A.S.
Art. 15.  Disposizioni di attuazione.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 17.2.101 – D.L. 5 ottobre 1993, n. 398. [1]

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia [2].

(G.U. 5 ottobre 1993, n. 234).

 

     Art. 1. Programmi di investimento 1993-1995.

     1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermare le priorità e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorità, del grado di effettiva esecutività dei progetti, della loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché dell'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista [3].

     2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

     3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunità montane consorzi tra enti locali, aziende speciali e societa' a prevalente capitale pubblico locale, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate [4].

     4. I commi 1 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il commissario di cui all'art. 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F".

     "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1" [5].

     5. All'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6 bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo".

 

          Art. 2. Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice.

     1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

     a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi [6];

     b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'art. 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

     c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per le funzionalità delle infrastrutture realizzate.

     3. [7].

     4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni [8].

     5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

     6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE [9].

     7. Il comma 1 dell'art. 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori" [10].

     8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 [11].

     9. All'art. 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso art. 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari".

     10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13 bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987 [12].

     11 bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice [13].

 

          Art. 3. Imputazione delle spese di programmazione e progettazione.

     1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi [14].

     2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

 

          Art. 4. Procedure per il rilascio della concessione edilizia. [15]

     [1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

     2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

     3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

     4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

     5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

     7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

     a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

     b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

     c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

     d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

     e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso [16];

     f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

     g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

     h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

     8. [17].

     8 bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori [18].

     9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

     10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

     11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

     12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

     13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

     15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

     16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

     17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

     18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento [19].

     19 [20].

     20 [21].]

 

          Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

     1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994 [22].

     2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.

     2 bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea [23].

 

          Art. 6. Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale. [24]

 

          Art. 7. Edilizia sovvenzionata e agevolata.

     1. I commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

     "7. Il Presidente della Giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree.

     8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale, il Presidente della Giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.

     8 bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni". [25]

     2. Il segretariato generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8 bis dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [26].

     4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

 

          Art. 7 bis. Pareri regionali su progetti di opera pubbliche. [27]

     1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.

 

          Art. 8. Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato art. 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo [28].

     2. Il Presidente della Giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro la data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta [29].

     3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

     4. Il segretariato generale del CER comunica al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori [30].

 

          Art. 9. Nuovi contributi in materia edilizia. [31]

     1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti [32].

     2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

     3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.

 

          Art. 10. Contributi per l'edilizia residenziale pubblica.

     1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'art. 4 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire centosettanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 [33].

     2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

     2 bis. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

     "2. I fondi a valere sull'art. 4 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'art. 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'art. 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni; fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato art. 4 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore" [34].

 

          Art. 11. Programmi di recupero urbano.

     1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 [35].

     2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

     3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base dei criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi [36].

     4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [37].

     5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

 

          Art. 12. Procedure per i piani di difesa del suolo.

     1. All'art. 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     "g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici" [38].

     2. All'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6 bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142" [39].

     3. All'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6 bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

     6 ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6 bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati" [40].

     4. All'art. 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

     5. All'art. 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".

     6. All'art. 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, Sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici".

     7. All'art. 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole "e la ripartizione degli stanziamenti" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali".

     8. Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992 [41].

     8 bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994 [42].

     8 ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia [43].

     8 quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [44].

     8 quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese [45].

 

          Art. 13. Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente.

     1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il Presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della Giunta e Sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori [46].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, Sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle deroghe sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente [47].

     3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

 

          Art. 14. A.N.A.S.

     1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui [48].

     2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

     3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994 [49].

     4. E' autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

     5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché per l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire [50].

 

          Art. 15. Disposizioni di attuazione.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[4] Comma già modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 ter del D.L. 19 maggio 1997, n. 130.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

[6] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266.

[8] Comma modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

[9] Comma modificato dall'art. 11 ter del D.L. 12 novembre 1996, n. 576 e ora così sostituito dall'art. 28 della L. 24 novembre 2000, n. 340.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

[11] Il termine di cui al presente comma è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997, n. 266, nel testo risultante dall'art. 15 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[12] Comma già sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 bis del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[13] Comma aggiunto dall'art. 23 bis del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[15] Articolo modificato dall'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dall'art. 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e ora abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo risultante dall’errata corrige pubblicato nella G.U. 10 novembre 2001, n. 262, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e al 30 giugno 2003 dall'art 2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[16] Lettera così modificata dall'art. 11 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

[17] Comma modificato dall'art. 11 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 21 dicembre 2001, n. 443.

[18] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1997, n. 241 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede l'obbligo di adeguamento anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[20] Sostituisce la lett. c), comma 10, art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[21] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 25 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[23] Comma inserito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[24] Articolo soppresso dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[28] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[29] Comma già modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. 30 aprile 1999, n. 136, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[31] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[32] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 85.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[35] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 30 aprile 1999, n. 136, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[37] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[39] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[40] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[41] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

[50] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.