§ 17.2.43 – L. 30 marzo 1965, n. 225.
Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:30/03/1965
Numero:225


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro [...]
Art. 2.      Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli Uffici del Genio civile competenti per territorio [...]
Art. 3.      Gli artt. 256 e 257 ed il primo comma dell'art. 265 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati
Art. 4.      Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei [...]
Art. 5.      Gli alloggi in proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, [...]
Art. 6.      A decorrere dal 15 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, [...]
Art. 7.      I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche [...]
Art. 8.      Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni


§ 17.2.43 – L. 30 marzo 1965, n. 225.

Cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti.

(G.U. 8 aprile 1965, n. 89).

 

     Art. 1.

     Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli artt. 255 e segg. del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165.

 

          Art. 2.

     Le domande per l'assegnazione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli Uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.

 

          Art. 3.

     Gli artt. 256 e 257 ed il primo comma dell'art. 265 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

 

          Art. 4.

     Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 27 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

 

          Art. 5.

     Gli alloggi in proprietà dello Stato per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 15 gennaio 1967.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 15 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 5 hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

 

          Art. 8.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.