§ 42.5.68 - D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 .
Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIM.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:19/12/1992
Numero:487


Sommario
Art. 1.      1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e [...]
Art. 2.      1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, [...]
Art. 3.      1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di [...]
Art. 4.      1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e i progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il [...]
Art. 5.      1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:
Art. 6.      1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto [...]
Art. 7.      1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di [...]
Art. 8.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario [...]
Art. 9.      1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 42.5.68 - D.L. 19 dicembre 1992, n. 487 [1].

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIM.

(G.U. 19 dicembre 1992, n. 298).

 

     Art. 1.

     1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

     3-bis. Il settore termale ex EAGAT è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale [2].

 

          Art. 2.

     1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonchè il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonchè gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

     2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, individui:

     a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi;

     b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perchè le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

     c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);

     d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.

     3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonchè operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-bis del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

     2. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonchè di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

     2-bis. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, e all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso [3].

     2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'art. 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 5.000 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria [4].

     2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art. 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro [5].

     3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

 

          Art. 4.

     1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e i progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'art. 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri [6] .

     2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'art. 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

     3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro [7].

     4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri può determinare i criteri di cui all'art. 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

     5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

     6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

     7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'art. 2, comma 2, e nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perchè siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'art. 3.

     8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

     9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'art. 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, le polizze fideiussorie previste dall'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

     11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate, è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'art. 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917e successive modificazioni [8] .

     12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'art. 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi [9].

     13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

     14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

     15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

     16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

 

          Art. 5.

     1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

     a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

     b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

     2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'art. 3.

     2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma 2, nonchè dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1 [10].

     2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società del medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati [11].

     2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura [12].

     2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4, comma 9 [13].

     2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti [14].

     2-septies. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro [15].

     3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi [16].

     4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonchè le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché dei debiti di cui all'art. 6, comma 4 nei confronti di società controllate [17].

     4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4 [18].

     4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942 [19].

     4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992 [20].

     4-quinquies. Per le società di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonchè dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti [21].

     4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma 4-ter è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [22].

     5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo [23].

     6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta [24].

     7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore [25].

     8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

     9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 [26].

     10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonchè quelle previste dall'art. 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.

 

          Art. 6.

     1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'art. 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti [27].

     2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

     a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

     b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso art. 5;

     c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'art. 2, comma 2, o nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

     d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

     e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;

     f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonchè ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

     f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società [28].

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purchè si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'art. 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso o delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

     4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonchè i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera b) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese [29].

     5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

     6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'art. 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.

 

          Art. 7.

     1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'art. 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'art. 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

     2. Nei confronti delle società controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2.

     3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 30 giugno 1996 sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 30 giugno 1996. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale [30].

 

          Art. 8.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle società controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'art. 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

     1 bis. Nei casi di dismissione di attività produttive facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della società interessata possono richiedere alla gestione commissariale di sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate dalla medesima società, o di aziende di nuova costituzione cui abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le modalità delle emissioni saranno indicate in appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta s'intende decaduta [31].

 

          Art. 9.

     1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1993, n. 33.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall' art. 11 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[10] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[11] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[12] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[13] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[14] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[15] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[16] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 9 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[19] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[20] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[21] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[22] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[25] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 22 novembre 1994, n. 643.

[26] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 7 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516.

[29] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[30] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 28 settembre 1996, n. 504.

[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione.