§ 98.1.26781 - Legge 17 febbraio 1993, n. 33.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1993
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26781 - Legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

(G.U. 17 febbraio 1993, n. 39)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487

     All'art. 1:

     è aggiunto, infine, il seguente comma:

     “3-bis. Il settore termale ex EAGAT è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale".

     All'art. 3:

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ai sensi della lettera b), dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami o parti di esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, e all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

     2-ter. Il commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'art. 3, comma 2, deve specificare le misure, anche economiche, dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4, comma 1, nei limiti di una spesa complessiva di lire 30 miliardi con onere a carico della gestione liquidatoria.

     2-quater. Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art. 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro".

     All'art. 4:

     al comma 11, le parole: "di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)" sono soppresse.

     All'art. 5:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo";

     al comma 5, dopo le parole: "alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi" sono inserite le seguenti: ", dei prestiti contratti"; e dopo le parole: "stesso tasso del rimborso dei titoli emessi" sono inserite le seguenti: ", dei prestiti contratti";

     al comma 6, dopo le parole: "I titoli" sono inserite le seguenti: ", i prestiti";

     il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".

     All'art. 6:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti";

     al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3".

     All'art. 8:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Nei casi di dismissione di attività produttive facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della società interessata possono richiedere alla gestione commissariale di sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate dalla medesima società, o di aziende di nuova costituzione cui abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, riservate agli stessi lavoratori o alle loro associazioni. Le modalità delle emissioni saranno indicate in appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto i lavoratori dipendenti o le loro associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta s'intende decaduta".