§ 55.1.48 - D.L. 19 ottobre 1985, n. 547 .
Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:19/10/1985
Numero:547


Sommario
Art. 1.      1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono [...]
Art. 2.      1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 55.1.48 - D.L. 19 ottobre 1985, n. 547 [1] .

Autorizzazione all'IRI, ENI ed EFIM per l'emissione di prestiti obbligazionari con onere a carico dello Stato.

(G.U. 21 ottobre 1985, n. 248)

 

 

     Art. 1.

     1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati al loro fondo di dotazione e di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono autorizzati ad emettere, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi, obbligazioni di durata sino a dieci anni, con preammortamento di quattro anni.

     2. Le emissioni di cui al precedente comma 1 possono essere effettuate dall'IRI fino ad un massimo di lire 2.335 miliardi, dall'ENI fino all'importo massimo di lire 655 miliardi e dall'EFIM fino all'importo massimo di lire 510 miliardi.

     3. Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità determinate dal Ministro del tesoro. L'onere delle suddette obbligazioni, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante rimborso delle rate di ammortamento agli enti di cui al precedente comma 2, con imputazione delle relative spese ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. Gli enti di gestione portano annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate corrisposte per l'ammortamento del prestito obbligazionario, limitatamente alla quota capitale.

     5. Il Ministro delle partecipazioni statali, su proposta degli enti di gestione, presenta all'approvazione del CIPE un programma di riparto delle quote relative ai singoli settori.

 

          Art. 2.

     1. Gli enti di cui al comma 2 del precedente art. 1 sono autorizzati ad effettuare operazioni di prefinanziamento fino alla concorrenza massima della metà dell'importo del prestito obbligazionario che può essere emesso rispettivamente da ciascun ente, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente decreto.

     2. Su dette operazioni di prefinanziamento può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi, a condizione che il tasso di interesse non sia superiore a quello di emissione delle obbligazioni e che si intenda ridotto il periodo di preammortamento in misura pari al periodo di prefinanziamento.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interessi sui prestiti esteri e sulle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 20 dicembre 1985, n. 749.