§ 77.6.185 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:16/09/1996
Numero:565


Sommario
Art. 1.  Istituzioni del fondo e soggetti interessati.
Art. 2.  Contribuzione.
Art. 3.  Prestazioni.
Art. 4.  Calcolo del trattamento pensionistico.
Art. 5.  Comitato amministratore.


§ 77.6.185 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

(G.U. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.).

 

     Art. 1. Istituzioni del fondo e soggetti interessati.

     1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

     2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualità pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

     3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

     4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.

 

          Art. 2. Contribuzione.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili [1].

     2. [2].

     3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.

     4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.

     5. [3]

 

          Art. 3. Prestazioni.

     1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

     a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57° anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;

     b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

          Art. 4. Calcolo del trattamento pensionistico.

     1. L'importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto al comma secondo.

     2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificatamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministrativo del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica [4] .

     3. L'importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.

 

          Art. 5. Comitato amministratore.

     1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

     2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:

     a) predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;

     b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

     c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

     e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

     f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

     3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.


[1] Comma così sostituito dall'art. 58 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[2] Comma abrogato dall'art. 58 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[3] Comma soppresso dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[4] Comma così sostituito dall'art. 58 della L. 17 maggio 1999, n. 144.