§ 53.1.16 - D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:11/08/1993
Numero:374


Sommario
Art. 1.      1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non [...]
Art. 2.      1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...]
Art. 3. 


§ 53.1.16 - D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374.

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

(G.U. 23 settembre 1993, n. 224, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

     2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive sul piano nazionale.

 

          Art. 2.

     1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati [1].

     2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite semprechè, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

     3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.

 

          Art. 3. [2]

     1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

     a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

     b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

     c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

     2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

     3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

     4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

     5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti.

 

     Tabella A

     Lavoro notturno continuativo

     Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati

     Lavori in galleria, cava o miniera

     Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie

     Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto

     Lavori in cassoni ad aria compressa

     Lavori svolti dai palombari

     Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi

     Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo

     Autisti di mezzi rotabili di superficie

     Marittimi imbarcati a bordo

     Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza

     Trattoristi

     Addetti alle serre e fungaie

     Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1995, n. 335.