§ 53.1.17 - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, direttiva n. 89/654/CEE, direttiva n. 89/655/CEE, direttiva n. 89/656/CEE, direttiva n. 90/269/CEE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:19/09/1994
Numero:626


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Misure generali di tutela.
Art. 4.  Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 5.  Obblighi dei lavoratori.
Art. 6.  Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7.  Contratto di appalto o contratto d'opera.
Art. 8.  Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 8 bis.  (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
Art. 9.  Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10.  Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 11.  Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 12.  Disposizioni generali.
Art. 13.  Prevenzione incendi.
Art. 14.  Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15.  Pronto soccorso.
Art. 16.  Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17.  Il medico competente.
Art. 18.  Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19.  Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20.  Organismi paritetici.
Art. 21.  Informazione dei lavoratori.
Art. 22.  Formazione dei lavoratori.
Art. 23.  Vigilanza.
Art. 24.  Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25.  Coordinamento.
Art. 26.  Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27.  Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28.  Adeguamenti al progresso tecnico.
Art. 29.  Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 30.  Definizioni.
Art. 31.  Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32.  Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33.  Adeguamenti di norme.
Art. 34.  Definizioni.
Art. 35.  Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36.  Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 36 bis.  (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota).
Art. 36 ter.  (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli).
Art. 36 quater.  (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi).
Art. 36 quinquies.  (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi).
Art. 37.  Informazione.
Art. 38.  Formazione ed addestramento.
Art. 39.  Obblighi dei lavoratori.
Art. 40.  Definizioni.
Art. 41.  Obbligo di uso.
Art. 42.  Requisiti dei DPI.
Art. 43.  Obblighi del datore di lavoro.
Art. 44.  Obblighi dei lavoratori.
Art. 45.  Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46.  Norma transitoria.
Art. 47.  Campo di applicazione.
Art. 48.  Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49.  Informazione e formazione.
Art. 49 bis.  Campo di applicazione
Art. 49 ter.  Definizioni
Art. 49 quater.  Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 49 quinquies.  Valutazione del rischio
Art. 49 sexies.  Misure di prevenzione e protezione
Art. 49 septies.  Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 49 octies.  Misure per la limitazione dell'esposizione
Art. 49 nonies.  Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49 decies.  Sorveglianza sanitaria
Art. 49 undecies.  Deroghe
Art. 49 duodecies.  Linee guida
Art. 49 terdecies.  Campo di applicazione
Art. 49 quaterdecies.  Definizioni
Art. 49 quindecies.  Valori limite di esposizione e valori di azione
Art. 49 sexiesdecies.  Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi
Art. 49 septiesdecies.  Misure di prevenzione e protezione
Art. 49 octiesdecies.  Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 49 noviesdecies.  Sorveglianza sanitaria
Art. 49 vicies.  Cartelle sanitarie e di rischio
Art. 50.  Campo di applicazione.
Art. 51.  Definizioni.
Art. 52.  Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53.  Organizzazione del lavoro.
Art. 54.  Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55.  Sorveglianza sanitaria.
Art. 56.  Informazione e formazione.
Art. 57.  Consultazione e partecipazione.
Art. 58.  Adeguamento alle norme.
Art. 59.  Caratteristiche tecniche.
Art. 59 bis.  Campo di applicazione
Art. 59 ter.  Definizioni
Art. 59 quater.  Individuazione della presenza di amianto
Art. 59 quinquies.  Valutazione del rischio
Art. 59 sexies.  Notifica
Art. 59 septies.  Misure di prevenzione e protezione
Art. 59 octies.  Misure igieniche
Art. 59 nonies.  Controllo dell'esposizione
Art. 59 decies.  Valore limite
Art. 59 undecies.  Operazioni lavorative particolari
Art. 59 duodecies.  Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
Art. 59 terdecies.  Informazione dei lavoratori
Art. 59 quaterdecies.  Formazione dei lavoratori
Art. 59 quinquiesdecies.  Sorveglianza sanitaria
Art. 59 sexiesdecies.  Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Art. 59 septiesdecies.  Mesoteliomi
Art. 60.  Campo di applicazione.
Art. 61.  Definizioni.
Art. 62.  Sostituzione e riduzione.
Art. 63.  Valutazione del rischio.
Art. 64.  Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65.  Misure igieniche.
Art. 66.  Informazione e formazione.
Art. 67.  Esposizione non prevedibile.
Art. 68.  Operazioni lavorative particolari.
Art. 69.  Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70.  Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71.  Registrazione dei tumori.
Art. 72.  Adeguamenti normativi.
Art. 72 bis.  (Campo di applicazione).
Art. 72 ter.  (Definizioni).
Art. 72 quater.  (Valutazione dei rischi).
Art. 72 quinquies.  (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).
Art. 72 sexies.  (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).
Art. 72 septies.  (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
Art. 72 octies.  (Informazione e formazione per i lavoratori).
Art. 72 novies.  (Divieti).
Art. 72 decies.  (Sorveglianza sanitaria).
Art. 72 undecies.  (Cartelle sanitarie e di rischio).
Art. 72 duodecies.  (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).
Art. 72 terdecies.  (Adeguamenti normativi).
Art. 73.      1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici
Art. 74.  Definizioni.
Art. 75.  Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76.  Comunicazione.
Art. 77.  Autorizzazione.
Art. 78.  Valutazione del rischio.
Art. 79.  Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80.  Misure igieniche.
Art. 81.  Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82.  Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83.  Misure specifiche per i processi industriali.
Art. 84.  Misure di emergenza.
Art. 85.  Informazioni e formazione.
Art. 86.  Prevenzione e controllo.
Art. 87.  Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
Art. 88.  Registro dei casi di malattia e di decesso.
Art. 88 bis.  (Campo di applicazione)
Art. 88 ter.  (Definizioni)
Art. 88 quater.  (Prevenzione e protezione contro le esplosioni)
Art. 88 quinquies.  (Valutazione dei rischi di esplosione)
Art. 88 sexies.  (Obblighi generali)
Art. 88 septies.  (Coordinamento)
Art. 88 octies.  (Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive)
Art. 88 novies.  (Documento sulla protezione contro le esplosioni)
Art. 88 decies.  (Termini per l'adeguamento)
Art. 88 undecies.  (Verifiche)
Art. 89.  Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90.  Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91.  Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
Art. 92.  Contravvenzioni commesse dal medico competente.
Art. 93.  Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94.  Violazioni amministrative.
Art. 95.  Norma transitoria.
Art. 96.  Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis.  Attuazione degli obblighi.
Art. 97.  Obblighi d'informazione.
Art. 98.  Norma finale.


§ 53.1.17 - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. [1]

Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, direttiva n. 89/654/CEE, direttiva n. 89/655/CEE, direttiva n. 89/656/CEE, direttiva n. 90/269/CEE, direttiva n. 90/270/CEE, direttiva n. 90/394/CEE, direttiva n. 90/679/CEE, direttiva n. 93/88/CEE, direttiva n. 95/63/CE, direttiva n. 97/42/CE, direttiva n. 98/24/CE, direttiva n. 99/38/CE, direttiva n. 99/92/CE, direttiva n. 2001/45/CE, direttiva n. 2003/10/CE, direttiva n. 2003/18/CE e direttiva n. 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [2]

(G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.).

 

TITOLO I

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

     2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica [3].

     3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

     4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

     4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto [4].

     4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo [5].

 

     Art. 2. Definizioni. [6]

     1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

     a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

     b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

     c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

     d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

     1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

     3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

     e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis [7];

     f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

     g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

     h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

     i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

 

     Art. 3. Misure generali di tutela.

     1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

     a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

     b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

     c) riduzione dei rischi alla fonte;

     d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

     e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

     f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

     g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

     h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

     i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

     l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

     m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

     n) misure igieniche;

     o) misure di protezione collettiva ed individuale;

     p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

     q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

     s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

     t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

     2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

     Art. 4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. [8]

     1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro [9].

     2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

     a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

     b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

     c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

     3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

     4. Il datore di lavoro:

     a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

     b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

     c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

     5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

     a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

     b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

     c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

     d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

     e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

     f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

     g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

     h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

     i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

     l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

     m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);

     n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

     o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

     q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

     6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

     7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

     8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

     9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

     10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

     a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

     b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

     11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

     12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

 

     Art. 5. Obblighi dei lavoratori.

     1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

     2. In particolare i lavoratori:

     a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

     b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

     c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

     d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

     e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

     f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

     g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

     h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

     Art. 6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

     1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti [10].

     2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge [11].

     3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

 

     Art. 7. Contratto di appalto o contratto d'opera.

     1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima [12]:

     a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

     b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

     a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

     b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

     3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi [13].

     3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [14].

     3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori [15].

 

Capo II

Servizio di prevenzione e protezione

 

     Art. 8. Servizio di prevenzione e protezione.

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

     2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza [16].

     3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione [17].

     5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

     a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

     b) nelle centrali termoelettriche;

     c) negli impianti e laboratori nucleari;

     d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

     e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;

     f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

     g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private [18].

     6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza [19].

     7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

     8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis [20].

     9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

     10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

     11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

     a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;

     b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;

     c) il curriculum professionale.

 

          Art. 8 bis. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni). [21]

     1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

     3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

     5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

     6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

     7. E' fatto salvo l'articolo 10.

     8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

     10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

 

     Art. 9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

     1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

     a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

     b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;

     c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

     d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

     e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;

     f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.

     2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

     a) la natura dei rischi;

     b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

     c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

     d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

     e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

     3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.

     4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

 

     Art. 10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

     1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.

     2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

     a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

     b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 [22];

     c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;

     d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

 

     Art. 11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

     1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

     a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

     b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

     c) il medico competente ove previsto;

     d) il rappresentante per la sicurezza.

     2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

     a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;

     b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

     c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

     3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

     4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.

     5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

 

Capo III

Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso

 

     Art. 12. Disposizioni generali.

     1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

     a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

     b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) [23];

     c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

     d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

     e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

     2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

     3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

     4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

 

     Art. 13. Prevenzione incendi.

     1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

     a) i criteri diretti ad individuare:

     1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

     2) misure precauzionali di esercizio;

     3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

     4) criteri per la gestione delle emergenze;

     b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

     2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

     1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

     2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

     Art. 15. Pronto soccorso.

     1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

     2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

     4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

Capo IV

Sorveglianza sanitaria

 

     Art. 16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.

     1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

     2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

     a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

     b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

     3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

 

     Art. 17. Il medico competente.

     1. Il medico competente:

     a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

     b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

     c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

     d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

     e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

     f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

     g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

     h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

     i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

     l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

     m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

     2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

     3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore [24].

     4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

     5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

     a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

     b) libero professionista;

     c) dipendente del datore di lavoro.

     6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

     7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza [25].

 

Capo V

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

 

     Art. 18. Rappresentante per la sicurezza.

     1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

     2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori [26].

     3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

     4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

     4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma [27].

     5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

     a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

     b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;

     c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

     7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

 

     Art. 19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

     1. Il rappresentante per la sicurezza:

     a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

     b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

     c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

     d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

     e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

     f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

     g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;

     h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

     i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

     l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;

     m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

     n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

     o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

     2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

     3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

     4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

     5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonchè del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o) [28].

     5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza [29].

 

     Art. 20. Organismi paritetici.

     1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

     2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

     3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

 

Capo VI

Informazione e formazione dei lavoratori

 

     Art. 21. Informazione dei lavoratori.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

     a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

     b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

     c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

     d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

     e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

     f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

     g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

     2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

 

     Art. 22. Formazione dei lavoratori.

     1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni [30].

     2. La formazione deve avvenire in occasione:

     a) dell'assunzione;

     b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

     c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

     3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

     4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

     5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati [31].

     6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

     7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

 

Capo VII

Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

 

     Art. 23. Vigilanza. [32]

     1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza

sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

     3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

 

     Art. 24. Informazione, consulenza, assistenza.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro [33].

     2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

 

     Art. 25. Coordinamento. [34]

     1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.

 

     Art. 26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

     1. - 2. [35].

     3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.

 

     Art. 27. Comitati regionali di coordinamento.

     1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

     2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

 

     Art. 28. Adeguamenti al progresso tecnico.

     1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

     a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [36];

     b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

     c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

 

Capo VIII

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

 

     Art. 29. Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.

     1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.

     2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

     3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.

     4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.

     5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

 

TITOLO II

Luoghi di lavoro

 

     Art. 30. Definizioni.

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

     a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

     2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

     a) ai mezzi di trasporto;

     b) ai cantieri temporanei o mobili;

     c) alle industrie estrattive;

     d) ai pescherecci;

     e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

     3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.

     4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

     5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

     6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

 

     Art. 31. Requisiti di sicurezza e di salute. [37]

     1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997.

     2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

     3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

     4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.

 

     Art. 32. Obblighi del datore di lavoro.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché:

     a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

     b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

     c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

     d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

 

     Art. 33. Adeguamenti di norme.

     1. - 3. [38].

     4. [39].

     5. - 12. [40].

     13. [41].

     14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TITOLO III

Uso delle attrezzature di lavoro

 

     Art. 34. Definizioni.

     1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

     a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

     b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

     c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

     c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile [42]

 

     Art. 35. Obblighi del datore di lavoro.

     1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

     2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter [43].

     3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

     a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

     b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

     c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

     c bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura [44].

     4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

     a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

     b) utilizzate correttamente;

     c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;

     c bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro [45].

     4 bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

     a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

     b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

     c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;

     d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [46].

     4 ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

     a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;

     b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

     c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

     d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

     e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

     f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro [47].

     4 quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento [48].

     4 quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4 quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate [49].

     5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

     a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

     b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

 

     Art. 36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.

     1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

     2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio [50].

     3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 [51].

     4. - 6. [52].

     7. [53].

     8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     8 bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente [54].

     8 ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente [55].

     8 quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto [56].

     8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo [57].

     8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente [58].

     8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento [59].

 

          Art. 36 bis. (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). [60]

     1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

     a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

     b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

     2. ll datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

     3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

     4. l datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

     5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

     6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

     7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

          Art. 36 ter. (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli). [61]

     1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

     a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

     b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

     c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

     d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

     e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

     f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

     2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

 

          Art. 36 quater. (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi). [62]

     1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

     2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

     3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

     4. Il datore di lavoro assicura che:

     a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

     b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

     c) il ponteggio è stabile;

     d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

     e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

     f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

     5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

     6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

     7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

     a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

     b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

     c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

     d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

     e) le condizioni di carico ammissibile;

     f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

     8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

     9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 36 quinquies. (Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi). [63]

     1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

     a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

     b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

     c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

     d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

     e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

     f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

     2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

     3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

     a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

     b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

     c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

     d) gli elementi di primo soccorso;

     e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

     f) le procedure di salvataggio.

     4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

     5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 37. Informazione.

     1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

     a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;

     b) alle situazioni anormali prevedibili.

     1 bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature [64].

     2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

 

     Art. 38. Formazione ed addestramento.

     1. Il datore di lavoro si assicura che:

     a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

     b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

 

     Art. 39. Obblighi dei lavoratori.

     1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

     2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

     3. I lavoratori:

     a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;

     b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

     c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

 

TITOLO IV

Uso dei dispositivi di protezione individuale

 

     Art. 40. Definizioni.

     1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

     2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

     a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

     b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

     c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

     d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;

     e) i materiali sportivi;

     f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

     g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

     Art. 41. Obbligo di uso.

     1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

     Art. 42. Requisiti dei DPI.

     1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

     2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

     a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

     b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

     c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

     d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

     3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

     Art. 43. Obblighi del datore di lavoro.

     1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

     a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

     b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

     c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

     d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione [65].

     2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

     a) entità del rischio;

     b) frequenza dell'esposizione al rischio;

     c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

     d) prestazioni del DPI.

     3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.

     4. Il datore di lavoro:

     a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

     b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

     c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

     d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

     e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

     f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

     g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

     5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

     a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

     b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

 

     Art. 44. Obblighi dei lavoratori.

     1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

     2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

     3. I lavoratori:

     a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;

     b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

     4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

     5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

     Art. 45. Criteri per l'individuazione e l'uso.

     1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

     a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

     b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

 

     Art. 46. Norma transitoria.

     1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

     a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;

     b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

 

TITOLO V

Movimentazione manuale dei carichi

 

     Art. 47. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.

     2. Si intendono per:

     a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;

     b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.

 

     Art. 48. Obblighi dei datori di lavoro.

     1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

     2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.

     3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.

     4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

     a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;

     b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;

     c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

 

     Art. 49. Informazione e formazione.

     1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

     a) il peso di un carico;

     b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;

     c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.

     2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

 

Titolo V-bis [66]

Protezione da agenti fisici: rumore [67]

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 49 bis. Campo di applicazione [68]

     1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

 

     Art. 49 ter. Definizioni [69]

     1. Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;

     b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μgPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

     c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

 

     Art. 49 quater. Valori limite di esposizione e valori di azione [70]

     1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

     a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

     b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

     c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

     2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

     a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

     b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

 

Capo II [71]

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 49 quinquies. Valutazione del rischio [72]

     1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

     a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

     b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;

     c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

     d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

     e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

     f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

     g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

     h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

     i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

     l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

     2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

     3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

     4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si considerano adeguati ai sensi del comma 3.

     5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.

     6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed è documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.

     7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

 

     Art. 49 sexies. Misure di prevenzione e protezione [73]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

     a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

     b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

     c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

     d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

     e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

     1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

     2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

     f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

     g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

     2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

     3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

     4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

 

     Art. 49 septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali [74]

     1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:

     a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

     b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

     c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

     d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

     2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

 

     Art. 49 octies. Misure per la limitazione dell'esposizione [75]

     1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

     a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

     b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

     c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 

     Art. 49 nonies. Informazione e formazione dei lavoratori [76]

     1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

     a) alla natura di detti rischi;

     b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

     c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater;

     d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

     e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;

     f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;

     g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

     h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

 

     Art. 49 decies. Sorveglianza sanitaria [77]

     1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

     2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.

     3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.

     4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:

     a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 49-quinquies;

     b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;

     c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

     d) adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

 

     Art. 49 undecies. Deroghe [78]

     1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

     3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

     4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 49 duodecies. Linee guida [79]

     1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle attività ricreative.

 

Titolo V-ter [80]

PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 49 terdecies. Campo di applicazione [81]

     1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonchè da correnti di contatto.

     2. Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

 

     Art. 49 quaterdecies. Definizioni [82]

     1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:

     a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

     b) «valori limite di esposizione»: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

     c) «valori di azione»: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

 

     Art. 49 quindecies. Valori limite di esposizione e valori di azione [83]

     1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.

     2. I valori di azione sono riportati nell'allegato VI-bis, lettera B, tabella 2.

 

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 49 sexiesdecies. Identificazione dell'esposizione e valutazioni dei rischi [84]

     1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finchè le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnità alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.

     2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

     3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purchè si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

     4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

     5. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

     a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

     b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies;

     c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

     d) qualsiasi effetto indiretto quale:

     1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

     2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

     3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

     4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

     e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

     f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;

     g) sorgenti multiple di esposizione;

     h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

     6. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro può includere una giustificazione, per la quale data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

 

     Art. 49 septiesdecies. Misure di prevenzione e protezione [85]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

     2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

     a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

     b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

     c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

     d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

     e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

     f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

     g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

     3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

     4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorchè, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

     5. A norma dell'articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

 

     Art. 49 octiesdecies. Informazione e formazione dei lavoratori [86]

     1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:

     a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

     b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all'articolo 49-quindecies, nonchè ai potenziali rischi associati;

     c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell'articolo 49-sexiesdecies;

     d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

     e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

     f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione.

 

     Art. 49 noviesdecies. Sorveglianza sanitaria [87]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-quindecies, comma 1.

     2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-sexiesdecies.

     3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-sexiesdecies.

 

     Art. 49 vicies. Cartelle sanitarie e di rischio [88]

     1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.

 

TITOLO VI

Uso di attrezzature munite di videoterminali

 

     Art. 50. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

     2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

     a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

     b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

     c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

     d) ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

     e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

     f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato [89].

 

     Art. 51. Definizioni.

     1. Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

     b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

     c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 [90].

 

     Art. 52. Obblighi del datore di lavoro.

     1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

     a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

     b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

     c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

     2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

 

     Art. 53. Organizzazione del lavoro.

     1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

 

     Art. 54. Svolgimento quotidiano del lavoro.

     1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

     2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

     3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

     4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

     5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

     6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

     7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

 

     Art. 55. Sorveglianza sanitaria.

     1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici [91].

     2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

     a) idonei, con o senza prescrizioni;

     b) non idonei.

     3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16 [92].

     3 bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 [93].

     3 ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi [94].

     4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità [95].

     5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione [96].

 

     Art. 56. Informazione e formazione.

     1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

     a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;

     b) le modalità di svolgimento dell'attività;

     c) la protezione degli occhi e della vista.

     2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

     3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.

 

     Art. 57. Consultazione e partecipazione.

     1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

 

     Art. 58. Adeguamento alle norme.

     1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.

     2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997 [97].

 

     Art. 59. Caratteristiche tecniche.

     1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

 

Titolo VI-bis [98]

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 59 bis. Campo di applicazione [99]

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.

 

     Art. 59 ter. Definizioni [100]

     1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

     a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

     b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

     c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

     d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

     e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

     f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

 

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 59 quater. Individuazione della presenza di amianto [101]

     1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

     2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

 

     Art. 59 quinquies. Valutazione del rischio [102]

     1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

     2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:

     a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

     b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

     c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

     d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

     3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

     4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

 

     Art. 59 sexies. Notifica [103]

     1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

     2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

     a) ubicazione del cantiere;

     b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

     c) attività e procedimenti applicati;

     d) numero di lavoratori interessati;

     e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

     f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

     3. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

 

     Art. 59 septies. Misure di prevenzione e protezione [104]

     1. In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:

     a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

     b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

     c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

     d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

     e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

     Art. 59 octies. Misure igieniche [105]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:

     a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

     1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

     2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

     3) oggetto del divieto di fumare;

     b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

     c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

     d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

     e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

     f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

     g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

 

     Art. 59 nonies. Controllo dell'esposizione [106]

     1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

     2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

     3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

     4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

     5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

     6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

     7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

 

     Art. 59 decies. Valore limite [107]

     1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

     2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

     3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

     4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.

     5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

 

     Art. 59 undecies. Operazioni lavorative particolari [108]

     1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:

     a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;

     b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

     c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

     d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

 

     Art. 59 duodecies. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto [109]

     1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

     3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

     4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

     a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

     b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

     c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

     d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

     e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

     f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

     g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

     h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

     i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

     l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

     5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

     6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.

     7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

 

     Art. 59 terdecies. Informazione dei lavoratori [110]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:

     a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

     b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

     c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

     d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

     e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.

     2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

 

     Art. 59 quaterdecies. Formazione dei lavoratori [111]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

     2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

     a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

     b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

     c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

     d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

     e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

     f) le procedure di emergenza;

     g) le procedure di decontaminazione;

     h) l'eliminazione dei rifiuti;

     i) la necessità della sorveglianza medica.

     3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

     Art. 59 quinquiesdecies. Sorveglianza sanitaria [112]

     1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.

     2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

     a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

     b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

     c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

     d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

     3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchè esami della funzione respiratoria.

     4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

 

     Art. 59 sexiesdecies. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio [113]

     1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

     2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.

     3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

     5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

 

     Art. 59 septiesdecies. Mesoteliomi [114]

     1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.

 

TITOLO VII

Protezione da agenti cancerogeni mutageni [115]

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 60. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

     2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III [116].

     3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

 

     Art. 61. Definizioni. [117]

     1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

     a) agente cancerogeno:

     1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

     2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

     3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;

     b) agente mutageno:

     1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

     2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;

     c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.

 

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 62. Sostituzione e riduzione.

     1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.

     2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.

     3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis [118].

 

     Art. 63. Valutazione del rischio.

     1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 [119].

     2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo [120].

     3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

     4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:

     a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

     b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

     c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;

     d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

     e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

     f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

     5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

     6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

 

     Art. 64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.

     1. Il datore di lavoro:

     a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

     b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

     c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

     d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

     e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

     f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

     g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

     h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

     i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.

 

          Art. 65. Misure igieniche.

     1. Il datore di lavoro:

     a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

     b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

     c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

     2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici [121].

 

     Art. 66. Informazione e formazione.

     1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

     a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

     b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

     c) le misure igieniche da osservare;

     d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

     e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

     2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

     3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

     4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 67. Esposizione non prevedibile.

     1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

     2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

     3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

 

     Art. 68. Operazioni lavorative particolari.

     1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

     a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

     b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

     2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

 

Capo III

Sorveglianza sanitaria

 

     Art. 69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.

     1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

     2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

     3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

     4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

     5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

     a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;

     b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate [122].

     6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

 

     Art. 70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie. [123]

     1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

     2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

     3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

     4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

     5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

     6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

     7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

     8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

     a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

     b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

     c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

     d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

     9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

     10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

 

     Art. 71. Registrazione dei tumori.

     1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

     2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale [124].

     3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

     4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

 

     Art. 72. Adeguamenti normativi. [125]

     1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

     2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

     a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

     b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione

dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

 

Titolo VII bis [126]

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

 

     Art. 72 bis. (Campo di applicazione). [127]

     1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

     2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

     3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

     4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

     5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

 

     Art. 72 ter. (Definizioni). [128]

     1. Ai fini del presente titolo si intende per:

     a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

     b) agenti chimici pericolosi:

     1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

     2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

     3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

     c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

     d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;

     e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;

     f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

     g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

     h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

 

     Art. 72 quater. (Valutazione dei rischi). [129]

     1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

     a) le loro proprietà pericolose;

     b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;

     c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

     d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

     e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;

     f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

     g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

     2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

     3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

     4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

     5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

     6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

     7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

 

     Art. 72 quinquies. (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi). [130]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

     a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

     b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

     c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

     d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

     e) misure igieniche adeguate;

     f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

     g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

     2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.

 

     Art. 72 sexies. (Misure specifiche di protezione e di prevenzione). [131]

     1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinchè il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

     a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati;

     b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

     c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

     d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.

     2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

     3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

     4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

     5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

     a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

     b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

     6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

     7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

     8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza.

 

     Art. 72 septies. (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze). [132]

     1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

     2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

     3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

     4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

     5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:

     a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

     b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

     6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

 

     Art. 72 octies. (Informazione e formazione per i lavoratori). [133]

     1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

     a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

     b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

     c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

     d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

     2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

     a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

     b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

     3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

     4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

 

          Art. 72 novies. (Divieti). [134]

     1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

     2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

     3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:

     a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

     b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

     c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

     4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

     5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

     a) i motivi della richiesta di deroga;

     b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;

     c) il numero dei lavoratori addetti;

     d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;

     e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

 

     Art. 72 decies. (Sorveglianza sanitaria). [135]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

     2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

     a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

     b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

     c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

     3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

     4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

     5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

     6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

     7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

     a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;

     b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

     c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

     d) prendere le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

     8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

 

     Art. 72 undecies. (Cartelle sanitarie e di rischio). [136]

     1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

     2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

     3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.

 

     Art. 72 duodecies. (Consultazione e partecipazione dei lavoratori). [137]

     1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

 

     Art. 72 terdecies. (Adeguamenti normativi). [138]

     1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

     3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

     4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

 

TITOLO VIII

Protezione da agenti biologici

 

Capo I

Campo di applicazione

 

     Art. 73.

     1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

     2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso [139].

 

     Art. 74. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

     a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

     b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

     c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

     Art. 75. Classificazione degli agenti biologici.

     1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

     a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

     b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

     c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

     d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

     2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

     3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

 

     Art. 76. Comunicazione.

     1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

     a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

     b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.

     2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

     3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

     4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

     5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

     6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

 

     Art. 77. Autorizzazione.

     1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

     2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

     a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;

     b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

     3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

     4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

     5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

     6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

 

     Art. 78. Valutazione del rischio.

     1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

     a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;

     b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

     c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

     d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

     e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

     f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

     2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative [140].

     3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

     4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

     5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:

     a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

     b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

     c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

     d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e protettive applicate;

     e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

     6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

 

     Art. 79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.

     1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

     2. In particolare, il datore di lavoro:

     a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;

     b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

     c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;

     d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

     e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

     f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;

     g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

     h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

     i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

     l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

     m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

 

          Art. 80. Misure igieniche.

     1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

     a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

     b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

     c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

     d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

     2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici [141].

 

     Art. 81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.

     1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

     2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

     3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

 

     Art. 82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.

     1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.

     2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

     a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;

     b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;

     c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

     3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

     4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

     5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

 

     Art. 83. Misure specifiche per i processi industriali.

     1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.

     2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

 

     Art. 84. Misure di emergenza.

     1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

     2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

     3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

 

     Art. 85. Informazioni e formazione.

     1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

     a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

     b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

     c) le misure igieniche da osservare;

     d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

     e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

     f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

     2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

     3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

     4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

 

Capo III

Sorveglianza sanitaria

 

     Art. 86. Prevenzione e controllo.

     1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

     2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

     a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

     b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

     2 bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro [142].

     2 ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 [143].

     2 quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione [144].

 

     Art. 87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.

     1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

     2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

     3. Il datore di lavoro:

     a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute [145];

     b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [146];

     c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio [147];

     d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [148];

     e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 [149].

     4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

     5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

     6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente [150].

     7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

 

     Art. 88. Registro dei casi di malattia e di decesso.

     1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

     2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

     3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

     4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

 

Titolo VIII-bis [151]

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 88 bis. (Campo di applicazione)

     1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.

     2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

     3. Il presente titolo non si applica:

     a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

     b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

     c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

     d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

     e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

 

          Art. 88 ter. (Definizioni) [152]

     1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

 

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

          Art. 88 quater. (Prevenzione e protezione contro le esplosioni) [153]

     1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

     2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

     a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

     b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

     3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

 

          Art. 88 quinquies. (Valutazione dei rischi di esplosione) [154]

     1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

     a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

     b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

     c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

     d) entità degli effetti prevedibili.

     2. rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

     3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 

          Art. 88 sexies. (Obblighi generali) [155]

     1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

     a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

     b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

 

          Art. 88 septies. (Coordinamento) [156]

     1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

     2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

 

          Art. 88 octies. (Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive) [157]

     1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

     2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.

     3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.

 

          Art. 88 novies. (Documento sulla protezione contro le esplosioni) [158]

     1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

     2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

     a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

     b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

     c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;

     d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;

     e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

     f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

     3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

     4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

 

          Art. 88 decies. (Termini per l'adeguamento) [159]

     1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

     2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.

     3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

     4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

     5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

 

          Art. 88 undecies. (Verifiche) [160]

     1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

 

TITOLO IX

Sanzioni

 

     Art. 89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti. [161]

     1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 49-sexiesdecies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter [162].

     2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

     a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5; 36, comma 8 ter; 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies [163];

     b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 49-septiesdecies, commi 3 e 4; 56, comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2 [164];

     b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1 [165].

     b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7 [166].

     3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87, commi 3 e 4 [167].

 

     Art. 90. Contravvenzioni commesse dai preposti. [168]

     1. I preposti sono puniti:

     a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5; 36, comma 8 ter; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7, 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 [169];

     b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 [170].

 

     Art. 91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori [171].

     1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.

     2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

 

     Art. 92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.

     1. Il medico competente è punito:

     a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies; 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2-bis [172];

     b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2 [173].

 

     Art. 93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. [174]

     1. I lavoratori sono puniti:

     a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 [175];

     b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

 

     Art. 94. Violazioni amministrative.

     1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

 

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 95. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

 

     Art. 96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.

     1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 96 bis. Attuazione degli obblighi. [176]

     1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

 

     Art. 97. Obblighi d'informazione.

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

     a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

     b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;

     c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

     2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

 

          Art. 98. Norma finale.

     1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

 

 

ALLEGATO I

 

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) [177]

 

 

1. Aziende artigiane e           fino a 30 addetti

industriali [1]

2. Aziende agricole e            fino a 10 addetti [2]

zootecniche

3. Aziende della pesca           fino a 20 addetti

4. Altre aziende                 fino a 200 addetti

 

[1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,

soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4

e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i

laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le

aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri

e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.

 

 

 

ALLEGATO II

 

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

 

     1. Rilevazione e lotta antincendio.

     A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

     I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

     Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

     Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

 

     2. Locali adibiti al pronto soccorso.

     Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

     I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

     Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

     Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

     Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

 

 

ALLEGATO III

 

Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale [178]

 

     Dispositivi di protezione della testa.

     - Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);

     - Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);

     - Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

 

     Dispositivi di protezione dell'udito.

     - Palline e tappi per le orecchie;

     - Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);

     - Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;

     - Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;

     - Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

 

     Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.

     - Occhiali a stanghette;

     - Occhiali a maschera;

     - Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;

     - Schermi facciali;

     - Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

 

     Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

 

     - Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

     - Apparecchi isolanti a presa d'aria;

     - Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;

     - Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;

     - Scafandri per sommozzatori.

 

     Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.

     - Guanti:

     contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

     contro le aggressioni chimiche;

     per elettricisti e antitermici;

     - Guanti a sacco;

     - Ditali;

     - Manicotti;

     - Fasce di protezione dei polsi;

     - Guanti a mezze dita;

     - Manopole.

 

     Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.

     - Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;

     - Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;

     - Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

     - Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

     - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

     - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

     - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

     - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

     - Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

     - Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

     - Zoccoli;

     - Ginocchiere;

     - Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;

     - Ghette;

     - Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

     - Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

 

     Dispositivi di protezione della pelle.

     - Creme protettive/pomate.

 

     Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome.

     - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

     - Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

     - Giubbotti termici;

     - Giubbotti di salvataggio;

     - Grembiuli di protezione contro i raggi x;

     - Cintura di sicurezza del tronco.

 

     Dispositivi dell'intero corpo.

     - Attrezzature di protezione contro le cadute;

     - Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

     - Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

     - Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

 

     Indumenti di protezione.

     - Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute);

     - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

     - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

     - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

     - Indumenti di protezione contro il calore;

     - Indumenti di protezione contro il freddo;

     - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

     - Indumenti antipolvere;

     - Indumenti antigas;

     - Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

     - Coperture di protezione.

 

 

ALLEGATO V

 

Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

 

     1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO) Elmetti di protezione [179].

     - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

     - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;

     - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

     - Lavori in terra e in roccia;

     - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;

     - Uso di estrattori di bulloni;

     - Brillatura mine;

     - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;

     - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;

     - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;

     - Costruzioni navali;

     - Smistamento ferroviario;

     - Macelli.

 

     2. PROTEZIONE DEL PIEDE.

     Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

     - Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

     - Lavori su impalcature;

     - Demolizioni di rustici;

     - Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;

     - Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;

     - Lavori su tetti.

     Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

     - Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;

     - Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;

     - Lavori di trasformazione e di manutenzione;

     - Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;

     - Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica;

     - Lavorazione e finitura di pietre;

     - Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;

     - Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;

     - Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;

     - Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;

     - Movimentazione e stoccaggio;

     - Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;

     - Costruzioni navali;

     - Smistamento ferroviario.

     Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.

     - Lavori sui tetti.

     Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.

     - Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

     Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.

     - In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

 

     3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.

     Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.

     - Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;

     - Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

     - Lavorazione e finitura di pietre;

     - Uso di estrattori di bulloni;

     - Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti;

     - Fucinatura a stampo;

     - Rimozione e frantumazione di schegge;

     - Operazioni di sabbiatura;

     - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

     - Impiego di pompe a getto liquido;

     - Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;

     - Lavori che comportano esposizione al calore radiante;

     - Impiego di laser.

 

     4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

     Autorespiratori.

     - Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.

     - Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;

     - Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;

     - Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumi di metalli pesanti;

     - Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;

     - Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;

     - Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;

     - Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

 

     5. PROTEZIONE DELL'UDITO.

     Otoprotettori.

     - Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;

     - Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;

     - Attività del personale a terra negli aeroporti;

     - Battitura di pali e costipazione del terreno;

     - Lavori nel legname e nei tessili.

 

     6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.

     Indumenti protettivi.

     - Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

     - Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;

     - Lavorazione di vetri piani;

     - Lavori di sabbiatura;

     - Lavori in impianti frigoriferi.

     Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.

     - Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

     Grembiuli imperforabili.

     - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;

     - Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

     Grembiuli di cuoio.

     - Saldatura;

     - Fucinatura;

     - Fonditura;

     Bracciali.

     - Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

     Guanti.

     - Saldatura;

     - Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;

     - Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

     Guanti a maglia metallica.

     - Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;

     - Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;

     - Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

 

     7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.

     - Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

 

     8. INDUMENTI FOSFORESCENTI [180].

     - Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

 

     9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).

     - Lavori su impalcature;

     - Montaggio di elementi prefabbricati;

     - Lavori su piloni.

 

     10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.

     - Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;

     - Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;

     - Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;

     - Lavori in pozzi e in fogne.

 

     11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.

     - Manipolazione di emulsioni;

     - Concia di pellami.

 

 

ALLEGATO VI

 

Elementi di riferimento

 

     1. Caratteristiche del carico.

     La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

     - il carico è troppo pesante (kg 30);

     - è ingombrante o difficile da afferrare;

     - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

     - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

     - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

 

     2. Sforzo fisico richiesto.

     Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

     - è eccessivo;

     - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

     - può comportare un movimento brusco del carico;

     - è compiuto con il corpo in posizione instabile.

 

     3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

     Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

     - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

     - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

     - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

     - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

     - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

     - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

 

     4. Esigenze connesse all'attività.

     L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

     - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

     - periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

     - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

     - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

 

     FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.

     Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

     - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

     - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

     - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

 

 

Allegato VI-bis [181]

(previsto dall'art. 49-quindecies)

 

    VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

     Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

     Corrente di contatto (I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

     Densità di corrente (J). E' definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E' espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).

     Intensità di campo elettrico. E' una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in Volt per metro (V/m).

     Intensità di campo magnetico. E' una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E' espressa in Ampere per metro (A/m).

     Induzione magnetica. E' una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. E' espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.

     Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).

     Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

     Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

     Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

     A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

     Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

     * sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

     * fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

     * fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;

     * fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

 

     Tabella 1

     Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).

     Tutte le condizioni devono essere rispettate.

 

Intervallo di frequenza

Densità di corrente per corpo e tronco J (mA/m2) (rms)

SAR mediato sul corpo intero (W/kg)

SAR localizzato (corpo e tronco) (W/kg)

SAR localizzato (arti) (W/kg)

Densità di potenza (W/m2)

Fino a 1 Hz

40

/

/

/

/

1 - 4 Hz

40/f

/

/

/

/

4 - 1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 Hz - 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz - 10 Mhz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz-10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 - 300 GHz

/

/

/

/

50

 

Note:

     1. f è la frequenza in Hertz.

     2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poichè i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.

     3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.

     4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2».

     5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione.

     Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).

     6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

     7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purchè le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

     8. Per esposizioni pulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

     9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m^2.

     10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

     B. VALORI DI AZIONE

     I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

 

     Tabella 2

     Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)

     [valori efficaci (rms) imperturbati]

 

Intervallo di frequenza

Intensità di campo elettrico E (V/m)

Intensità di campo magnetico H (A/m)

Induzione magnetica B (µT)

Densità di potenza di onda piana Seq (W/m2)

Corrente di contatto 1c (mA)

Corrente indotta attraverso gli arti IL (mA)

0 - 1 Hz

/

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

1 - 8 Hz

20000

1,63 x 105 / f2

2 x 105 / f2

/

1,0

/

8 - 25 Hz

20000

2x104 / f

2,5 x 104 / f

/

1,0

/

0,025 - 0,82 kHz

500/f

20 / f

25/f

/

1,0

/

0,82 - 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 - 65 kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 -100 kHz

610

1600 / f

2000/f

/

0,4/f

/

0,1 - 1 MHz

610

1,6 / f

2/f

/

40

/

1 - 10 MHz

610/f

1,6 / f

2/f

/

40

/

10-110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 - 400 MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 - 2000 MHz

3f1/2

0,008f1/2

0,01f1/2

f/40

/

/

2 - 300 GHz

137

0,36

0,45

50

/

/

 

Note:

     1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

     2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L» devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

     3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (f in GHz).

     4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi di durata t p, la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t p).

     Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.

     Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.

     5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

     6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S e q, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

 

 

ALLEGATO VII

 

Prescrizioni minime

 

     Osservazione preliminare.

     Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

 

     1. ATTREZZATURE.

     a) Osservazione generale.

     L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

     b) Schermo.

     I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

     L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

     La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

     Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

     E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

     Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

 

     c) Tastiera.

     La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

     Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

     La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

     La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

     I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

 

     d) Piano di lavoro.

     Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

     Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

     E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

 

     e) Sedile di lavoro.

     Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

     I sedili debbono avere altezza regolabile.

     Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

     Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

 

     2. AMBIENTE [182].

     a) Spazio.

     Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

     b) Illuminazione.

     L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

     Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

 

     c) Riflessi e abbagliamenti.

     I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

     Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

     d) Rumore.

     Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

     e) Calore.

     Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

     f) Radiazioni.

     Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

     g) Umidità.

     Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

 

     3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO [183].

     All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

     a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

     b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

     c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;

     d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

     e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

 

 

ALLEGATO VIII [184]

(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)

 

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

 

     1. Produzione di auramina col metodo Michler.

     2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

     3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

     4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

     5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro [1]. [1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

 

 

Allegato VIII bis [185]

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)

 

 

 

Allegato VIII ter [186]

(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

 

 

 

 

 

 

EINECS 1)

CAS 2)

NOME AGENTE 

VALORI LIMITE 

NOTAZIONE 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 4)

Breve Termine 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mg/m3 

ppm 

mg/m3 

ppm 

 

 

 

 

6) 

7) 

6) 

7) 

 

200-467-2 

60-29-7 

Dietiletere 

308 

100 

616 

200 

200-662-2 

64-64-1 

Acetone 

1210 

500 

200-663-8 

67-66-3 

Cloroformio 

10 

Pelle 

200-756-3 

71-55-6 

Tricloroetano, 1,1,1- 

555 

100 

1110 

200 

200-834-7 

75-04-7 

Etilammina 

9,4 

200-863-5 

75-34-3 

Dicloroetano, 1,1- 

412 

100 

Pelle 

200-870-3 

75-44-5 

Fosgene 

0,08 

0,02 

0,4 

0,1 

200-871-9 

75-45-6 

Clorodifluorometano 

3600 

1000 

201-159-0 

78-93-3 

Butanone 

600 

200 

900 

300 

201-176-3 

79-09-4 

Acido propionico 

31 

10 

62 

20 

202-422-2 

95-47-6 

o-Xilene 

221 

50 

442 

100 

Pelle 

202-425-9 

95-50-1 

Diclorobenzene, 1,2- 

122 

20 

306 

50 

Pelle 

202-436-9 

95-63-6 

1,2,4-Trimetilbenzene 

100 

20 

202-704-5 

98-82-8 

Cumene 

100 

20 

250 

50 

Pelle 

202-705-0 

98-83-9 

Fenilpropene, 2- 

246 

50 

492 

100 

202-849-4 

100-41-4 

Etilbenzene 

442 

100 

884 

200 

Pelle 

203-313-2 

105-60-2 

eta-Caprolattame (polveri e vapori) 8) 

10 

40 

203-388-1 

106-35-4 

Eptan-3-one 

95 

20 

203-396-5 

106-42-3 

p-Xilene 

221 

50 

442 

100 

Pelle 

203-400-5 

106-46-7 

Diclorobenzene,, 1,4- 

122 

20 

306 

50 

203-470-7 

107-18-6 

Alcole allilico 

4,8 

12,1 

Pelle 

203-473-3 

107-21-1 

Etilen glicol 

52 

20 

104 

40 

Pelle 

203-539-1 

107-98-2 

Metossipropanolo-2,1- 

375 

100 

568 

150 

Pelle 

203-550-1 

108-10-1 

Metilpentan-2-one,4- 

83 

20 

208 

50 

203-576-3 

108-38-3 

m-Xilene 

221 

50 

442 

100 

Pelle 

203-603-9 

108-65-6 

2-Metossi-1-metiletilacetato 

275 

50 

550 

100 

Pelle 

203-604-4 

108-67-8 

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) 

100 

20 

203-628-5 

108-90-7 

Clorobenzene 

47 

10 

94 

20 

203-631-1 

108-94-1 

Cicloesanone 

40,8 

10 

81,6 

20 

Pelle 

203-632-7 

108-95-2 

Fenolo 

7,8 

Pelle 

203-726-8 

109-99-9 

Tetraidrofurano 

150 

50 

300 

100 

Pelle 

203-737-8 

110-12-3 

5-metilesan-2-one 

95 

20 

203-767-1 

110-43-0 

eptano-2-one 

238 

50 

475 

100 

Pelle 

203-808-3 

110-85-0 

Piperazina (polvere e vapore) 8) 

0,1 

0,3 

203-905-0 

111-76-2 

Butossietanolo-2 

98 

20 

246 

50 

Pelle 

203-933-3 

112-07-2 

2-Butossietilacetato 

133 

20 

333 

50 

Pelle 

204-065-8 

115-10-6 

Etere dimetilico 

1920 

1000 

204-428-0 

120-82-1 

1,2,4-Triclorobenzene 

15,1 

37,8 

Pelle 

204-469-4 

121-44-8 

Trietilammina 

8,4 

12,6 

Pelle 

204-662-3 

123-92-2 

Acetato di isoamile 

270 

50 

540 

100 

204-697-4 

124-40-3 

Dimetilammina 

3,8 

9,4 

 

204-826-4 

127-19-5 

N,N-Dimetilacetammide 

36 

10 

72 

20 

Pelle 

205-480-7 

141-32-2 

Acrilato di n-butile 

11 

53 

10 

205-563-8 

142-82-5 

Eptano, n- 

2085 

500 

208-394-8 

526-73-8 

1,2,3-Trimetilbenzene 

100 

20 

208-793-7 

541-85-5 

5-Metileptano-3-one 

53 

10 

107 

20 

210-946-8 

626-38-0 

Acetato di 1-metilbutile 

270 

50 

540 

100 

211-047-3 

628-63-7 

Acetato di pentile 

270 

50 

540 

100 

 

620-11-1 

Acetato di -3-amile 

270 

50 

540 

100 

 

625-16-1 

Acetato di terz-amile 

270 

50 

540 

100 

215-535-7 

1330-20-7 

Xilene, isomeri misti, puro 

221 

50 

442 

100 

Pelle 

222-995-2 

3689-24-5 

Sulfotep 

0,1 

Pelle 

231-634-8 

7664-39-3 

Acido fluoridrico 

1,5 

1,8 

2,5 

231-131-3 

7440-22-4 

Argento, metallico 

0,1 

231-595-7 

7647-01-0 

Acido cloridrico 

15 

10 

231-633-2 

7664-38-2 

Acido ortofosforico 

231-635-3 

7664-41-7 

Ammoniaca anidra 

14 

20 

36 

50 

231-954-8 

7782-41-4 

Fluoro 

1,58 

3,16 

231-978-9 

7783-07-5 

Seleniuro di idrogeno 

0,07 

0,02 

0,17 

0,05 

233-113-0 

10035-10-6 

Acido bromidrico 

6,7 

247-852-1 

26628-22-8 

Azoturo di sodio 

0,1 

0,3 

Pelle 

252-104-2 

34590-94-8 

(2-Metossimetiletossi)-propanolo 

308 

50 

Pelle 

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come

 

 

 

 

 

 

 

F) 

2,5 

 

 

Piombo inorganico e suoi composti 

0,15 

 

 

 

 

 

1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances

2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number

3) La notazione «Pelle» attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle

4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore

5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato

6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 Kpa

7) ppm: parti per milione di aria (ml/ m3)

8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

 

Allegato VIII-ter - D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 [187]

Secondo elenco di valori limite di esposizione professionale

(articolo 72-ter, comma 1, lettera d), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)

 

EINECS (1)

CAS (2)

Nome dell'agente chimico

Valore limite

Notazione

 

 

 

8 ore (4)

Breve termine (5)

(3)

 

 

 

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

 

 

 

 

(6)

(7)

(6)

(7)

 

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

-

-

-

Pelle

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

-

-

-

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

-

-

Pelle

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

-

-

Pelle

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

-

-

Pelle

201-142-8

78-78-4

Isopentano

2.000

667

-

-

-

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

-

-

Pelle

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

-

-

Pelle

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

-

-

Pelle

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

-

203-692-4

109-66-0

Pentano

2.000

667

-

-

-

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

-

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

-

-

-

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

-

-

-

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Pelle

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

-

-

Pelle

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

-

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9.000

5.000

-

-

-

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Pelle

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

-

-

-

-

206-992–3

420-04-2

Cianammide

1

-

-

-

Pelle

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3.000

1.000

-

-

-

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

-

-

-

-

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

-

-

-

-

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

-

-

-

-

 

 

Bario (composti solubili come Ba)

0,5

-

-

-

-

 

 

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5

-

-

-

-

231-714-2

7697-37-2

Acido nitrico

-

-

2,6

1

-

231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

-

-

-

231-959-5

7782-50-5

Cloro

-

-

1,5

0,5

-

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

-

 

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

-

-

-

-

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

-

-

-

-

 

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).

 

 

 

 

Allegato VIII quater [188]

(art. 72-ter, comma 1, lettera e)

 

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Piombo e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 72 mg Pb/100 ml di sangue.

Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3;

- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.

 

 

Allegato VIII quinquies [189]

(art. 72-novies, comma 1)

DIVIETI

 

a) Agenti chimici

 

N. EINECS (1)

N. CAS (2)

Nome dell'agente

Limite di concentrazione per l'esenzione

202-080-4

91-59-8

2-naftilammina e suoi sali

0,1% in peso

202-177-1

92-67-1

4-amminodifenile e suoi sali

0,1% in peso

202-199-1

92-87-5

Benzidina e suoi sali

0,1% in peso

202-204-7

92-93-3

4-nitrodifenile

0,1% in peso

 

(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

(2) CAS Chemical Abstracts Service

 

 

b) Attività lavorative: Nessuna

 

 

Allegato VIII sexties [190]

(articolo 72-sexies, comma 2)

 

UNI EN 481:1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

 

UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

 

UNI EN 689 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

 

UNI EN 838 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

 

UNI EN 1076:1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

 

UNI EN 1231 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

 

UNI EN 1232: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

 

UNI EN 1540:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

 

UNI EN 12919:2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

 

 

ALLEGATO IX

 

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la

presenza di agenti biologici

 

     1. Attività in industrie alimentari.

     2. Attività nell'agricoltura.

     3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.

     4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.

     5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

     6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

     7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

 

 

ALLEGATO X

 

Segnale di rischio biologico

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO XI [191]

 

Elenco degli agenti biologici classificati

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO XII

 

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

 

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base

alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e

la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

 

 

                                           |        B.

                    A.                     |    Livelli di

          Misure di contenimento           |   contenimento

                                           |------------------

                                           |        2

--------------------------------------------------------------

  1. La zona di lavoro deve essere separata|No

da  qualsiasi altra  attività nello  stesso|

edificio                                   |

  2. L'aria  immessa nella  zona di  lavoro|No

e l'aria  estratta  devono essere  filtrate|

attraverso  un  ultrafiltro  (HEPA)   o  un|

filtro simile                              |

  3. L'accesso deve  essere  limitato  alle|Raccomandato

persone autorizzate                        |

  4. La zona di  lavoro  deve poter  essere|No

chiusa   a   tenuta   per   consentire   la|

disinfezione                               |

  5. Specifiche procedure di disinfezione  |Sì

  6. La   zona   di   lavoro   deve  essere|No

mantenuta   ad   una   pressione   negativa|

rispetto a quella atmosferica              |

  7. Controllo  efficace  dei  vettori,  ad|Raccomandato

esempio, roditori ed insetti               |

  8. Superfici  idrorepellenti e di  facile|Sì, per  il  banco

pulitura                                   | di lavoro

  9. Superfici resistenti  agli acidi, agli|Raccomandato

alcali, ai solventi, ai disinfettanti      |

10. Deposito sicuro per agenti biologici  |Sì

11. Finestra     d'ispezione    o    altro|Raccomandato

dispositivo che  permetta  di  vederne  gli|

occupanti                                  |

12. I    laboratori    devono    contenere|No

l'attrezzatura a loro necessaria           |

13. I  materiali   infetti,  compresi  gli|Ove opportuno

animali, devono essere manipolati in cabine|

di  sicurezza, isolatori  o  altri adeguati|

contenitori                                |

14. Inceneritori per  l'eliminazione delle|Raccomandato

carcasse di animali                        |

15. Mezzi e  procedure per il  trattamento|Sì

dei rifiuti                                |

16. Trattamento delle acque reflue        |No

 

                                           |        B.

                    A.                     |    Livelli di

          Misure di contenimento           |   contenimento

                                           |------------------

                                           |        3

--------------------------------------------------------------

  1. La zona di lavoro deve essere separata|Raccomandato

da  qualsiasi altra  attività nello  stesso|

edificio                                   |

  2. L'aria  immessa nella  zona di  lavoro|Sì, sull'aria

e l'aria  estratta  devono essere  filtrate| estratta

attraverso  un  ultrafiltro  (HEPA)   o  un|

filtro simile                              |

  3. L'accesso deve  essere  limitato  alle|Sì

persone autorizzate                        |

  4. La zona di  lavoro  deve poter  essere|Raccomandato

chiusa   a   tenuta   per   consentire   la|

disinfezione                               |

  5. Specifiche procedure di disinfezione  |Sì

  6. La   zona   di   lavoro   deve  essere|Raccomandato

mantenuta   ad   una   pressione   negativa|

rispetto a quella atmosferica              |

  7. Controllo  efficace  dei  vettori,  ad|Sì

esempio, roditori ed insetti               |

  8. Superfici  idrorepellenti e di  facile|Sì, per  il  banco

pulitura                                   | di        lavoro,

                                           | l'arredo   e   il

                                           | pavimento

  9. Superfici resistenti  agli acidi, agli|Sì                |

alcali, ai solventi, ai disinfettanti      |

10. Deposito sicuro per agenti biologici  |Sì

11. Finestra     d'ispezione    o    altro|Raccomandato

dispositivo che  permetta  di  vederne  gli|

occupanti                                  |

12. I    laboratori    devono    contenere|Raccomandato

l'attrezzatura a loro necessaria           |

13. I  materiali   infetti,  compresi  gli|Sì,         quando

animali, devono essere manipolati in cabine| l'infezione     è

di  sicurezza, isolatori  o  altri adeguati| veicolata   dalla

contenitori                                | aria

14. Inceneritori per  l'eliminazione delle|Sì (disponibile)

carcasse di animali                        |

15. Mezzi e  procedure per il  trattamento|Sì

dei rifiuti                                |

16. Trattamento delle acque reflue        |Facoltativo       |

 

                                           |        B.

                    A.                     |    Livelli di

          Misure di contenimento           |   contenimento

                                           |------------------

                                           |        4

--------------------------------------------------------------

  1. La zona di lavoro deve essere separata|Sì

da  qualsiasi altra  attività nello  stesso|

edificio                                   |

  2. L'aria  immessa nella  zona di  lavoro|Sì,      sull'aria

e l'aria  estratta  devono essere  filtrate| immessa   e    su

attraverso  un  ultrafiltro  (HEPA)   o  un| quella estratta

filtro simile                              |

  3. L'accesso deve  essere  limitato  alle|Sì,     attraverso

persone autorizzate                        | una   camera   di

                                           | compensazione

  4. La zona di  lavoro  deve poter  essere|Sì

chiusa   a   tenuta   per   consentire   la|

disinfezione                               |

  5. Specifiche procedure di disinfezione  |Sì

  6. La   zona   di   lavoro   deve  essere|Sì

mantenuta   ad   una   pressione   negativa|

rispetto a quella atmosferica              |

  7. Controllo  efficace  dei  vettori,  ad|Sì

esempio, roditori ed insetti               |

  8. Superfici  idrorepellenti e di  facile|Sì, per  il  banco

pulitura                                   | di        lavoro,

                                           | l'arredo, i muri,

                                           | il pavimento e il

                                           | soffitto

  9. Superfici resistenti  agli acidi, agli|Sì

alcali, ai solventi, ai disinfettanti      |

10. Deposito sicuro per agenti biologici  |Sì,       deposito

                                           | sicuro

11. Finestra     d'ispezione    o    altro|Sì

dispositivo che  permetta  di  vederne  gli|

occupanti                                  |

12. I    laboratori    devono    contenere|Sì

l'attrezzatura a loro necessaria           |

13. I  materiali   infetti,  compresi  gli|Sì

animali, devono essere manipolati in cabine|

di  sicurezza, isolatori  o  altri adeguati|

contenitori                                |

14. Inceneritori per  l'eliminazione delle|Sì, sul posto

carcasse di animali                        |

15. Mezzi e  procedure per il  trattamento|Sì,            con

dei rifiuti                                | sterilizzazione

16. Trattamento delle acque reflue        |Sì                |

 

 

ALLEGATO XIII

 

Specifiche per processi industriali

 

Agenti biologici del gruppo 1

 

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini

spenti, si osserveranno i princìpi di una buona sicurezza ed igiene

professionali.

 

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

 

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento

da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione

di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

 

 

                                           |    Livelli di

                                           |   contenimento

          Misure di contenimento           |------------------

                                           |        2

--------------------------------------------------------------

1.  Gli   organismi   vivi  devono  essere|Sì

manipolati  in   un   sistema  che   separi|

fisicamente il processo dall'ambiente      |

2. I  gas di  scarico  del  sistema chiuso|ridurre al  minimo

devono essere  trattati in modo da:        | le emissioni

3. Il  prelievo  di  campioni,  l'aggiunta|ridurre al  minimo

di materiali  in  un  sistema  chiuso  e il| le emissioni

trasferimento di organismi vivi in un altro|

sistema chiuso  devono essere effettuati in|

modo da:                                   |

4. La  coltura  deve  essere  rimossa  dal|inattivati     con

sistema chiuso solo  dopo che gli organismi| mezzi collaudati

vivi sono stati:                           |

5. I dispositivi di chiusura devono essere|ridurre al  minimo

previsti in modo da:                       | le emissioni

6.  I   sistemi   chiusi   devono   essere|Facoltativo

collocati in una zona controllata          |

   a) Vanno   previste    segnalazioni   di|Facoltativo

      pericolo biologico                   |

   b) E' ammesso solo il personale addetto |Facoltativo

   c) Il personale  deve indossare  tute di|Sì, tute da lavoro

      protezione                           |

   d) Occorre   prevedere   una   zona   di|Sì

      decontaminazione  e  le  docce per il|

      personale                            |

   e) Il  personale  deve  fare  una doccia|No

      prima    di    uscire   dalla    zona|

      controllata                          |

   f) Gli  effluenti dei lavandini e  delle|No

      docce   devono   essere   raccolti  e|

      inattivati prima dell'emissione      |

   g) La   zona   controllata  deve  essere|Facoltativo

      adeguatamente ventilata  per  ridurre|

      al    minimo     la    contaminazione

      atmosferica                          |

   h) La   pressione  ambiente  nella  zona|No

      controllata deve  essere mantenuta al|

      di sotto di quella atmosferica       |

   i) L'aria in  entrata e in  uscita dalla|No

      zona controllata deve essere filtrata|

      con ultrafiltri (HEPA)               |

   j) La   zona  controllata  deve   essere|No

      concepita  in   modo    da   impedire|

      qualsiasi  fuoriuscita   dal  sistema|

      chiuso                               |

   k) La zona controllata deve poter essere|No

      sigillata   in   modo    da   rendere|

      possibile le fumigazioni             |

   l) Trattamento   degli  effluenti  prima|Inattivati     con

      dello smaltimento finale             | mezzi collaudati

 

                                           |    Livelli di

                                           |   contenimento

          Misure di contenimento           |------------------

                                           |        3

-------------------------------------------------------------

1.  Gli   organismi   vivi  devono  essere|Sì

manipolati  in   un   sistema  che   separi|

fisicamente il processo dall'ambiente      |

2. I  gas di  scarico  del  sistema chiuso|evitare         le

devono essere  trattati in modo da:        | emissioni

3. Il  prelievo  di  campioni,  l'aggiunta|evitare         le

di materiali  in  un  sistema  chiuso  e il| emissioni

trasferimento di organismi vivi in un altro|

sistema chiuso  devono essere effettuati in|

modo da:                                   |

4. La  coltura  deve  essere  rimossa  dal|inattivati     con

sistema chiuso solo  dopo che gli organismi| mezzi  chimici  o

vivi sono stati:                           | fisici collaudati

5. I dispositivi di chiusura devono essere|evitare         le

previsti in modo da:                       | emissioni

6.  I   sistemi   chiusi   devono   essere|Facoltativo

collocati in una zona controllata          |

   a) Vanno   previste    segnalazioni   di|Sì

      pericolo biologico                   |

   b) E' ammesso solo il personale addetto |Sì

   c) Il personale  deve indossare  tute di|Sì

      protezione                           |

   d) Occorre   prevedere   una   zona   di|Sì

      decontaminazione  e  le  docce per il|

      personale                            |

   e) Il  personale  deve  fare  una doccia|Facoltativo

      prima    di    uscire   dalla    zona|

      controllata                          |

   f) Gli  effluenti dei lavandini e  delle|Facoltativo

      docce  devono   essere   raccolti   e|

      inattivati prima dell'emissione      |

   g) La  zona   controllata  deve   essere|Facoltativo

      adeguatamente  ventilata per  ridurre|

      al    minimo    la     contaminazione|

      atmosferica                          |

   h) La  pressione  ambiente   nella  zona|Facoltativo

      controllata  deve essere mantenuta al|

      di sotto di quella atmosferica       |

   i) L'aria in  entrata e in  uscita dalla|Facoltativo

      zona controllata deve essere filtrata|

      con ultrafiltri (HEPA)               |

   j) La   zona   controllata  deve  essere|Facoltativo

      concepita  in   modo    da   impedire|

      qualsiasi  fuoriuscita   dal  sistema|

      chiuso                               |

   k) La zona controllata deve poter essere|Facoltativo

      sigillata   in   modo   da    rendere|

      possibile le fumigazioni             |

   l) Trattamento   degli  effluenti  prima|Inattivati     con

      dello smaltimento finale             | mezzi  chimici  o

                                           | fisici collaudati

 

                                           |    Livelli di

                                           |   contenimento

          Misure di contenimento           |------------------

                                           |        4

-------------------------------------------------------------

1.  Gli   organismi   vivi  devono  essere|Sì

manipolati  in   un   sistema  che   separi|

fisicamente il processo dall'ambiente      |

2. I  gas di  scarico  del  sistema chiuso|evitare         le

devono essere  trattati in modo da:        | emissioni

3. Il  prelievo  di  campioni,  l'aggiunta|evitare         le

di materiali  in  un  sistema  chiuso  e il| emissioni

trasferimento di organismi vivi in un altro|

sistema chiuso  devono essere effettuati in|

modo da:                                   |

4. La  coltura  deve  essere  rimossa  dal|inattivati     con

sistema chiuso solo  dopo che gli organismi| mezzi  chimici  o

vivi sono stati:                           | fisici collaudati

5. I dispositivi di chiusura devono essere|evitare         le

previsti in modo da:                       | emissioni

6.  I   sistemi   chiusi   devono   essere|Sì   e   costruita

collocati in una zona controllata          | all'uopo

   a) Vanno   previste    segnalazioni   di|Sì

      pericolo biologico                   |

   b) E' ammesso solo il personale addetto |Sì,     attraverso

                                           | camere         di

                                           | condizionamento

   c) Il personale  deve indossare  tute di|Ricambio completo

      protezione                           |

   d) Occorre   prevedere   una   zona   di|Sì

      decontaminazione  e  le  docce per il|

      personale                            |

   e) Il  personale  deve  fare  una doccia|Sì

      prima    di    uscire   dalla    zona|

      controllata                          |

   f) Gli  effluenti dei lavandini e  delle|Sì

      docce   devono   essere   raccolti  e|

      inattivati prima dell'emissione      |

   g) La   zona   controllata  deve  essere|Sì

      adeguatamente  ventilata per  ridurre|

      al    minimo    la     contaminazione|

      atmosferica                          |

   h) La   pressione  ambiente  nella  zona|Sì

      controllata deve  essere mantenuta al|

      di sotto di quella atmosferica       |

   i) L'aria in  entrata e in  uscita dalla|Sì

      zona controllata deve essere filtrata|

      con ultrafiltri (HEPA)               |

   j) La   zona  controllata  deve   essere|Sì

      concepita  in   modo    da   impedire|

      qualsiasi  fuoriuscita   dal  sistema|

      chiuso                               |

   k) La zona controllata deve poter essere|Sì

      sigillata    in   modo   da   rendere|

      possibile le fumigazioni             |

   l) Trattamento   degli   effluenti prima|Inattivati     con

      dello smaltimento finale             | mezzi  chimici  o

                                           | fisici collaudati

 

 

 

Allegato XIV. [192]

Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

     1) scale aeree ad inclinazione variabile;

     2) ponti mobili sviluppabili su carro;

     3) ponti sospesi muniti di argano;

     4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 450 cm;

     5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

     6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

     7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;

     8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;

     9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;

     10) elementi di ponteggio;

     11) ponteggi metallici fissi;

     12) argani dei ponti sospesi;

     13) funi dei ponti sospesi;

     14) armature degli scavi;

     15) freni dei locomotori;

     16) micce;

     17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;

     18) opere sceniche;

     19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;

     20) teleferiche private;

     21) elevatori trasferibili;

     22) ponteggi sospesi motorizzati;

     23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;

     24) ascensori e montacarichi in servizio privato;

     25) apparecchi a pressione semplici;

     26) apparecchi a pressione di gas;

     27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;

     28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;

     29) forni per oli minerali;

     30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;

     31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

 

 

Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche. [193]

 

0. Osservazione preliminare.

     Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

 

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

     1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

     1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

     1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

     a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,

     b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

     c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

     1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

     a) installando una cabina per il conducente;

     b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;

     c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

     d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

     1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

     b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

     c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;

     d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

     e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

     f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sè o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

     g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

     h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

 

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

     2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

     2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

     a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

     b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

 

2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro. [194]

     2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

     2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

     2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

     2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:

     a) devono essere di costruzione robusta;

     b) non devono provocare rischi supplementari;

     c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;

     d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;

     e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.

 

 

     Allegato XV-bis [195]

     (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)

 

     RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

     Osservazione preliminare.

     Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.

     1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

     Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.

     Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.

     Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

     2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

     Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

     Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.

     Zona 0.

     Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

     Zona 1.

     Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

     Zona 2.

     Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

     Zona 20.

     Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

     Zona 21.

     Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

     Zona 22.

     Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

     Note.

     1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

     2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

     3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

     EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

     EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

 

 

     Allegato XV-ter [196]

     (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)

 

     A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

     Osservazione preliminare.

     Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

     a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

     b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

     1. Provvedimenti organizzativi.

     1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

     Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

     1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

     Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

     a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

     b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

     Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

     2. Misure di protezione contro le esplosioni.

     2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

     2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

     2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

     2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

     2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

     2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

     2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

     2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

     La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

     2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

     a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

     b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

     c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

     2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

     L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.

     Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

     2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.

     Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

     2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

     Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

 

     B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

     Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

     In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

     nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

     nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

     nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

 

     Allegato XV-quater [197]

     (art. 88-octies, comma 3)

 

     SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

 

     Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

 

     Caratteristiche:

     forma triangolare;

     lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).


[1] Abrogato dall'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fermo restando quanto ivi previsto.

[2] Titolo già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, dall’art. 1 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 1 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, dall'art. 1 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[3] Il presente comma è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così modificato dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

[4] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[5] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[9] Comma così sostituito dall'art. 21 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[10] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[11] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[12] Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 910, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[13] Comma già sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 910, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

[17] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[18] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[19] Il presente comma è stato sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così modificato dall'art. 21 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

[21] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 7 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 7 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[24] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[25] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[27] Comma inserito dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[29] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

[30] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[31] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[33] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[34] Articolo così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[35] Sostituiscono gli artt. 393 e 394 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[38] Sostituiscono gli artt. 13, 14 e 8 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

[39] Sostituisce l'intestazione del titolo II del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

[40] Modificano l'art. 6 e sostituiscono gli artt. 9, 11, 10, 7, 14, 40, 37 e 39 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

[41] Sostituisce l'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

[42] Lettera aggiunta dall’art. 4 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[43] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[44] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[46] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[47] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[48] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[49] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[50] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[51] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[52] Modificano gli artt. 52, 53 e 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

[53] Modifica l'art. 20 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

[54] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359. Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 20 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[55] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[56] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[57] Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

[58] Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

[59] Comma aggiunto dall'art. 29 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

[60] Articolo aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[61] Articolo aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[62] Articolo aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[63] Articolo aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[64] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[65] Lettera così modificata dall'art. 18 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[66] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[67] Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[68] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[69] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[70] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[71] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[72] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[73] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[74] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[75] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[76] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[77] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[78] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[79] Il Titolo V bis, artt. 49 bis - 49 duodecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06.

[80] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[81] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[82] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[83] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[84] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[85] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[86] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[87] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[88] Il Titolo V ter, artt. 49 terdecies - 49 vicies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

[89] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[90] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. La lettera c) è stata così sostituita dall'art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[91] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[92] Gli originari commi 3 e 4 soso stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 per effetto dell'art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[93] Gli originari commi 3 e 4 soso stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 per effetto dell'art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[94] Gli originari commi 3 e 4 soso stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 per effetto dell'art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[95] Gli originari commi 3 e 4 soso stati così sostituiti dagli attuali commi 3, 3 bis, 3 ter e 4 per effetto dell'art. 21 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[96] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 3 febbraio 2003, n. 14.

[97] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[98] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[99] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[100] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[101] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[102] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[103] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[104] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[105] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[106] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[107] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[108] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[109] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[110] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[111] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[112] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[113] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[114] Il Titolo VI bis, artt. 59 bis - 59 septiesdecies, è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[115] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. Nelle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" vanno aggiunte, rispettivamente: "o mutageno" e "o mutageni", per effetto del comma 3 dello stesso art. 1, D.Lgs. 66/2000.

[116] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[117] Articolo modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[118] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[119] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[120] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[121] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.

[122] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[123] Articolo già sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[124] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[125] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[126] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[127] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[128] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[129] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[130] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[131] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[132] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[133] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[134] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[135] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[136] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[137] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[138] Il titolo VII bis, artt. da 72 bis a 72 ter decies, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[139] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[140] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[141] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206.

[142] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[143] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[144] Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[145] Lettera così sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[146] Lettera così sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[147] Lettera così sostituita dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[148] Lettera così modificata dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[149] Lettera così modificata dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[150] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[151] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[152] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[153] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[154] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[155] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[156] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[157] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[158] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[159] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[160] Il Titolo VII bis, artt. 88 bis – 88 undecies, è stato aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[161] Articolo sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[162] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06, dall'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[163] Lettera già modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359, dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83, dall’art. 3 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, dall’art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 3 del D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con applicazione a decorrere dal termine stabilito dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. 195/06, dall'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[164] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83, dall'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[165] Lettera aggiunta dall’art. 1 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, a decorrere dal 19 luglio 2005.

[166] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[167] Comma già modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.

[168] Articolo così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[169] Lettera già modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[170] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[171] Rubrica così sostituita dall'art. 24 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[172] Lettera già modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83 e così ulteriormente modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[173] Lettera già modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e così ulteriormente modificata dall'art. 11 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[174] Articolo modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[175] Lettera così modificata dall'art. 24 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[176] Articolo aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[177] Allegato così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[178] Allegato così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[179] N. così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[180] N. così modificato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[181] Allegato inserito dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257.

[182] Punto inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[183] Punto inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

[184] Allegato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[185] Allegato aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

[186] Allegato aggiunto dall'art. 7 del del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83, e così sostituito dal D.M. 26 febbraio 2004.

[187] Elenco aggiunto dall'art. 1 del D.M. 4 febbraio 2008.

[188] Allegato aggiunto dall'art. 7 del del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come corretto con Avviso di rettifica ed Errata Corrige pubblicati nella G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

[189] Allegato aggiunto dall'art. 7 del del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

[190] Allegato aggiunto dall'art. 7 del del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

[191] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 novembre 1999.

[192] Allegato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[193] Allegato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

[194] Paragrafo aggiunto dall’art. 29 della L. 18 aprile 2005, n. 62.

[195] Allegato aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[196] Allegato aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

[197] Allegato aggiunto dall’art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.