§ 93.12.37 - D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41.
Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:13/01/1999
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Disposizioni generali
Art. 4.  Deroghe
Art. 5.  Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Art. 6.  Adeguamento tecnico


§ 93.12.37 - D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41. [1]

Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

(G.U. 27 febbraio 1999, n. 48, S.O.).

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) “RID”, il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

     b) “CIM”, le regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci di cui all'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modifiche;

     c) “merci pericolose”, le materie e gli oggetti il cui trasporto per ferrovia è vietato o ammesso dall'allegato al presente decreto soltanto a determinate condizioni;

     d) “trasporto”, qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, ivi compreso il traghettamento, effettuato in tutto o in parte nel territorio nazionale, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, fatte salve le disposizioni sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un'impresa sono escluse da questa definizione;

     e) “manovre a spinta”, le manovre che vengono eseguite lanciando, con adeguata velocità e per un breve tratto, uno o più veicoli sganciati dal resto della colonna in modo da imprimere loro una spinta sufficiente a farli proseguire da soli fino al punto voluto;

     f) “manovre a gravità”, le manovre che si eseguono spingendo i veicoli, sganciati fra loro o riuniti in gruppi, sulla sella o binario di lancio, da dove, per effetto della pendenza, si avviano sui vari binari.

     2. L'allegato al presente decreto riproduce il regolamento di trasporto ferroviario delle merci pericolose di cui alla direttiva 96/49/CE; pertanto, in tale allegato, laddove, comunque citato, compare il riferimento alla predetta direttiva, lo stesso deve intendersi riferito al presente decreto.

 

     Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato interamente sul territorio nazionale e tra questo e il territorio di altri Stati membri dell'Unione europea.

     2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato con mezzi di trasporto appartenenti alle forze armate o che sono utilizzate sotto la responsabilità di queste ultime.

     3. Le condizioni di esecuzione di tale trasporto costituiranno oggetto di specifica convenzione tra le Ferrovie dello Stato S.p.a., le Ferrovie in concessione e le Forze armate stesse, fatti salvi, in ogni caso, i principi generali sulle condizioni di sicurezza risultanti dall'allegato al presente decreto.

     4. Fino alla data di approvazione della convenzione di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina vigente.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e dalle relative norme di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IX del medesimo decreto, per le operazioni di smistamento e stazionamento correlate al trasporto di merci pericolose si dispone che:

     a) è fatto divieto di effettuare selezionamento con manovre a spinta o a gravità dei carri recanti almeno una delle etichette di cui ai modelli nn. 1, 1.5, 1.6, 0.1, 7A, 7B, 7C, 7D e 15 dell'appendice IX dell'allegato al presente decreto; questi devono essere accompagnati da un mezzo motore e non devono urtare od essere urtati;

     b) è consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 1.4, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1 e 13 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alla lettera a), purché siano evitati urti e contraccolpi a velocità superiore a 7 km/h;

     c) è consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 6.2, 8 e 9 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alle lettere a) e b), purché effettuate con precauzione evitando danneggiamenti del carro o del carico;

     d) negli impianti di smistamento dotati di un sistema di frenatura comandato da un apparato centrale che regola automaticamente le modalità per l'accosto evitando danneggiamenti del carro o del carico, i carri di cui alle lettere b) e c) possono essere selezionati con manovre a gravità;

     e) lo stazionamento dei carri durante il trasporto, negli scali di smistamento o di imbarco/sbarco e negli scali merci terminali non costituisce specifica attività di deposito.

 

     Art. 3. Disposizioni generali

     1. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e fatte salve le norme relative all'accesso delle imprese al mercato, l'autorizzazione per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose è subordinata al rispetto delle norme contenute nell'allegato al presente decreto.

     2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione , adottato ai sensi dell'articolo 6, che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID 1997, è abrogato l'allegato n. 7 alle “condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)”, di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni.

     3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono adottate, entro la data di cui al comma 2, le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al presente decreto:

     a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale;

     b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto;

     c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali è previsto il trasporto su strada ordinaria;

     d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);

     e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP).

     4. Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, le merci pericolose, il cui trasporto è vietato dalle disposizioni dell'allegato al presente decreto, non possono essere trasportate per ferrovia.

 

     Art. 4. Deroghe

     1. Le merci pericolose di cui all'allegato al presente decreto, se classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo (codice IMDG) o alle norme internazionali in materia di trasporto aereo, sono ammesse al trasporto per ferrovia ogni qualvolta il trasporto comprende un percorso marittimo o aereo.

     2. Le disposizioni dell'allegato al presente decreto in merito al tipo di documenti di trasporto richiesti, o all'uso di lingue diverse dalla lingua italiana nella marcatura o nella documentazione di trasporto o nelle iscrizioni, non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio nazionale.

     3. È consentita l'utilizzazione sul territorio nazionale di carri costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non sono conformi ai contenuti del presente decreto ma che sono stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile fino al 31 dicembre 1996, sempreché i carri in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.

     3 bis. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, possono continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino alla data fissata con provvedimento comunitario. Le cisterne ed i carri costruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui fabbricazione rispetta le prescrizioni dell'allegato al decreto medesimo applicabili alla data della loro costruzione, possono continuare, fino alla data fissata con provvedimento comunitario, ad essere utilizzati per il trasporto nazionale anche successivamente alla data di entrata in vigore di modificazioni dell'allegato stesso, per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1 [2].

     4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova costruzione, definiti nella classe 2 dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, anche se tali disposizioni differiscono dalle disposizioni dell'allegato medesimo, fino a quando non siano inseriti nell'allegato medesimo, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni in esso contenute, riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso di cisterne, fusti a pressione e incastellature di bombole, e comunque non oltre il 30 giugno 2003. I fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne fabbricati anteriormente al 1° luglio 2003 e gli altri contenitori fabbricati anteriormente al 1° luglio 2001, mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti, possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine [3].

     5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, può rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul territorio nazionale, per operazioni di trasporto ad hoc definite e limitate nel tempo di merci pericolose, che sono vietate nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuate in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza [4].

     5 bis. Oltre al caso di cui al comma 5, sentito per gli aspetti inerenti alla sicurezza il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, possono essere autorizzati, previa notifica alla Commissione europea e decisione conforme della stessa:

     a) su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, che sono vietati in base alle disposizioni dell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1, oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato. L'autorizzazione è rilasciata per trasporti, rigorosamente controllati, in condizioni chiaramente definite e purché gli stessi rivestano carattere locale;

     b) per trasporti locali su brevi distanze, limitati all'interno delle zone portuali, aeroportuali, interportuali o su siti industriali, operazioni di trasporto di merci pericolose a condizioni meno rigorose di quelle stabilite nell'allegato al presente decreto, come modificato per effetto dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, comma 1 [5].

     6. Limitatamente al trasporto sul territorio nazionale e a condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, possono essere concesse deroghe temporanee alle condizioni di trasporto previste nell'allegato al presente decreto allo scopo di svolgere le opportune verifiche ai fini della elaborazione delle proposte di modifica di tali disposizioni per adeguarle al progresso tecnico e industriale.

     7. Le deroghe temporanee di cui al comma 6, da convenirsi tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base all'allegato al presente decreto, devono essere formalizzate mediante un accordo multilaterale proposto alle autorità competenti degli Stati membri dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Le deroghe sono accordate, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili.

     8. Le deroghe temporanee di cui ai commi 6 e 7 sono notificate alla Commissione europea da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     9. Fino al 31 dicembre 1998 restano validi gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario. Dal 1° gennaio 1999 tutte le deroghe dovranno essere conformi al disposto dei commi 6, 7 e 8.

 

     Art. 5. Trasporti internazionali con Paesi non appartenenti all'Unione europea

     1. Fatte salve le norme comunitarie e nazionali in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio nazionale e i Paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa informazione della Commissione europea, possono essere previste norme particolari, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, per disciplinare il trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato a partire da e aventi come destinazione le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica che non sono parti contraenti della COTIF; tali norme sono applicabili unicamente ai trasporti per ferrovia di merci pericolose, in colli, alla rinfusa o in cisterne, mediante vagoni ferroviari autorizzati in uno Stato che non è parte contraente della COTIF; tali norme dovranno comunque garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalla normativa del RID.

 

     Art. 6. Adeguamento tecnico

     1. Le ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

Allegato

(previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c)

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 113.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 113.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 113.

[5] Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 113.