§ 58.6.102 - D.L. 24 novembre 2000, n. 346.
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:24/11/2000
Numero:346


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza.
Art. 2.  Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
Art. 3.  Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Art. 4.  Disposizioni in materia di formazione continua.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 58.6.102 - D.L. 24 novembre 2000, n. 346. [1]

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua. [2]

(G.U. 27 novembre 2000, n. 277).

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di previdenza.

     1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° dicembre 2000 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

     2. Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

     3. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

     4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire 80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:

     a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277 miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri;

     b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     5. [3].

     6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

     a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;

     c) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unità, nel limite di lire 46 miliardi e 400 milioni;

     d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;

     e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni;

     f) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori, nel limite di lire 4 miliardi;

     g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;

     h) i trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 9 miliardi e 100 milioni;

     i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di lire 16 miliardi, di cui lire 8,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo dell'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e lire 7,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

     7. Ai lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto articolo 62, comma 1, lettera c), è concesso, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unità, nel limite di lire 1 miliardo e 960 milioni.

     8. All'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2001". I relativi benefici sono concessi nel limite di lire 1 miliardo e 100 milioni.

     9. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ai lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso il trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, in deroga alla disciplina vigente in tale materia, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data del licenziamento, nel limite di lire 12 miliardi e 240 milioni.

     10. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di lire 6 miliardi e 100 milioni.

     11. All'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "di lire 38 miliardi e 700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 77 miliardi".

     12. Qualora il drastico calo degli appalti di cui all'articolo 1- quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, provochino nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere ai lavoratori delle predette aziende, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga alla medesima normativa, per l'anno 2001, nel limite di lire 70 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento, ovvero la loro riallocazione.

Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

     13. Ai lavoratori, dipendenti da aziende dichiarate fallite a seguito di rigetto di una precedente istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che hanno già usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, collocati in mobilità entro l'anno 1996 e comunque dopo la fruizione di periodi del predetto trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è riconosciuto, nel limite di lire 3 miliardi, il trattamento economico di mobilità per un periodo effettivo di durata pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del citato decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994. A tale fine, i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) competenti per territorio entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     14. Il trattamento di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, è prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di duecentottantanove unità e nel limite di lire 14 miliardi ai lavoratori titolari di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. E' altresì prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennità di mobilità, fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni [4].

     15. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativamente agli anni 1999 e 2000, ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata per l'anno 1999 dall'articolo 81, comma 3, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per l'anno 2000 dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stanziata la somma di lire 94 miliardi.

     16. La corresponsione dei ratei di trattamento di fine rapporto, a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trova applicazione, nel limite di lire 10 miliardi e 280 milioni, anche per i periodi di proroga concessi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale trattamento è erogato ai soggetti aventi titolo direttamente da parte dell'I.N.P.S., limitatamente ai periodi in cui hanno effettivamente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ed in ogni caso fino alla data del 31 dicembre 2001.

     17. La misura dei trattamenti di cui al comma 6, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) per l'anno 2000 e quelli di cui alla lettera g), è ridotta del 20 per cento. La misura del trattamento di cui al comma 7 è ridotta del 20 per cento per l'anno 2001. La misura del trattamento di cui al comma 10 è ridotta del 10 per cento. La misura dei trattamenti di cui al comma 14 è ridotta del 10 per cento per l'anno 2000 e del 20 per cento per l'anno 2001.

     18. All'onere derivante dai commi da 6 a 16, valutato complessivamente in 458 miliardi di lire, si provvede:

     a) quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) quanto a lire 358 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2000.

     19. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui ai commi da 6 a 15 sono erogati dall'I.N.P.S. sulla base di specifiche disposizioni impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     20. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001".

     21. In attesa della ridefinizione delle attività di controllo dei programmi di sviluppo previsti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le somme stanziate per il finanziamento delle attività di cui al citato articolo 1-ter per l'anno 2000 sono conservate per l'anno 2001.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

     1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti.

     2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000. In particolare le convenzioni prevedono:

     a) la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

     b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche a copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, del 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'I.N.P.S.; nonchè, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà; a tale scopo, per l'anno 2001, verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6 della legge n. 144 del 1999;

     c) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

     3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni la responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie ai sensi del medesimo comma 2 e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001.

     4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: "assicurativi".

     5. Limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, aumentando al 50 per cento la percentuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

     L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

     1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento e al funzionamento dei fondi di previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite, eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, è assegnata la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2000. Tale somma è trasferita all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), che provvede al successivo versamento ai fondi di previdenza complementare con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di formazione continua.

     1. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

     a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

     b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai "Fondi paritetici bilaterali per la formazione continua", a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti a settori interessati dai singoli Fondi e dagli aderenti a ciascuno di essi.

     2. Per le annualità di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993 al Fondo di cui al medesimo comma.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Decreto non convertito in legge. L'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che, a decorrere dal 27 gennaio 2001, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2] Nel testo sono inserite le correzioni di cui al comunicato pubblicato nella G.U. 30 novembre 2000, n. 280.

[3] Modifica il comma 8, art. 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[4] Comma così modificato dall'art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.