§ 98.1.27150 - Legge 5 giugno 1998, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1998
Numero:176


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.27150 - Legge 5 giugno 1998, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale.

(G.U. 6 giugno 1998, n. 130)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998, N. 78.

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

     1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

     1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     1- quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:

     ''4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.”;

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: ''30 giugno 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''; dopo le parole: ''disciplina previdenziale”, sono inserite le seguenti: ''e del trattamento di fine rapporto”; le parole: ''comma 23'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 22 e 23''; e dopo le parole: ''medesima legge”, sono inserite le seguenti: ''nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione”.

     2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.";

     al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: "di parte corrente", sono inserite le seguenti: ''Fondo speciale”.

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984). - 1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.

     Art. 1-ter (Modifica alla legge n. 449 del 1997). - 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: ''per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima”, sono inserite le seguenti: '', anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,''.

     Art. 1-quater (Modifica alla legge n. 196 del 1997). - 1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

     '' 3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa”.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Art. 1-quinquies (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). - 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

     Art. 1-sexies (Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986). - 1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.

     Art. 1-septies (Disposizioni in materia di mobilità). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.

     Art. 1-octies (Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale). - 1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.

     2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.

     Art. 1-nonies (Proroga di trattamenti di mobilità). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".