§ 98.1.27117 - Legge 18 luglio 1997, n. 229.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/07/1997
Numero:229


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di [...]


§ 98.1.27117 - Legge 18 luglio 1997, n. 229.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità

(G.U. 19 luglio 1997, n. 167)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, n. 129

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "dal 1° settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98"; dopo le parole: "relative all'anno scolastico" sono inserite le seguenti: "o all'anno accademico";

     al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "dal 1° settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

     a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonchè‚ di personale privo della vista;

     b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;

     c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;

     d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2";

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998- 99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

     al comma 5, le parole da: "1° settembre 1997" fino a: "nell'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico";

     al comma 6, le parole: "fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo". All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "l'esercizio dell'attività" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - (Mobilità lunga). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997.

     3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota pari al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

     4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.

     6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.

     7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

     9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.".