§ 98.1.29343 - D.L. 13 novembre 1997, n. 393 .
Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/11/1997
Numero:393


Sommario
Art. 1.  Sostegno del reddito nelle aree di crisi
Art. 2.  Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite
Art. 3.  Lavoratori licenziati base NATO
Art. 4.  Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.29343 - D.L. 13 novembre 1997, n. 393 [1].

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

(G.U. 13 novembre 1997, n. 265)

 

     Art. 1. Sostegno del reddito nelle aree di crisi

     1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto - legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.

     2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

     3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

     4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.

     5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: "31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa," e le parole: "un triennio" sono sostituite dalle seguenti: "il 28 febbraio 1999". Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

     6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

          Art. 2. Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite

     1. Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilità, a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilità di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

     2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di L. 2.500.000.000 per l'anno 1997.

     3. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è concessa una proroga dell'indennità di mobilità sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997.

 

          Art. 3. Lavoratori licenziati base NATO

     1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997, nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano o siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è approvata la lista nominativa dei lavoratori aventi i prescritti requisiti e sono ad essi concessi i benefici della citata legge 9 marzo 1971, n. 98.

 

          Art. 4. Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento

     1. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle relative liste non antecedentemente al 1°l gennaio 1996, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità ai fini di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1998, fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della citata legge n. 608 del 1996.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 63 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto dello stesso art. 63, L. 449/1997, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.