§ 98.1.27107 - Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione


Settore:Normativa nazionale
Data:23/05/1997
Numero:135


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.27107 - Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

(G.U. 24 maggio 1997, n. 119)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni";

     al comma 2, primo periodo, le parole: "465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "515 miliardi" e le parole: "1.465 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "1.515 miliardi";

     al comma 3 sono premesse le seguenti parole: "Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,".

     All'articolo 2, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato".

     All'articolo 3:

     al comma 1, secondo periodo, le parole da: "L'erogazione del contributo " fino a: "per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997";

     al comma 3, primo periodo, le parole: "nel limite complessivo di lire 40 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi";

     al comma 4, capoverso 21, le parole: "sessanta" e "venti" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "quaranta" e "quaranta";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità";

     al comma 7, ultimo periodo, le parole: "dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1";

     al comma 8 dopo le parole: "Ministero per i beni culturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana";

     al comma 9, primo periodo, le parole: "con priorità per" sono sostituite dalle seguenti: "destinando non meno dei due terzi del totale a";

     al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni".

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "ART. 3-bis. - (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) - 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991".

     All'articolo 6, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"; al secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti. "di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".

     All'articolo 7:

     al comma 1, lettera l), dopo le parole: "e capitoli" è inserita la seguente: "1109,"; dopo le parole: "l'evasione fiscale," sono inserite le seguenti: "ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,";

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     "1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.

     1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997".

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: "montane" sono inserite le seguenti: ", dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione";

     al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: "ricorso" è inserita la seguente: "anche".

     All'articolo 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate".

     All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

     8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori".

     L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     "ART. 12. - (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994".

     All'articolo 13:

     al comma 2, è soppresso il secondo periodo;

     dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.

     4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1".

     All'articolo 14:

     al comma 2, le parole da: "edilizia agevolata" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità";

     al comma 5, le parole: "quindici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dieci per cento".

     L'articolo 16 è soppresso.

     All'articolo 17, al comma 1, le parole: "all'attività di gestione aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale".

     All'articolo 19:

     al comma 1, dopo le parole: "aventi ad oggetto" sono inserite le seguenti: "provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e";

     al comma 2, le parole: ", quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso" sono soppresse;

     al comma 3, è premessa la parola: "Tutti".

     Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

     "ART. 19-bis. - (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). - 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

     "ART. 20-bis. - (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

     ART. 20-ter. - (Disposizioni in materia di indennità di mobilità). - 1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.

     2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997"