§ 98.1.29284 - D.L. 8 agosto 1996, n. 443 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:443


Sommario
Art. 1.  Impiantistica sportiva
Art. 2.  Interventi nel settore abitativo
Art. 3.  Interventi in materia di opere pubbliche
Art. 4.  Interventi in campo ambientale
Art. 5.  Diritti aeroportuali
Art. 6.  Attività di recupero edilizio nei centri urbani
Art. 7.  Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli
Art. 8.  Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.29284 - D.L. 8 agosto 1996, n. 443 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani

(G.U. 26 agosto 1996, n. 199)

 

     Art. 1. Impiantistica sportiva

     1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

     2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

     3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

 

          Art. 2. Interventi nel settore abitativo

     1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo.

     2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

     3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

     4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di trentasei mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

     5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

 

          Art. 3. Interventi in materia di opere pubbliche

     1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

     2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dai seguenti: «1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando anche, nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa. 2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.».

     3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

     4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.

     6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

     8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1996.

     9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: «7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli studi di Siena.».

     10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1996 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

     11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981 a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 30 giugno 1996.

     12. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

     13. Il bilancio dell'ANAS redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 4. Interventi in campo ambientale

     1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

     2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: «1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

     3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 30 giugno 1997.

     4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine graeca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione.

     5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 30 giugno 1996.

     6. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «dalla stagione venatoria 1994-1995» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 luglio 1997». All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: «entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 luglio 1997». All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole: «entro il 1 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1996».

     7. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

     8. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994, sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

     9. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

 

          Art. 5. Diritti aeroportuali

     1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1996, n. 71, sono differiti al 31 dicembre 1996.

     2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1996 ed al 30 giugno 1997.

 

          Art. 6. Attività di recupero edilizio nei centri urbani

     1. Al fine del recupero edilizio, il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

     2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

     3. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

 

          Art. 7. Finanziamento degli interventi edilizi nel comune di Napoli

     1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 8. Disposizioni in materia di lavori pubblici

     1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: «15 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»;

     b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al commissario ad acta di cui al comma 3, scade alla data di cessazione delle stesse.».

     2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     3. Per la gestione delle opere infrastrutturali di cui al comma 2 e contestualmente al loro trasferimento alle regioni interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni stesse un contributo straordinario nel limite complessivo di 12 miliardi di lire per il 1996, 10 miliardi di lire per il 1997 e 8 miliardi di lire per il 1998. Il predetto importo è ripartito tra le regioni secondo criteri e modalità fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Gli oneri di cui al comma 3 sono posti a carico, nella misura massima di lire 30 miliardi, dei mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 649, sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, comma 6, del presente decreto. Per effetto dell'art. 20-bis, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8, comma 1, del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. ee), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 4, commi 7 e 8, del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, L. 31 marzo 1998, n. 73, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3, comma 4, del presente decreto. Per effetto dell'art. 30, L. 30 aprile 1999, n. 136, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.