§ 98.1.28180 - D.L. 5 ottobre 1990, n. 279 .
Interventi urgenti per la torre di Pisa.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/10/1990
Numero:279


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso in via straordinaria per il triennio [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28180 - D.L. 5 ottobre 1990, n. 279 [1].

Interventi urgenti per la torre di Pisa.

(G.U. 5 ottobre 1990, n. 233)

 

     Art. 1.

     1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento.

     2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici mesi [2] , decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto [3] .

     3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia. Il comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa [4] .

 

          Art. 2.

     1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso in via straordinaria per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni [5] .

 

          Art. 3.

     1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale'' [6] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 novembre 1990, n. 360, e abrogato dall'art. 4 della L. 7 marzo 1997, n. 53.

[2]  Termine differito al 31 dicembre 1993 dall' art. 1 della L. 23 dicembre 1992, n. 493.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.