§ 14.4.67 - L. 23 dicembre 1992, n. 493.
Interventi per la Torre di Pisa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:23/12/1992
Numero:493


Sommario
Art. 1.  Interventi per la Torre di Pisa.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 14.4.67 - L. 23 dicembre 1992, n. 493.

Interventi per la Torre di Pisa.

(G.U. 24 dicembre 1992, n. 302).

 

Art. 1. Interventi per la Torre di Pisa.

     1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

     2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

     3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1992, un contributo di lire 3.000 milioni.

     4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992, si provvede:

     a) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento alla rubrica Ministero dei lavori pubblici: "Interventi per l'edilizia storico- artistico monumentale";

     b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.