§ 98.1.27002 - Legge 27 ottobre 1995, n. 436.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:436


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili, è [...]


§ 98.1.27002 - Legge 27 ottobre 1995, n. 436. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257.

     3. Restano altresì validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359

     All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

     a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

     b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

     c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

     d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

     e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

     f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

     g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

     h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

     i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

     l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

     m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

     n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

     o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

     p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

     q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

     r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

     s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui".

     All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.